Sentenza del 08/04/2024 n. 9318 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici “prima casa” richiesti per l’acquisto del 29 novembre 2011, assoggettando l’atto a maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali e sanzioni. Riteneva l’immobile di lusso ai sensi dell’art. 7 del D.M. 2 agosto 1969, perché il valore del terreno coperto e di pertinenza superava il limite di una volta e mezza il costo della costruzione. La contribuente contestava la stima e l’interpretazione della norma, lamentava omessa pronuncia e omesso esame del valore del fabbricato, e chiedeva l’applicazione della disciplina successiva più favorevole.
La decisione
La CTR della Liguria, riformata la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, aveva confermato la pretesa fiscale ma escluso le sanzioni. La Cassazione ha rigettato tutti i motivi: il primo è infondato, perché la decisione della CTR implicava il rigetto delle tesi incompatibili con la sua motivazione; il secondo è infondato, poiché l’art. 7 va interpretato nel senso che il terreno non può valere più di una volta e mezza il valore della costruzione. Accertato un valore del fabbricato di circa € 461.968,93, il limite del terreno era € 692.953,39 e il valore complessivo massimo era € 1.154.922,325, mentre il prezzo dichiarato era € 1.500.000; il terzo motivo è inammissibile, perché la CTR aveva già esaminato la valutazione di € 900.000 basata sui valori OMI e sulla polizza assicurativa e la censura mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il quarto motivo è infondato: per l’acquisto del 2011 resta applicabile la disciplina previgente basata sui criteri del D.M. 2 agosto 1969; la modifica successiva non ha prodotto abolizione della rilevanza della dichiarazione mendace e le sanzioni sono legittime. Spese compensate per complessità e parziale novità delle questioni. È stato inoltre disposto, ove dovuto, il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 7 del D.M. 2 agosto 1969
In conclusione, la frase sopra riportata deve essere intesa nel senso che il valore del terreno non deve essere superiore a una volta e mezza il valore della casa, comportando la diversa interpretazione offerta dalla parte ricorrente l'irragionevole applicazione di una norma avente carattere agevolativo anche in fattispecie in cui il contribuente risulti in possesso di un terreno di valore molto maggiore (due volte e mezza) rispetto al valore del costruito e, dunque, ponendosi in contrasto con lo spirito del d.m. 2 agosto 1969 e, quindi, dei criteri da esso fissati al fine del riconoscimento del beneficio in esame.
Per individuare un’abitazione di lusso secondo il criterio dell’art. 7, il valore del terreno coperto e di pertinenza va confrontato con il costo della sola costruzione: il terreno non può superare una volta e mezza tale costo. Il limite non equivale a consentire un valore del terreno pari a due volte e mezza quello dell’abitazione.
Art. 10 del D.M. 2 agosto 1969
Sul punto, poi, deve ulteriormente rilevarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte ( Cass. n. 5691 del 12/03/2014 Rv. 629773 - 01) l'art. 10 cit, secondo cui "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961 ", non ha una funzione di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di "abitazioni non di lusso", ma è volta a regolare, in via transitoria, l'unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione all'entrata in vigore del decreto, o costruite successivamente, ma in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore, in quanto, solo tali costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti.
La disposizione ha carattere transitorio e riguarda soltanto le abitazioni in corso di costruzione all’entrata in vigore del decreto o costruite successivamente sulla base di una licenza anteriore. Non introduce due diverse definizioni generali di abitazione non di lusso.
Art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il trasferimento dedotto nel presente giudizio, antecedente a questo discrimine temporale, continua pertanto ad essere disciplinato in base alla previgente disciplina come detto incentrata sui requisiti del citato d.m.
Per un acquisto del 2011, il riconoscimento dell’agevolazione prima casa e l’esclusione degli immobili di lusso si valutano secondo la disciplina previgente, fondata sui criteri del D.M. 2 agosto 1969, non secondo le successive categorie catastali.
Art. 10, comma 5, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Nell'affermare il suindicato principio - in relazione a fattispecie relativa al recupero della maggiore iva dovuta a seguito del disconoscimento del beneficio "prima casa" in ragione della natura di lusso dell'immobile in base ai parametri fissati dall' art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 - le Sezioni unite hanno rilevato l'applicabilità di quest'ultimi nei limiti di cui al comma 5 dell' art. 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 e, dunque, fino al 1 gennaio 2014.
I parametri del D.M. 2 agosto 1969 continuano ad applicarsi entro il limite temporale individuato dalla disposizione, fino al 1° gennaio 2014; la successiva modifica dei criteri non retroagisce sugli acquisti precedenti.
Art. 79 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Fermo dunque restando il pregresso regime impositivo sostanziale, si deve affermare - dando con ciò continuità a quanto stabilito dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite - la legittimità del provvedimento impugnato anche quanto alle sanzioni applicate. In proposito, va rilevato che il richiamato ius superveniens non ha operato alcuna abolitio criminis della dichiarazione mendace resa dal contribuente per ottenere il beneficio in esame, in quanto la sua rilevanza ai fini impositivi risulta invariata.
La disciplina successiva più favorevole non elimina retroattivamente la rilevanza della dichiarazione mendace resa per ottenere il beneficio quando, come nel caso deciso, la sua rilevanza ai fini impositivi è rimasta invariata; sono quindi legittime anche le sanzioni.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
In buona sostanza, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo invece necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.
L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice abbia completamente omesso una statuizione necessaria; può invece esservi rigetto implicito se la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall' art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 , conv. in l. n. 134 del 2012 , introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non la mancata considerazione di ogni singolo elemento probatorio. Non consente alla Cassazione di rivalutare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per gli acquisti anteriori al 1° gennaio 2014, la natura di lusso rilevante per l’agevolazione prima casa va verificata secondo i criteri previgenti del D.M. 2 agosto 1969, anche se la disciplina è stata successivamente modificata.
- Nel criterio dell’art. 7 del D.M. 2 agosto 1969, il valore del terreno non può superare una volta e mezza il costo della costruzione. È quindi necessario confrontare separatamente e correttamente i valori di fabbricato e terreno; il prezzo complessivo dell’atto può evidenziare il superamento del limite.
- Non sussiste omessa pronuncia per il solo fatto che una tesi della parte non sia confutata espressamente: può bastare che la motivazione e la decisione siano logicamente incompatibili con quella tesi.
- In cassazione, il vizio di omesso esame richiede un fatto storico discusso e decisivo rimasto effettivamente inesaminato. La contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di rivalutare gli elementi già considerati dal giudice di merito è inammissibile.
- Una modifica normativa successiva non determina automaticamente l’eliminazione retroattiva delle sanzioni: occorre verificare se sia venuta meno la rilevanza della condotta. Se la dichiarazione mendace continua a incidere sul trattamento fiscale, le sanzioni possono restare applicabili.
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