Cassazione Civile, Ordinanza n. 30013/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di un contribuente, relativo a IVA, IRPEF, IRAP e accessori. In primo grado l'atto era stato annullato, ma la CTR del Lazio, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e confermato integralmente le riprese fiscali, incentrate in particolare sulla discrepanza tra rimanenze finali 2003 ed esistenze iniziali 2004 e sui maggiori ricavi accertati. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse considerato la riproposizione delle proprie difese di merito e l'asserito errore materiale nella compilazione del conto economico; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione per mancata o insufficiente considerazione del medesimo errore materiale. Nel frattempo aveva anche chiesto la sospensione del giudizio per una procedura di definizione agevolata, poi risultata rigettata dall'Amministrazione, con conseguente prosecuzione del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione di circostanze di fatto non consentita in sede di legittimità e comunque infondato nella parte in cui lamentava l'omessa considerazione di un fatto storico, poiché la CTR aveva dato conto della discrepanza contabile, della tesi dell'errore materiale e della relativa valutazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché formulato secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile alla sentenza impugnata, dovendo oggi denunciarsi solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure che presuppongono la mancata considerazione di difese o riproposizioni in appello non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito in cassazione quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato i fatti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non più come insufficiente o contraddittoria motivazione.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riforma del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 83 del 2012, introducendo il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di legittimità in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze fattuali già esaminate dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma sussiste solo quando il fatto storico decisivo sia stato completamente trascurato, non quando la sentenza abbia preso in considerazione il fatto ma non tutte le prove addotte.
- La deduzione del vizio motivazionale deve essere coerente con il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. vigente ratione temporis; censure formulate secondo il previgente paradigma di motivazione insufficiente o contraddittoria sono inammissibili.
- Nella valutazione delle presunzioni in materia tributaria il giudice di merito deve apprezzare gli indizi complessivamente e non in modo atomistico, verificandone gravità, precisione e concordanza nel loro insieme.
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