Cassazione Penale, Sentenza n. 14330/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva "sospeso" l'ordine di esecuzione di pene concorrenti e rimesso in libertà il condannato. Il Procuratore deduceva violazione di legge e insufficiente motivazione, sostenendo che i reati per cui Khalil era stato condannato (tra cui le fattispecie aggravate di cui agli artt. 628, 3° c. e 629, 2° c. c.p.) rientrano nell'elenco dell'art. 4-bis ord. pen. e costituiscono causa ostativa alla sospensione dell'esecuzione anche quando le aggravanti risultino equivalenti o superate dalle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato il principio consolidato secondo cui la condanna per i delitti indicati nell'art. 4-bis ord. pen. impedisce la sospensione dell'esecuzione della pena anche se nella sentenza di condanna le aggravanti sono state neutralizzate o superate dalle attenuanti (giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam). Ha inoltre censurato il comportamento del giudice dell'esecuzione che aveva proceduto a una "sospensione" del provvedimento di esecuzione anziché dichiararne la temporanea inefficacia e per essersi sostituito al pubblico ministero nel valutare il pericolo o l'allarme sociale. L'ordinanza è annullata senza rinvio e la relativa comunicazione deve essere inviata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.
Norme richiamate
art. 4-bis Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26/07/1975)
La condanna per i delitti elencati in questa norma costituisce condizione ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena: il semplice riscontro della fattispecie come "4-bis" preclude il beneficio, indipendentemente dal giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti operato ai fini della pena.
Il comma 5 prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione per pene detentive brevi per consentire la domanda di misure alternative salvo le deroghe previste; il comma 9, lett. a) esclude la sospensione per i condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis. L'esclusione è riferita alla concreta pena da eseguire e alla condanna per le fattispecie di cui all'art. 4-bis, non a valutazioni successive o al profilo soggettivo dell'autore.
Ha modificato l'art. 656 c.p.p. rafforzando le esclusioni previste al comma 9; la Corte richiama la novella per spiegare l'attuale regime tassativo delle preclusioni alla sospensione dell'esecuzione.
Fattispecie di reato menzionata nel capo di condanna e ricompresa dall'art. 4-bis, rilevante ai fini dell'ostatività alla sospensione dell'esecuzione.
Fattispecie di reato menzionata nel capo di condanna e ricompresa dall'art. 4-bis, rilevante ai fini dell'ostatività alla sospensione dell'esecuzione.
Richiamato dalla Corte come esempio di profilo personale (recidiva) che non può sostituire il criterio materiale adottato dall'art. 656: le preclusioni alla sospensione si fondano sulla concreta pena e sulla condanna per determinate fattispecie, non su un generico 'tipo d'autore'.
Massime di principio
- La condanna per reati elencati nell'art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena indipendentemente dall'esito del confronto aggravanti/attenuanti nella sentenza (tale confronto rileva solo sulla determinazione della pena).
- Il giudice dell'esecuzione non può comprimere o sostituirsi al ruolo del pubblico ministero nell'ambito dell'esecuzione: l'art. 656 c.p.p. disciplina in modo tassativo quando la sospensione è possibile e quando è preclusa.
- Se sussiste una causa ostativa espressa (art. 4-bis in combinato con art. 656 c.p.p.), la sospensione va negata e l'errore del giudice dell'esecuzione è sanabile con annullamento senza rinvio quando la violazione è manifesta.
- Il giudice dell'esecuzione non deve compiere valutazioni generali su 'pericolo o allarme sociale' per eludere le preclusioni legislative: le deroghe sono tassative e vanno applicate secondo i criteri normativi.
- In situazioni similari, verificare sempre se i reati per cui si è stati condannati rientrano nell'elenco dell'art. 4-bis; in caso affermativo, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della pena per ragioni connesse al confronto aggravanti/attenuanti.
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