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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03607/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, in servizio dal 1991 con mansioni di responsabile del collettore, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dopo una contestazione fondata su più episodi, accertati tramite relazione investigativa, di utilizzo del mezzo aziendale per fini extra-lavorativi in orario di lavoro, con conseguente riduzione fraudolenta del tempo di prestazione e creazione di una situazione di apparente presenza al lavoro. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’impugnazione. In cassazione il lavoratore deduceva: (1) illegittimità dei controlli investigativi e loro contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 L. n. 300/1970, oltre a violazione della privacy e ultra petizione, perché dal controllo non sarebbero emersi reati o illeciti aquiliani; (2) omesso esame della genericità e faziosità della relazione investigativa; (3) omesso esame della possibile riconducibilità dei fatti a sanzioni conservative e della mancanza di volontà di danneggiare l’azienda; (4) omesso esame della prova testimoniale che avrebbe dimostrato una prassi aziendale conforme alla condotta contestata; (5) violazione dell’art. 40 CCNL applicato, sostenendo che non vi fosse irregolare timbratura o scritturazione e che dovesse applicarsi l’art. 51 CCNL, relativo a sanzioni conservative per altre condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i controlli del datore di lavoro, anche tramite agenzia investigativa, sono legittimi se diretti ad accertare condotte fraudolente o potenzialmente dannose per il datore, e non l’ordinario adempimento della prestazione; nel caso concreto il controllo mirava a verificare l’allontanamento fraudolento del dipendente dal luogo di lavoro nonostante la timbratura, nonché l’uso personale del mezzo aziendale, effettuato in luoghi pubblici e senza violare la privacy. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto, perché la sentenza di appello era conforme a quella di primo grado e, in presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile. Ha poi respinto il quinto motivo, affermando che il sindacato di legittimità non consente una diversa valutazione dei fatti né della proporzionalità della sanzione, e che la giusta causa di licenziamento, quale nozione legale, non è vincolata in modo esclusivo alla tipizzazione collettiva delle ipotesi contrattuali, che ha valore esemplificativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La condotta contestata è stata ritenuta idonea a integrare la giusta causa di licenziamento per violazione dei doveri di lealtà e correttezza e per venir meno del vincolo fiduciario.

  • art. 2 legge n. 300/1970

    Richiamato come limite ai controlli datoriale; la Corte ribadisce che il divieto riguarda i controlli diretti a verificare l’adempimento della prestazione, non quelli finalizzati ad accertare condotte fraudolente.

  • art. 3 legge n. 300/1970

    Richiamato in tema di controlli sul lavoratore; non osta ai controlli investigativi esterni finalizzati ad accertare comportamenti fraudolenti.

  • art. 4 legge n. 300/1970

    Evocato dal ricorrente per contestare i controlli; la Corte ha valorizzato invece la legittimità di controlli investigativi esterni su condotte fraudolente.

  • art. 1, commi 48 ss., legge n. 92/2012

    Costituisce il rito seguito nella fase sommaria e di opposizione dell’impugnazione del licenziamento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per la nozione di doppia conforme e per la limitazione del ricorso per cassazione sul vizio di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i vizi diversi da quello motivazionale di cui al n. 5.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 40 CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e del settore abrasivi, lubrificanti e GPL del 19.7.2018

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta rientrasse nella previsione contrattuale di licenziamento per irregolare scritturazione/timbratura o altra alterazione dei sistemi di controllo e presenza effettuate con dolo.

  • art. 51 CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e del settore abrasivi, lubrificanti e GPL del 19.7.2018

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’applicazione di sanzioni conservative; la Corte ha escluso che limitasse la nozione legale di giusta causa.

Massime di principio

  • I controlli del datore di lavoro mediante agenzia investigativa sono legittimi quando siano diretti ad accertare condotte fraudolente o potenzialmente dannose per l’impresa, ma non quando mirino a verificare l’ordinario adempimento della prestazione lavorativa.
  • La tutela della riservatezza del lavoratore non è violata quando il controllo investigativo si svolga in luoghi pubblici e sia finalizzato all’accertamento di comportamenti estranei alla mera prestazione lavorativa.
  • In presenza di 'doppia conforme', il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione se la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo impianto fattuale e argomentativo.
  • Il sindacato di legittimità sulla giusta causa di licenziamento non consente una rivalutazione del merito dei fatti storici, della proporzionalità della sanzione o dell’intenzione soggettiva del lavoratore, salvo vizi giuridici della motivazione.
  • Le clausole collettive che tipizzano ipotesi di licenziamento hanno valore esemplificativo e non impediscono al giudice di ravvisare la giusta causa in presenza di un grave inadempimento o di una condotta idonea a incrinare irreparabilmente il vincolo fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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