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Sentenza

Sentenza del 08/04/2024 n. 1316 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione dell'avviso di accertamento n. TVMXXXXXXXXX/XXXX relativo all'anno 2009 (II.DD., IRAP e IVA) emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza: la società contestava la fondatezza dell'accertamento derivante da indagini finanziarie e deduceva nullità dell'atto per difetto di motivazione e di sottoscrizione/delega, la decadenza dall'esercizio del potere di accertamento per inapplicabilità del raddoppio dei termini e l'illegittimità delle sanzioni

La decisione

la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento: ha ritenuto valido il raddoppio dei termini alla luce delle disposizioni transitorie del D.Lgs. n.128/2015 (PVC noto al contribuente in data 03/06/2015 e avviso notificato entro il 31/12/2015), ha ritenuto valida la sottoscrizione per delega poiché l'Agenzia ha prodotto l'ordine di servizio/provvedimento attestante la delega al funzionario di area direttiva, e ha condiviso che l'Amministrazione ha assolto l'onere probatorio producendo il PVC/processo verbale; la difesa del contribuente è stata considerata generica e priva di prove idonee a contrastare gli elementi accertativi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    consente l'accertamento induttivo basato su indagini finanziarie per determinare maggior reddito d'impresa

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    disciplinava il raddoppio dei termini in caso di denuncia per reati fiscali; il D.Lgs. n.128/2015 ha aggiunto il principio secondo cui il raddoppio non opera se la denuncia è presentata oltre la scadenza ordinaria

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54 e art. 57

    art. 54; art. 57, comma 3

    art. 54 per maggior imposta IVA dovuta su operazioni rilevate; art. 57 è stato integrato dal D.Lgs. n.128/2015 con le stesse regole sul raddoppio dei termini

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 25

    riferimento normativo per la determinazione dell'IRAP (valore della produzione netta)

  • D.Lgs. n. 472/1997

    normativa sulle sanzioni tributarie

    criteri per l'irrogazione delle sanzioni contestate dall'Ufficio

  • D.Lgs. n. 74/2000, artt. 4 e 5

    violazioni fiscali che comportano obbligo di denuncia penale; la comunicazione di notizia di reato è strumento che, se tempestiva, consente il raddoppio dei termini

  • D.Lgs. n. 128/2015, art. 2

    ha limitato il raddoppio dei termini prevedendo che esso non opera se la denuncia è presentata dopo la scadenza ordinaria; ha introdotto disposizioni transitorie per atti notificati entro il 2/9/2015 o, in alcuni casi, entro il 31/12/2015

  • D.L. n. 223/2006, art. 37 comma 24 (convertito L. n. 248/2006)

    precedente disposizione che aveva introdotto il raddoppio dei termini in caso di denuncia per reati fiscali

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    disciplinando la sottoscrizione degli avvisi d'accertamento, ammette la delega di firma al personale di carriera direttiva; la delega può essere provata con ordini di servizio e non deve necessariamente essere allegata all'atto notificato

  • D.Lgs. n. 165/2001, art. 17 comma 1-bis

    riferimento in materia di responsabilità e organizzazione del personale pubblico in relazione alla delega

  • Codice civile, art. 2697

    principio della distribuzione dell'onere della prova: chi allega fatti deve provarli; l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    obbligo di chiarezza e motivazione degli atti tributari, l'avviso deve permettere al contribuente di contestare 'an' e 'quantum debeatur'

  • Codice di procedura civile, art. 115

    principio della non contestazione: fatti non contestati fanno prova e sollevano la parte dall'onere dimostrativo su quegli elementi

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini d'accertamento per denuncia penale è operativo solo se la denuncia dell'Amministrazione (o della Guardia di Finanza) è stata presentata entro i termini ordinari di decadenza; dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.128/2015 (02/09/2015) vigono limiti e disposizioni transitorie che possono preservare atti notificati entro determinate date (es. PVC noto entro il 02/09/2015 e atto notificato entro il 31/12/2015).
  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento non richiede necessariamente di essere allegata all'atto notificato: è sufficiente che l'Amministrazione provi, in caso di contestazione, l'esistenza e il corretto esercizio della delega (anche mediante ordine di servizio che indichi la qualifica del delegato), purché il delegato appartenga alla carriera direttiva/area prevista dalla norma.
  • L'onere della prova della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione: quando l'avviso richiama elementi istruttori (es. PVC, indagini finanziarie), l'Amministrazione deve produrre il relativo processo verbale e gli elementi da cui trae la pretesa; tuttavia, se il contribuente non contesta con documenti e fatti specifici le risultanze, opera il principio della non contestazione e gli elementi prodotti assumono efficacia probatoria.
  • La mera allegazione generica di insufficienza probatoria da parte del contribuente è insufficiente: per contrastare l'accertamento derivante da indagini finanziarie il contribuente deve fornire documentazione e deduzioni puntuali che mettano in discussione i fatti addotti dall'Ufficio.
  • In presenza di accertamenti basati su indagini finanziarie, l'Amministrazione deve dimostrare il collegamento tra operazioni finanziarie e componenti reddituali/imposte; se non produce il processo verbale o altro materiale istruttorio rilevante, rischia di non soddisfare l'onere probatorio.
  • Errori procedurali relativi alla sottoscrizione o alla delega possono comportare la nullità dell'atto solo se l'Amministrazione non è in grado di provare la legittimità della sottoscrizione: quindi conservare e produrre provvedimenti interni (ordini di servizio, provvedimenti di delega) è essenziale per la validità delle notifiche.

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