Sentenza del 08/04/2024 n. 1316 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento n. TVMXXXXXXXXX/XXXX relativo all'anno 2009 (II.DD., IRAP e IVA) emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza: la società contestava la fondatezza dell'accertamento derivante da indagini finanziarie e deduceva nullità dell'atto per difetto di motivazione e di sottoscrizione/delega, la decadenza dall'esercizio del potere di accertamento per inapplicabilità del raddoppio dei termini e l'illegittimità delle sanzioni
La decisione
la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento: ha ritenuto valido il raddoppio dei termini alla luce delle disposizioni transitorie del D.Lgs. n.128/2015 (PVC noto al contribuente in data 03/06/2015 e avviso notificato entro il 31/12/2015), ha ritenuto valida la sottoscrizione per delega poiché l'Agenzia ha prodotto l'ordine di servizio/provvedimento attestante la delega al funzionario di area direttiva, e ha condiviso che l'Amministrazione ha assolto l'onere probatorio producendo il PVC/processo verbale; la difesa del contribuente è stata considerata generica e priva di prove idonee a contrastare gli elementi accertativi. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis
consente l'accertamento induttivo basato su indagini finanziarie per determinare maggior reddito d'impresa
D.P.R. n. 600/1973, art. 43
disciplinava il raddoppio dei termini in caso di denuncia per reati fiscali; il D.Lgs. n.128/2015 ha aggiunto il principio secondo cui il raddoppio non opera se la denuncia è presentata oltre la scadenza ordinaria
D.P.R. n. 633/1972, art. 54 e art. 57
art. 54; art. 57, comma 3
art. 54 per maggior imposta IVA dovuta su operazioni rilevate; art. 57 è stato integrato dal D.Lgs. n.128/2015 con le stesse regole sul raddoppio dei termini
D.Lgs. n. 446/1997, art. 25
riferimento normativo per la determinazione dell'IRAP (valore della produzione netta)
D.Lgs. n. 472/1997
normativa sulle sanzioni tributarie
criteri per l'irrogazione delle sanzioni contestate dall'Ufficio
D.Lgs. n. 74/2000, artt. 4 e 5
violazioni fiscali che comportano obbligo di denuncia penale; la comunicazione di notizia di reato è strumento che, se tempestiva, consente il raddoppio dei termini
D.Lgs. n. 128/2015, art. 2
ha limitato il raddoppio dei termini prevedendo che esso non opera se la denuncia è presentata dopo la scadenza ordinaria; ha introdotto disposizioni transitorie per atti notificati entro il 2/9/2015 o, in alcuni casi, entro il 31/12/2015
D.L. n. 223/2006, art. 37 comma 24 (convertito L. n. 248/2006)
precedente disposizione che aveva introdotto il raddoppio dei termini in caso di denuncia per reati fiscali
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
disciplinando la sottoscrizione degli avvisi d'accertamento, ammette la delega di firma al personale di carriera direttiva; la delega può essere provata con ordini di servizio e non deve necessariamente essere allegata all'atto notificato
D.Lgs. n. 165/2001, art. 17 comma 1-bis
riferimento in materia di responsabilità e organizzazione del personale pubblico in relazione alla delega
Codice civile, art. 2697
principio della distribuzione dell'onere della prova: chi allega fatti deve provarli; l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
obbligo di chiarezza e motivazione degli atti tributari, l'avviso deve permettere al contribuente di contestare 'an' e 'quantum debeatur'
Codice di procedura civile, art. 115
principio della non contestazione: fatti non contestati fanno prova e sollevano la parte dall'onere dimostrativo su quegli elementi
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini d'accertamento per denuncia penale è operativo solo se la denuncia dell'Amministrazione (o della Guardia di Finanza) è stata presentata entro i termini ordinari di decadenza; dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.128/2015 (02/09/2015) vigono limiti e disposizioni transitorie che possono preservare atti notificati entro determinate date (es. PVC noto entro il 02/09/2015 e atto notificato entro il 31/12/2015).
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento non richiede necessariamente di essere allegata all'atto notificato: è sufficiente che l'Amministrazione provi, in caso di contestazione, l'esistenza e il corretto esercizio della delega (anche mediante ordine di servizio che indichi la qualifica del delegato), purché il delegato appartenga alla carriera direttiva/area prevista dalla norma.
- L'onere della prova della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione: quando l'avviso richiama elementi istruttori (es. PVC, indagini finanziarie), l'Amministrazione deve produrre il relativo processo verbale e gli elementi da cui trae la pretesa; tuttavia, se il contribuente non contesta con documenti e fatti specifici le risultanze, opera il principio della non contestazione e gli elementi prodotti assumono efficacia probatoria.
- La mera allegazione generica di insufficienza probatoria da parte del contribuente è insufficiente: per contrastare l'accertamento derivante da indagini finanziarie il contribuente deve fornire documentazione e deduzioni puntuali che mettano in discussione i fatti addotti dall'Ufficio.
- In presenza di accertamenti basati su indagini finanziarie, l'Amministrazione deve dimostrare il collegamento tra operazioni finanziarie e componenti reddituali/imposte; se non produce il processo verbale o altro materiale istruttorio rilevante, rischia di non soddisfare l'onere probatorio.
- Errori procedurali relativi alla sottoscrizione o alla delega possono comportare la nullità dell'atto solo se l'Amministrazione non è in grado di provare la legittimità della sottoscrizione: quindi conservare e produrre provvedimenti interni (ordini di servizio, provvedimenti di delega) è essenziale per la validità delle notifiche.
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