Cassazione Penale, Sentenza n. 32426/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza penale che lo aveva condannato per concorso nella cessione di eroina (artt. 81, 2º comma e 110 c.p., art. 73 d.P.R. n. 309/1990) deducendo: (i) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale fondato la condanna prevalentemente su intercettazioni telefoniche dal contenuto criptico o neutro, senza sequestri né prova certa della natura e quantità della droga; (ii) violazione degli artt. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione per non avere riqualificato due episodi come relativi a droga "leggera" o come reati di lieve entità, atteso l'assenza di elementi sulle quantità e qualità della sostanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il richiamo all'art. 192 c.p.p., osservando che la presunta violazione non è sanzionata autonomamente e che la valutazione del valore probatorio delle intercettazioni è una questione di merito riservata al giudice di merito: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'interpretazione del linguaggio criptico alla luce di coordinate fattuali (uso di telefoni dedicati, ripetuto cambio di SIM, il ruolo di Saimir Tuda e i sequestri massicci riconducibili all'organizzazione). Sul secondo motivo la Cassazione ha dichiarato inammissibile la questione nella parte in cui veniva sollevata per la prima volta in sede di ricorso per cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.) e, comunque, ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di qualificazione come "fatto di lieve entità", osservando che la reiterata condotta di intermediazione, i pagamenti "in tranches" e i riscontri investigativi erano incompatibili con una minima offensività. Il ricorrente è inoltre stato condannato al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte osserva che la mancata osservanza di art. 192 non comporta una sanzione processuale autonoma: la relativa doglianza si traduce in un eventuale vizio di motivazione che deve essere effettivamente dimostrato
art. 81, comma 2 e art. 110 cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali richiamate come titolo di reato per la cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della responsabilità per concorso nelle cessioni contestate
Norma relativa all'associazione per delinquere in materia di stupefacenti: in primo grado il ricorrente era stato assolto da questa contestazione, decisione non ulteriormente impugnata in cassazione
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che non sono ammissibili in cassazione questioni non sollevate in appello; la richiesta difensiva di rivalutazione di due episodi come "leggeri" è stata in parte formulata per la prima volta in cassazione e quindi inammissibile
art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309/1990
La disciplina della riqualificazione e della possibile riconduzione alla fattispecie di lieve entità richiede una valutazione comprensiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza; la Corte ha ritenuto che, per i fatti contestati, non ricorressero i presupposti per la lieve entità
Massime di principio
- Le intercettazioni, anche se criptiche, possono avere valore probatorio se contestualizzate con altri elementi investigativi; la valutazione del loro significato ricade primariamente sul giudice di merito
- La mera mancanza di sequestri o di indicazione puntuale di quantità e qualità non esclude automaticamente una condanna se esistono riscontri indiziari concreti e coerenti che collegano l'imputato all'attività delittuosa
- In cassazione è inammissibile sollevare questioni nuove che non siano state prospettate in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.)
- Per il riconoscimento della fattispecie di lieve entità (art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990) è necessaria una valutazione globale e motivata su mezzi, modalità, circostanze e quantità/qualità della droga; condotte reiterate e intermediazione possono escludere la lieve entità
- Le doglianze procedurali senza indicazione di un concreto vizio motivazionale sono destinate a non superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione
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