Sentenza del 08/04/2024 n. 313 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante impugna gli avvisi di accertamento TOSAP relativi agli anni 2013-2018 chiedendone l'annullamento. In sintesi: sostiene la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione e l'insussistenza del presupposto impositivo, perché la società ha realizzato e gestisce l'infrastruttura per volontà e nell'interesse dello Stato/collettività in virtù di una concessione statale; pertanto non sarebbe soggetto passivo della TOSAP (invocando l'esenzione per lo Stato ex art. 49 lett. a) D.Lgs. 507/1993) e in ogni caso già versa un canone di concessione allo Stato (Ministero). La resistente (Comune tramite ICA) contesta, sostenendo che la concessione per costruzione/gestione non esonera la concessionaria dall'obbligo di pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, richiamando l'art. 38 comma 2 e l'assenza di estensione dell'esenzione prevista per lo Stato alla concessionaria.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Corte d'appello ha ritenuto infondati i motivi dell'appellante richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità: l'occupazione di spazi del demanio o del patrimonio indisponibile da parte di una società concessionaria è soggetta alla TOSAP, non opera l'esenzione per lo Stato quando l'occupazione è posta in essere da un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare. La sentenza di primo grado è stata confermata e l'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
D.Lgs. 15.11.1993, n. 507
art. 49, comma 1, lett. a) ; art. 38, comma 2
Art. 49 lett. a) riconosce l'esenzione per lo Stato e taluni enti pubblici, ma l'esenzione richiede che l'occupazione sia ascrivibile allo stesso soggetto esente; non si estende automaticamente al concessionario privato. Art. 38 comma 2 rileva per definire il presupposto impositivo: la concessione di costruzione/gestione non elimina l'obbligo della tassa se l'occupazione è effettuata dalla concessionaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
ordinanza Cass. civ., sez. V, 23 gennaio 2024 n. 2285; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2021, n. 16395; Cass., Sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11886; Cass., Sez. 1, 29 maggio 2023, n. 15010; ord. 6828 e 6829/2020 (citate dall'appellante)
La giurisprudenza consolidata afferma che la concessionaria che occupa spazi demaniali o del patrimonio indisponibile, pur gestendo un'opera di interesse pubblico, è soggetta al pagamento della tassa per l'occupazione, in quanto l'occupazione è posta in essere da un soggetto distinto dallo Stato e compiuta nell'ambito di una attività imprenditoriale autonoma; la mera demanialità o la titolarità statale dell'opera non escludono l'imposizione.
Massime di principio
- La TOSAP è dovuta ogniqualvolta un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare utilizzi o occupi spazi o aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale/provinciale, indipendentemente dall'esistenza di una concessione statale per la costruzione o gestione dell'opera.
- L'esenzione per lo Stato prevista dall'art. 49 D.Lgs. 507/1993 vale solo se l'occupazione è ascrivibile direttamente allo Stato o all'ente pubblico esente; non si estende automaticamente alla concessionaria privata che gestisce l'opera.
- Il fatto che la concessionaria versi un canone di concessione allo Stato non costituisce di per sé titolo esimente rispetto agli oneri locali (TOSAP) relativi all'occupazione di aree comunali.
- La natura demaniale o la finalità pubblica dell'opera non trasformano la concessionaria in una mera 'longa manus' dello Stato: rileva la condotta concreta dell'occupazione posta in essere dall'impresa e la sua autonomia imprenditoriale.
- In contenziosi analoghi, è importante verificare se l'occupazione è effettivamente posta in essere dal soggetto esente oppure da un soggetto privato; se è quest'ultimo, l'imposta è generalmente dovuta e la giurisprudenza di legittimità tende a confermare l'imposizione.
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