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Sentenza

Sentenza del 08/04/2024 n. 231 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

RISCOSSIONE - Nel calcolo prescrizionale occorre prendere in considerazione tutte le varie fattispecie di sospensione intervenute - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la validità dell'intimazione di pagamento sostenendo la prescrizione delle cartelle relative agli anni 2002 e 2005. In primo grado la CTP di Teramo aveva accolto il ricorso e annullato gli atti per prescrizione. L'Agenzia ha appellato deducendo, tra l'altro, errato calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione: non erano stati considerati cumulativamente i 6 mesi di sospensione previsti dalla legge di stabilità 2014, la sospensione conseguente al sisma 2016 prevista dall'art. 11 del DL 8/2017 (contestata nella misura/termine) e la sospensione di 18 mesi per il Covid prevista dall'art. 68 del DL 18/2020. L'Agenzia sosteneva che tali periodi devono sommarsi ai dieci anni del termine prescrizionale ordinario, impedendo il perfezionamento della prescrizione.

La decisione

La Corte regionale di secondo grado (Abruzzo, sez. II) ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto errato il conteggio della prescrizione operato dalla CTP di Teramo perché non aveva considerato i periodi di sospensione richiamati dall'Agenzia (legge di stabilità 2014, sospensione sisma 2016, sospensione Covid 2020-2021) che, sommati, comportano circa 5 anni di sospensione da aggiungere al decennio ordinario; di conseguenza le cartelle non si erano prescritte. Pertanto la Corte ha confermato gli atti impositivi e ha condannato l'appellato (la contribuente) alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi (euro 1.500,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti).

Norme richiamate

  • Legge 27.12.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014)

    Prevede una sospensione di 6 mesi di termini tributari utilizzabile nel calcolo della prescrizione; tale periodo va sommato ad altre sospensioni rilevanti.

  • art. 11 DL 8/2017 (sisma 2016)

    Stabilisce sospensioni dei termini per i soggetti/territori colpiti dal sisma; nella controversia l'Amministrazione ha interpretato la durata della sospensione in termini tali da incidere sul computo prescrizionale (si è parlato di 3 anni complessivi nel periodo considerato).

  • art. 68 DL 18/2020 (misure Covid)

    Prevede la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari nel periodo emergenziale; nel caso concreto è stata considerata una sospensione di 18 mesi da aggiungere al calcolo prescrizionale.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 (D.Lgs. 159/2015?) - art. 12

    "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, ecc."

    Stabilisce che le sospensioni previste per eventi eccezionali estendono la loro efficacia anche ai termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività degli agenti della riscossione, imponendo di prorogare i termini e quindi di sospendere il decorso della prescrizione per il periodo interessato.

  • Legge 27 luglio 2000 n.212 - art. 3, comma 3

    Richiamata come norma derogata dalle disposizioni di sospensione per eventi eccezionali: le proroghe operate dall'art. 12 del D.Lgs. impediscono l'applicazione automatica dei limiti previsti dall'art. 3, comma 3 nella misura in cui opera la sospensione.

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione di entrate tributarie occorre sommare tutti i periodi di sospensione effettivamente applicabili (legge di stabilità, sospensioni per calamità/sisma, sospensioni emergenziali come il Covid), perché tali periodi interrompono o sospendono il decorso della prescrizione anche ai fini dell'attività di riscossione.
  • Le disposizioni che prevedono sospensioni per eventi eccezionali (e.g. art. 12 D.Lgs. citato) estendono la sospensione anche ai termini processuali e ai termini di decadenza/accertamento/riscossione: pertanto vanno considerate per il computo prescrizionale sui ruoli gestiti dagli agenti della riscossione.
  • È necessario verificare la portata territoriale e soggettiva delle sospensioni: alcune sospensioni operano solo per soggetti o territori specifici (es. comuni colpiti dal sisma, contribuenti con domicilio fiscale in tali territori), e la loro applicazione deve essere dimostrata/accertata sul caso concreto.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle proroghe e alle diverse fonti normative successive: sospensioni parziali o successive vanno sommate cronologicamente; errori di conteggio possono determinare la riforma della decisione di merito.
  • Altre eccezioni (es. inammissibilità per mancata impugnazione di atti successivi) possono essere rilevanti, ma se il giudice ritiene decisivo il tema della prescrizione, le restanti questioni possono essere assorbite; tuttavia è buona prassi valutare e contestare tutte le possibili cause ostative all'impugnazione.

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