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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19809/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato per ospitare famiglie allontanate da alloggi abusivamente occupati, con durata bimestrale e clausola che esonerava il Comune da ogni onere per l'alloggio al termine del periodo. Alla scadenza il bene non venne restituito; il locatore ottenne una sentenza di cessazione della locazione e ordine di rilascio, ma il rilascio integrale avvenne solo anni dopo. Il locatore chiese quindi l'indennità prevista dall'art. 1591 c.c. per il ritardato rilascio, commisurata al canone pattuito. Il Comune oppose la clausola di esonero da responsabilità; in sede di rinvio dopo una prima cassazione, la Corte d'appello ritenne nulla la clausola per colpa grave del Comune, ma confermò il diritto all'indennità, escludendo che il comportamento del locatore potesse ridurre o escludere il credito ai sensi dell'art. 1227 c.c. o della buona fede. Nel ricorso per cassazione il Comune dedusse: 1) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato al principio di diritto della sentenza rescindente e avrebbe illegittimamente considerato preclusa la questione del parziale rilascio di alcuni appartamenti già nel 2005; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte considerato il preteso rilascio parziale e la mala fede del locatore, con conseguente riduzione o esclusione dell'indennità; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dei canoni di buona fede e dell'art. 1227, comma 1, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse correttamente conformato alla precedente sentenza rescindente: ha preso atto della nullità della clausola di esonero per colpa grave del Comune e ha poi svolto una valutazione di merito sulle conseguenze economiche di tale nullità alla luce del comportamento complessivo delle parti. La doglianza sul preteso rilascio parziale degli appartamenti è stata giudicata inammissibile perché mirava a contestare un apprezzamento di merito e non un vero errore di diritto; inoltre, la sentenza d'appello aveva comunque esaminato la circostanza, ritenendola irrilevante rispetto al fatto decisivo del rilascio integrale solo nel 2013. Anche le censure sul giudicato esterno e sull'omesso esame del fatto storico sono state respinte per difetto di specificità e perché la Corte territoriale non aveva omesso un fatto decisivo, ma lo aveva valutato e ritenuto non idoneo a incidere sulla pretesa. Infine, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e non apparente, sicché non sussisteva alcuna nullità ex art. 132 c.p.c. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    disciplina l'indennità dovuta dal conduttore per il ritardato rilascio dell'immobile locato; nel caso concreto il credito è stato confermato, mentre la clausola di esonero è stata ritenuta nulla per colpa grave del conduttore.

  • art. 1229 c.c.

    l'esonero preventivo da responsabilità non può operare quando il ritardo nella restituzione è connotato da colpa grave; la nullità della clausola è stata confermata dalla precedente sentenza rescindente.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    il comportamento del creditore può rilevare ai fini della riduzione del danno solo se integra un concorso colposo causalmente apprezzabile; nel caso concreto la Corte di merito ha escluso tale incidenza.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di valutare liberamente i fatti non coperti dalla decisione rescindente.

  • art. 394, comma 3, c.p.c.

    nel giudizio di rinvio le parti non possono rimettere in discussione ciò che è coperto dal dictum rescindente; le censure del Comune sono state ritenute dirette in realtà contro valutazioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la sua deduzione non può essere usata per contestare meri apprezzamenti di fatto del giudice di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione di norme processuali è configurabile solo nei casi estremi di carenza motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non alla mera insufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque deciso sulle questioni rilevanti attraverso la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato se il giudice fonda la decisione sulle risultanze ritualmente acquisite al processo.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se motivata.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione sussiste solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale'.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può compiere un autonomo apprezzamento di merito sui fatti non coperti dalla decisione rescindente e sulle conseguenze economiche della nullità accertata.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se riguarda un fatto storico principale o secondario realmente trascurato; non può essere utilizzata per contestare la valutazione di elementi istruttori o per sollecitare un diverso apprezzamento delle prove.
  • La violazione dell'art. 1227 c.c. o dei doveri di buona fede richiede l'allegazione e la prova di un comportamento del creditore concretamente colposo e causalmente rilevante nella produzione o aggravamento del danno; il semplice ritardo nell'esercizio del diritto non determina di per sé l'estinzione del credito né l'esclusione della tutela.
  • La nullità delle clausole di esonero da responsabilità opera quando l'inadempimento è connotato da colpa grave; una volta accertata tale nullità, il giudice può valutare in concreto se residuino spazi per una riduzione del danno in base al comportamento del creditore.
  • In sede di legittimità la motivazione è censurabile solo nei casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile; non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiLocazioniObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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