Sentenza del 08/04/2024 n. 1027 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un atto di intimazione/pignoramento relativo a più cartelle esattoriali: il ricorrente deduceva che alcune poste erano già state precedentemente annullate dalla Commissione tributaria di primo grado, che altre cartelle non erano state validamente notificate e che alcuni crediti erano prescritti. L'appellante contestava inoltre la valutazione probatoria resa dai primi giudici.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Catanzaro ha accolto l'appello per quanto di ragione. Ha ritenuto che: (a) per alcune cartelle l'annullamento in primo grado (sentenze pubblicate e certificate) aveva fatto venir meno il titolo all'esazione anche prima del passaggio in giudicato; (b) per diverse cartelle prodotte è stata invece dimostrata la regolarità della notifica (consegna personale, invio per posta, deposito in casa comunale con avviso di raccomandata, consegna a familiari, ecc.); (c) per una cartella e per alcuni avvisi di accertamento prodotti solo in copia dal concessionario non risultava prova del perfezionamento della notifica, pertanto tali titoli non potevano sostenere l'esazione. Sulla prescrizione, l'eccezione è stata disattesa per le cartelle risultate notificate e per i crediti erariali poiché la prescrizione è decennale. La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali e liquidato compensi in favore del procuratore dell'appellante.
Norme richiamate
d.lgs. n. 112/1999, art. 39
Il concessionario che è parte in liti che non riguardano esclusivamente la regolarità/validità degli atti esecutivi deve chiamare in causa l'ente creditore; la mancanza di chiamata comporta responsabilità dell'agente di riscossione. Qui il principio è richiamato per i rapporti tra concessionario e ente impositore quando la controversia investe il merito del credito.
codice di procedura civile, art. 106
La chiamata in causa di un terzo (es. ente impositore) deve essere valutata secondo le disposizioni sull'intervento di terzi: la chiamata deve essere proposta dall'agente di riscossione e sottoposta all'autorizzazione del giudice del merito.
d.lgs. 26 febbraio 1999, art. 24
Richiamato dalla giurisprudenza per la materia dei crediti previdenziali: in quel caso la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, con conseguenze sulla necessità di evocare correttamente la parte legittimata.
Cassazione civile, sent. n. 29798/2019 e SS.UU. n. 7514/2022 (giurisprudenza)
Principi affermati: non sempre sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario; la chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario rientra nell'art. 106 c.p.c. e richiede l'autorizzazione del giudice; eccezione per i crediti previdenziali dove la legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore.
Principio sulla prescrizione dei crediti erariali (richiamato in motivazione)
I crediti erariali hanno prescrizione decennale (non quinquennale): anche se il tributo è annuale, il credito si origina ogni anno da una nuova autonoma valutazione e quindi il termine applicabile è quello decennale.
Massime di principio
- Se una Commissione tributaria di primo grado ha pronunciato sentenza di annullamento e la pubblicazione/certificazione è attestata, l'atto annullato perde efficacia come titolo all'esazione anche prima del passaggio in giudicato; il concessionario non può agire sulla base di titoli che sono stati così privati di legittimazione.
- La prova della notifica è essenziale: quando il concessionario produce documentazione che dimostra la regolare notifica (consegna personale, deposito in casa comunale con avviso, consegna a familiare, raccomandata, ecc.) la cartella conserva forza esecutiva; invece le copie non supportate da prova del perfezionamento della notifica non possono giustificare l'esazione.
- Quando il merito della pretesa è contestato dal contribuente, il concessionario dovrebbe valutare la necessità di chiamare in causa l'ente impositore (art. 39 d.lgs. 112/1999 e art. 106 c.p.c.), previa autorizzazione del giudice, per evitare responsabilità derivanti dalla lite.
- L'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto: il giudice non può mutare d'ufficio i fatti allegati dalla parte. Pertanto il termine fatto valere dal ricorrente vincola l'analisi del giudice sui tempi di decorrenza e maturazione della prescrizione.
- Per i crediti erariali si applica il termine di prescrizione decennale: non vanno automaticamente equiparati a prestazioni periodiche con termini più brevi.
- In caso di soccombenza parziale derivante dalla notificazione dell'atto d'intimazione, l'agente della riscossione può essere condannato alle spese processuali del contribuente vittorioso, secondo il principio di causalità della soccombenza.
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