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Sentenza

Sentenza del 08/04/2024 n. 9308 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva revocato la riduzione dell'imposta sostitutiva sul finanziamento a medio-lungo termine relativo all'acquisto di un immobile a Cervia con agevolazioni "prima casa". La revoca era motivata dal mancato trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi. Nei precedenti gradi Musella aveva sostenuto che il mancato trasferimento dipendeva da causa di forza maggiore: l'annullamento, da parte del TAR, del decreto ministeriale che ne disponeva il trasferimento a Cervia quale giudice di pace, oltre alla necessità di lavori nell'immobile e alla sua locazione. La CTR dell'Emilia-Romagna, con sentenza n. 2171/1/2017 depositata il 7 luglio 2017, aveva confermato il rigetto del ricorso. In Cassazione Musella aveva proposto due motivi, ma il loro merito non è stato esaminato, perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso dopo avere aderito alla definizione agevolata.

La decisione

La Corte di cassazione ha verificato la sussistenza dei presupposti della definizione agevolata prevista dall'art. 1 della legge n. 197/2022, la rinuncia ritualmente sottoscritta dal ricorrente e il pagamento rateizzato degli importi dovuti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza decidere nel merito i due motivi di ricorso né confermare o riformare la valutazione sulla causa di forza maggiore. Spese processuali compensate. Escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché non ricorre un rigetto, un'inammissibilità o un'improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi da 231 a 252, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Ricorrono i presupposti previsti dall' art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Rottamazione - quater), essendo anche intervenuta la rinuncia all'odierno giudizio, per come riportata nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dalla norma indicata ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente. Vi è, infine, riscontro del pagamento rateizzato degli importi necessari al condono nella misura liquidata dall'agente della riscossione.

    La definizione agevolata, accompagnata dalla rinuncia al ricorso e dal riscontro del pagamento rateizzato degli importi dovuti, ha consentito di chiudere il giudizio con declaratoria di estinzione, senza una decisione sul merito della controversia.

  • Art. 391, comma 2, c.p.c.

    Consegue da tale pronuncia la compensazione delle spese processuali, in quanto la ratio dell'istituto esclude che si possa disporre ex art. 391 , co. 2, c.p.c. la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali

    Nel caso di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso nell'ambito della definizione agevolata, la Corte ha ritenuto che non si dovesse condannare alle spese la parte rinunciante neppure in assenza di adesione delle altre parti; ha pertanto disposto la compensazione delle spese.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, d.P.R., 115/2002, non potendosi esso applicare oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

    Il raddoppio del contributo unificato è dovuto soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia.

Massime di principio

  • Quando una controversia è definita in via agevolata e il ricorrente rinuncia ritualmente al ricorso, con prova del pagamento degli importi dovuti secondo le modalità previste, il giudice può dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi di merito.
  • La dichiarazione di estinzione per rinuncia in questo contesto non equivale a una decisione favorevole sul merito: non stabilisce se la pretesa tributaria fosse fondata né se sussistesse una causa di forza maggiore.
  • In caso di estinzione per rinuncia collegata alla definizione agevolata, le spese possono essere compensate e non si applica il raddoppio del contributo unificato, che presuppone il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.

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