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Sentenza

Sentenza del 08/04/2024 n. 9300 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia recuperava le imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’acquisto di un immobile a Cervia, dopo il mancato trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza della CTR per omessa motivazione sulla richiesta di definizione agevolata e sulla rinuncia al ricorso depositata il 20 aprile 2017, documentata anche in udienza; con il secondo motivo, l’omessa motivazione sull’impossibilità di trasferire la residenza, che aveva ricondotto all’annullamento da parte del TAR del provvedimento di trasferimento lavorativo, alle infiltrazioni dell’immobile e alla sua locazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha rilevato che la CTR, pur avendo rinviato il giudizio, non aveva valutato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, la rinuncia del contribuente e la documentazione prodotta, e aveva deciso nel merito invece di dichiarare estinto il processo. La successiva attestazione dell’Agenzia ha confermato il perfezionamento della definizione, sicché la dichiarazione di non conoscenza dell’Ufficio non era rilevante. La Corte ha cassato la sentenza e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha dichiarato estinto il giudizio di appello per definizione agevolata. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in euro 2.800, oltre spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225

    Tale omissione ha comportato l'esame nel merito del ricorso e la mancata dichiarazione di estinzione del processo; dichiarazione doverosa in presenza dei presupposti previsti dall' art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 , conv. con modif. in l. 1° dicembre 2016, n. 225

    Quando ricorrono i presupposti della definizione agevolata e la documentazione ne attesta il perfezionamento, il giudice deve dichiarare estinto il processo; non può ignorare la richiesta e decidere invece il merito.

  • Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

    Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può, ex art. 384 , secondo comma, cod. proc. civ., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ex d.l. n. 193 del 2016 , conv. con modif. in n. 225 del 2016.

    La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito, senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello.

  • Art. 111 Cost. e art. 132, quarto comma, cod. proc. civ.

    Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno della censura di omessa motivazione, ma la Corte ha accolto il ricorso per la mancata valutazione della definizione agevolata e non ha autonomamente sviluppato un’interpretazione di queste disposizioni.

Massime di principio

  • Se una definizione agevolata risulta perfezionata e la documentazione è agli atti, il giudice deve esaminarla e, in presenza dei relativi presupposti, dichiarare estinto il processo anziché decidere nel merito.
  • La mancata conoscenza dell’istanza da parte dell’ufficio finanziario non basta a superare la documentazione depositata dal contribuente né esonera il giudice dal verificarla.
  • Quando il giudice omette di pronunciarsi su una richiesta processuale decisiva e sui documenti che la sostengono, la decisione può essere cassata per vizio processuale; le ulteriori censure sul merito possono restare assorbite.
  • La pronuncia non decide se l’annullamento del trasferimento lavorativo, i lavori necessari nell’immobile o la locazione costituiscano cause idonee a giustificare il mancato trasferimento della residenza per l’agevolazione «prima casa»: il relativo motivo è stato assorbito.

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