Cassazione Penale, Sentenza n. 33650/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello cautelare contro il rigetto dell'istanza di dissequestro dell'area. Il ricorrente deduce un unico motivo, per vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente risposto ai punti dell'appello (rimozione/smontaggio infissi e cessazione delle presunte opere abusive, autorizzazioni e nulla-osta della Soprintendenza, rilevazioni aerofotogrammetriche sull'altezza, natura degli interventi come risanamento conservativo e non ristrutturazione, assenza di collegamento al sottotetto, contestazione dei calcoli di maggiori volumetrie, regolarità delle autorizzazioni e conformità alle prescrizioni tecniche). Il ricorrente lamenta che la motivazione del riesame non avrebbe confutato specificamente le prove documentali offerte dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorso è generico e aspecifico e non attiene ai soli vizi consentiti per il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali (art. 325 c.p.p.), ovvero mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente; le censure proposte erano in realtà critiche di merito sui fatti e sulle risultanze tecniche (CTU, ordinanza dirigenziale del Comune di Godrano, sopralluogo congiunto del 4/12/2024) che avevano accertato significative difformità dall'intervento autorizzato (incremento volumetria per abbassamento del piano di posa di 75 cm e nuovo tetto mono falda pari a circa 641,21 mc, modifiche strutturali, variazioni di sagoma e pendenza, chiusura corte interna con elementi strutturali, difformità rispetto a SCIA e progetto assentito). La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame forniva adeguata motivazione e che le critiche del ricorrente non introducevano alcun nuovo elemento di diritto rilevante; inoltre, la doglianza di illogicità/manifesta contraddittorietà non era proponibile nell'incidente cautelare reale in cassazione. Esito pratico: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, con possibile profilo di colpa responsabilità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c)
Norma richiamata per la contestazione di illeciti edilizi: il sequestro preventivo è stato disposto in relazione a reati edilizi richiamati dall'ordinanza; la Corte non entra nel merito delle qualificazioni tecniche se non nella misura in cui esse costituiscono accertamenti di fatto alla base del provvedimento cautelare.
D.lgs. n. 42 del 2004, art. 181
Norma sul delitto paesaggistico richiamata fra i capi di imputazione; la presenza di presunte violazioni paesaggistiche è stata considerata elemento a sostegno del mantenimento del sequestro sulla base degli accertamenti tecnici e degli atti comunali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente per enunciare i limiti della deduzione motivazionale nel ricorso; utilizzata in ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ma non ha inciso sull'inammissibilità per genericità.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: sono ammissibili solo i vizi di violazione di legge (es. mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente). La Corte ha ritenuto che il ricorso non prospettasse tale vizio di legge, ma critiche di fatto.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Rimando al vizio di motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità) come strumento di impugnazione ordinario in cassazione; tuttavia, la Corte ha osservato che tale vizio non è il corretto veicolo nell'incidente cautelare reale disciplinato dall'art. 325 c.p.p.
Principio devolutivo: la Corte di cassazione conosce solo delle questioni dedotte nel ricorso; la Corte ha escluso la possibilità di riesaminare questioni di fatto e di diritto non prospettate come vizio di violazione di legge.
Legge regionale n. 71 del 1978, art. 20
Citata dalla difesa per sostenere la nozione di risanamento conservativo; la Corte tuttavia non ha ritenuto decisiva tale argomentazione, rimandando alla competenza di valutazione tecnica e al prevalere delle risultanze accertate (CTU, atti comunali) che indicavano difformità.
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31
Richiamato nell'iter amministrativo (ordine di demolizione) come strumento previsto per gli interventi difformi; la Corte registra che l'ordinanza dirigenziale comunale ha indicato la necessità di interventi autorizzativi e, in pendenza, la revoca della SCIA e l'avvio del procedimento.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo) la Corte di cassazione può sindacare in sede di ricorso solo vizi di legge rientranti nell'art. 325 c.p.p. (per es. mancanza assoluta o apparente della motivazione), non valutazioni critiche di merito sui fatti o sulla valutazione tecnica degli organi di polizia giudiziaria e dell'ente locale.
- La semplice censura di "mancata risposta" o di "motivazione illogica" è insufficiente se non è prospettato e circostanziato un vizio di violazione di legge: occorre puntualizzare quale norma è stata violata e come.
- Le risultanze tecniche (CTU del PM, perizie comunali, sopralluoghi congiunti) e gli atti amministrativi (ordinarie dirigenziali, pareri della Soprintendenza, SCIA) contano molto nella conferma di un sequestro; per impugnare efficacemente occorre contestare tali atti con elementi nuovi o con censure di diritto ben fondate.
- Per ottenere il dissequestro è necessario dimostrare in modo specifico e probatorio l'inesistenza o la cessazione dei presupposti del sequestro (p.es. mancanza di difformità, rimozione effettiva delle opere, validità delle autorizzazioni) e non limitarsi a deduzioni generiche.
- Se l'impugnazione riguarda valutazioni tecniche o di fatto (es. calcolo volumetrico, consistenza delle opere, modifiche strutturali) la via corretta è il gravame in sede di merito o la produzione di nuovi elementi probatori; la cassazione non è il canale per riformare valutazioni istruttorie non vizianti la legge.
- Nelle controversie edilizie in centro storico e su beni soggetti a vincolo paesaggistico è fondamentale documentare in modo completo i nulla-osta e le autorizzazioni amministrative (Soprintendenza, Genio Civile, Comune) e, se necessario, proporre ricorso amministrativo/giurisdizionale avverso provvedimenti diniego o revoca.
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