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Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di sospensione e annullamento in autotutela della procedura di reclutamento per il settore artistico-disciplinare AFAM007 Violoncello

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione AFAM)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Conservatorio che avevano sospeso in autotutela, per un periodo massimo di 45 giorni, il procedimento di reclutamento per AFAM007 Violoncello e disposto gli interventi conseguenti, nonché gli atti successivi di avvio e conclusione del procedimento di annullamento in autotutela della procedura concorsuale. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti. Il testo dell’ordinanza non dettaglia gli specifici vizi dedotti, ma dà conto della contestazione dell’esercizio dell’autotutela e della possibile natura endoprocedimentale di alcuni atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficiente fumus boni iuris, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare. Il Collegio ha ritenuto che, a prescindere dalla possibile natura endoprocedimentale di alcuni provvedimenti, il reclutamento dei docenti destinati a prestare servizio nell’anno accademico 2025/2026 dovesse avvenire entro ottobre 2025 in applicazione degli artt. 4, comma 4, e 17, comma 8, del d.P.R. n. 83/2024. Tale conclusione è stata ritenuta coerente sia con il bando, che collegava la procedura alla dotazione dei docenti a tempo indeterminato per l’inizio dell’anno accademico 2025/2026, sia con la disciplina transitoria che limitava l’applicazione delle disposizioni previgenti ai reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. Non è stata quindi disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione. Il Ministero dell’Università e della Ricerca è indicato come parte costituita, ma non risulta destinatario di una specifica statuizione ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per insufficiente fumus boni iuris.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa della sospensione in autotutela disposta dal Conservatorio; l’ordinanza non ne esamina autonomamente i presupposti.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. n. 83/2024

    Concorre, unitamente all’art. 17, comma 8, a fondare la valutazione cautelare secondo cui il reclutamento dei docenti per l’anno accademico 2025/2026 doveva avvenire entro ottobre 2025.

  • art. 17, comma 8, d.P.R. n. 83/2024

    Concorre, unitamente all’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 83/2024, a individuare il termine entro il quale doveva essere svolto il reclutamento relativo all’anno accademico 2025/2026.

  • art. 6, comma 4-ter, d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023

    È richiamato per la disciplina transitoria, in base alla quale le disposizioni previgenti del d.m. n. 180/2023 si applicavano ai reclutamenti dei docenti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di atti relativi a una procedura di reclutamento può essere negata quando, alla luce della disciplina applicabile e del contenuto del bando, risulti prima facie che la procedura avrebbe dovuto essere conclusa entro una determinata scadenza riferita all’anno accademico di servizio.
  • La disciplina transitoria che mantiene in vigore disposizioni previgenti per specifici anni accademici non si estende automaticamente ai reclutamenti riferiti ad anni accademici successivi a quelli espressamente indicati.
  • La possibile natura endoprocedimentale di alcuni atti impugnati non impedisce, nella fase cautelare, una valutazione complessiva della procedura e della disciplina temporale applicabile, ai fini del giudizio sul fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaAutotutelaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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