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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00649/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile Invitalia ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato Tedeschi per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.). Invitalia ha dedotto: (i) errata applicazione dell'art. 316-bis perché, pur risultando che parte dei fondi pubblici (circa euro 19.765,73) furono destinati a spese personali (pagamento di una cerimonia nuziale), la Corte di appello ha escluso il dolo necessario al reato evocando concetti quali "modalità personali di gestione dell'azienda" e "assenza di volontà distrattiva"; (ii) carenza di motivazione circa l'esclusione del dolo generico; (iii) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con specifico richiamo alla causale del bonifico "matrimonio" come indicativa della consapevole destinazione personale delle somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, nei limiti indicati. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo che chiedeva la censura dell'applicazione dell'art. 316-bis sul piano penale, perché la parte civile che impugna ai sensi dell'art. 573 c.p.p. per i soli interessi civili non può riesaminare l'applicazione della legge penale una volta formato il giudicato assolutorio sugli effetti penali. Tuttavia ha ritenuto fondati i motivi volti a censurare la contraddittorietà della sentenza impugnata: la Corte di appello ha constatato che l'imputato aveva effettivamente destinato una parte del finanziamento a spese personali (matrimonio) ma ha utilizzato la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" (che presuppone l'assenza di elementi oggettivi), mentre la motivazione ricostruisce un fatto materiale incompatibile con quella formula. Tale contraddittorietà rende illegittima l'efficacia preclusiva della sentenza ai sensi dell'art. 652 c.p.p. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio sulle pretese risarcitorie/restitutorie, conformandosi ai principi di diritto esposti; ha altresì disposto la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 316-bis cod. pen.

    Delitto di malversazione di erogazioni pubbliche come fattispecie punita a titolo di dolo generico; richiede la coscienza e volontà di destinare il contributo a fini diversi da quelli convenuti. Nel caso, la Cassazione ha tuttavia ricordato che la parte civile non può ottenere in sede di impugnazione penale (ai soli effetti civili) un riesame dell'applicabilità della norma penale una volta formato il giudicato sull'assoluzione penale.

  • art. 573 cod. proc. pen. (testo previgente)

    Regola l'impugnazione per i soli interessi civili: la disciplina previgente (applicabile al caso di specie per la data di costituzione di parte civile) consente alla parte civile di impugnare la sentenza penale per gli interessi civili e comporta che il giudice dell'impugnazione valuti la domanda secondo i parametri allora vigenti, con i limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Consente alla parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento/assoluzione per ottenere pronunce sugli interessi civili; la Cassazione ha ricordato i limiti imposti dal giudicato penale.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato nei suoi principi dalla Corte costituzionale: disciplina le conseguenze civili quando la sentenza penale è divenuta definitiva e stabilisce l'ambito di azione del giudice dell'appello. Deve essere interpretato rispettando la presunzione di innocenza, con gli effetti delineati dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse contraddittoria rispetto al dispositivo e quindi illegittimamente idonea a precludere l'esame delle pretese civili.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Prevede il rinvio per la prosecuzione al giudice civile competente quando l'impugnazione riguarda i soli interessi civili; la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di cassazione per violazione di legge penale; la Cassazione ha precisato che la parte civile che impugna ai soli effetti civili non può dedurre inosservanza o errata applicazione della legge penale una volta formato il giudicato assolutorio.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Disciplina la sentenza di condanna; richiamata nella disamina sulle conseguenze dell'accertamento incidentale equiparato virtualmente alla condanna ai fini della responsabilità civile.

  • art. 2043 cod. civ.

    Fattispecie aquiliana: nel giudizio per i soli interessi civili il giudice deve accertare la responsabilità secondo i parametri civilistici (regola del "più probabile che non"), non secondo gli standard penalistici.

  • D.Lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma "Cartabia") - art. 33 e comma 1-bis art. 573 c.p.p.

    La riforma ha previsto il trasferimento dell'azione per danno al giudice civile quando la costituzione di parte civile è successiva al 30/12/2022; le Sezioni Unite hanno tuttavia stabilito che la disposizione si applica solo per costituzioni posteriori a tale data. Nel caso di specie si applica il regime previgente.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 182 del 2021

    Ha affermato che l'impugnazione per i soli interessi civili, nel caso di estinzione del reato per prescrizione, non viola la presunzione d'innocenza purché il giudice valuti la responsabilità secondo i parametri del diritto civile; principio richiamato dalla Cassazione per interpretare costituzionalmente le norme proceduralpenali.

  • Sezioni Unite, sentenza "Calpitano" (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024)

    "Il vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l'art. 578 cod. proc. pen. non può essere interpretato nel senso che l'accertamento della responsabilità civile... equivalga ad affermazione... di responsabilità penale"

    Conferma che, dopo la formazione del giudicato penale, la valutazione della responsabilità civile deve seguire i criteri civilistici; vietata una nuova affermazione incidentale di colpevolezza penale.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 38481 del 25/05/2023 (D.)

    Ha stabilito che la norma della riforma (art. 573, comma 1-bis) si applica solo se la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 30/12/2022; pertanto, procedimenti con costituzioni anteriori si valutano secondo il regime previgente.

Massime di principio

  • Se una parte civile impugna una sentenza penale per i soli interessi civili dopo che l'assoluzione è divenuta intangibile sugli effetti penali, non può chiedere in sede penale la riconsiderazione dell'applicazione della norma penale: la valutazione della responsabilità civile deve seguire i criteri del diritto civile (standard di prova "più probabile che non").
  • La formula di assoluzione usata dal giudice ("perché il fatto non sussiste" vs "perché il fatto non costituisce reato") deve essere coerente con la motivazione; una discrepanza tra accertamento fattuale (es. uso di fondi per finalità personali) e la formula del dispositivo può rendere la sentenza contraddittoria e privarla dell'efficacia preclusiva nei confronti della parte civile.
  • Per i procedimenti nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta prima del 30/12/2022 si applica il regime previgente (non il trasferimento automatico al giudice civile previsto dalla riforma "Cartabia"); è dunque importante verificare la data di costituzione per stabilire la disciplina applicabile.
  • Quando si mira al ristoro economico dopo un'assoluzione penale, conviene in primo luogo impostare la domanda come illecito civile (art. 2043 c.c.) e raccogliere elementi idonei a soddisfare lo standard civilistico, poiché l'oggetto dell'accertamento in sede di impugnazione per i soli interessi civili è civilistico.
  • La presenza di elementi fattuali chiari (es. causale di bonifico indicante "matrimonio", destinazione di somme a spese personali) non esclude automaticamente l'assenza di dolo penale, ma se il giudice penale usa un dispositivo incompatibile con i propri accertamenti materiali ciò può aprire la strada all'annullamento limitato agli effetti civili e al rinvio al giudice civile.

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