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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14330/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva "sospeso" l'ordine di esecuzione di pene concorrenti e rimesso in libertà il condannato. Il Procuratore deduceva violazione di legge e insufficiente motivazione, sostenendo che i reati per cui Khalil era stato condannato (tra cui le fattispecie aggravate di cui agli artt. 628, 3° c. e 629, 2° c. c.p.) rientrano nell'elenco dell'art. 4-bis ord. pen. e costituiscono causa ostativa alla sospensione dell'esecuzione anche quando le aggravanti risultino equivalenti o superate dalle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato il principio consolidato secondo cui la condanna per i delitti indicati nell'art. 4-bis ord. pen. impedisce la sospensione dell'esecuzione della pena anche se nella sentenza di condanna le aggravanti sono state neutralizzate o superate dalle attenuanti (giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam). Ha inoltre censurato il comportamento del giudice dell'esecuzione che aveva proceduto a una "sospensione" del provvedimento di esecuzione anziché dichiararne la temporanea inefficacia e per essersi sostituito al pubblico ministero nel valutare il pericolo o l'allarme sociale. L'ordinanza è annullata senza rinvio e la relativa comunicazione deve essere inviata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26/07/1975)

    La condanna per i delitti elencati in questa norma costituisce condizione ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena: il semplice riscontro della fattispecie come "4-bis" preclude il beneficio, indipendentemente dal giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti operato ai fini della pena.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Il comma 5 prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione per pene detentive brevi per consentire la domanda di misure alternative salvo le deroghe previste; il comma 9, lett. a) esclude la sospensione per i condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis. L'esclusione è riferita alla concreta pena da eseguire e alla condanna per le fattispecie di cui all'art. 4-bis, non a valutazioni successive o al profilo soggettivo dell'autore.

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Ha modificato l'art. 656 c.p.p. rafforzando le esclusioni previste al comma 9; la Corte richiama la novella per spiegare l'attuale regime tassativo delle preclusioni alla sospensione dell'esecuzione.

  • art. 628, 3° comma c.p.

    Fattispecie di reato menzionata nel capo di condanna e ricompresa dall'art. 4-bis, rilevante ai fini dell'ostatività alla sospensione dell'esecuzione.

  • art. 629, 2° comma c.p.

    Fattispecie di reato menzionata nel capo di condanna e ricompresa dall'art. 4-bis, rilevante ai fini dell'ostatività alla sospensione dell'esecuzione.

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Richiamato dalla Corte come esempio di profilo personale (recidiva) che non può sostituire il criterio materiale adottato dall'art. 656: le preclusioni alla sospensione si fondano sulla concreta pena e sulla condanna per determinate fattispecie, non su un generico 'tipo d'autore'.

Massime di principio

  • La condanna per reati elencati nell'art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena indipendentemente dall'esito del confronto aggravanti/attenuanti nella sentenza (tale confronto rileva solo sulla determinazione della pena).
  • Il giudice dell'esecuzione non può comprimere o sostituirsi al ruolo del pubblico ministero nell'ambito dell'esecuzione: l'art. 656 c.p.p. disciplina in modo tassativo quando la sospensione è possibile e quando è preclusa.
  • Se sussiste una causa ostativa espressa (art. 4-bis in combinato con art. 656 c.p.p.), la sospensione va negata e l'errore del giudice dell'esecuzione è sanabile con annullamento senza rinvio quando la violazione è manifesta.
  • Il giudice dell'esecuzione non deve compiere valutazioni generali su 'pericolo o allarme sociale' per eludere le preclusioni legislative: le deroghe sono tassative e vanno applicate secondo i criteri normativi.
  • In situazioni similari, verificare sempre se i reati per cui si è stati condannati rientrano nell'elenco dell'art. 4-bis; in caso affermativo, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della pena per ragioni connesse al confronto aggravanti/attenuanti.

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