Cassazione Civile, Ordinanza n. 31841/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)
La controversia
Una società di factoring, cessionaria di crediti originariamente vantati da una casa di cura verso un 20ente sanitario locale per prestazioni di riabilitazione post-acuzie e lungodegenza rese tra il 1996 e il 1998, ha chiesto in giudizio il pagamento della differenza tra quanto corrisposto secondo tariffe regionali e quanto dovuto, a suo dire, secondo tariffe nazionali. La pretesa era fondata sull 20asserito annullamento del piano tariffario regionale e sulla conseguente applicazione del tariffario nazionale. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta nella parte prevalente: i giudici di merito avevano ritenuto, da un lato, che il giudicato amministrativo impedisse di invocare il tariffario nazionale e, dall'altro, che mancasse il presupposto dell'accreditamento della struttura per gli anni 1996-1998, essendo stato riconosciuto solo dal 2001. Con il ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto: omesso esame e travisamento della prova per non avere considerato deliberazioni regionali del 1997 che avrebbero disposto l'accreditamento provvisorio della struttura; violazione dell'art. 115 c.p.c. per la stessa ragione; violazione del giudicato e delle regole sugli atti amministrativi generali, assumendo che l'annullamento della delibera regionale del 1995 e successivi giudicati esterni impedissero di negare l'accreditamento; erronea interpretazione di una delibera regionale del 2001; violazione del giudicato per un precedente giudizio tra le stesse parti che avrebbe già accertato l'accreditamento; interpretazione della legge n. 724 del 1994 nel senso dell'accreditamento automatico dei soggetti convenzionati; e, in subordine, errata delimitazione dell'eventuale esclusione dell'accreditamento alle sole prestazioni di lungodegenza e non anche a quelle di riabilitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le censure relative al preteso omesso esame/travisamento della prova e alla violazione dell'art. 115 c.p.c., ritenendole inammissibili. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'accreditamento della struttura sulla base di una lettura parziale e contraddittoria della delibera commissariale del 17 novembre 2005 e dei precedenti richiamati dalla ricorrente. Secondo la Corte, tale delibera, resa legittima dal giudicato amministrativo, non poteva essere scissa nel suo contenuto e implicava anche il riconoscimento di un accreditamento legittimante in capo alla struttura sanitaria, con conseguente illegittimit e0 della motivazione che aveva negato la sussistenza del titolo per il periodo 1996-1998. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
I motivi sono stati scrutinati distinguendo tra omesso esame di fatto decisivo, violazione di legge processuale e violazione di legge sostanziale; il travisamento della prova è stato ricondotto, solo in astratto, all'art. 115 c.p.c.
Il travisamento della prova è ammissibile solo se il giudice pone a base della decisione un dato probatorio inesistente o oggettivamente diverso da quello risultante dagli atti; non basta una diversa valutazione delle prove.
Anche nel testo previgente il ricorso deve essere chiaro e sintetico; l'inammissibilità consegue solo se l'esposizione è oscura o impedisce di comprendere le censure.
La preclusione al sindacato sul vizio di fatto opera quando la decisione di appello conferma integralmente la ricostruzione fattuale del primo giudice.
Il giudicato esterno e amministrativo è invocabile quando l'accertamento definitivo riguarda la medesima questione sostanziale e non può essere frazionato in modo da produrre effetti discriminatori.
art. 6, comma 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724
La ricorrente lo invocava come base dell'accreditamento automatico dei soggetti convenzionati che accettano il nuovo sistema tariffario; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992
La Corte d'appello lo aveva richiamato per affermare la personalità giuridica pubblica dell'ASL; la Cassazione non ha fondato su tale norma la decisione finale.
d.l. 29 aprile 1995, n. 135, art. 9
Richiamato dalla ricorrente quale fonte dell'obbligo regionale di adottare un proprio tariffario per le prestazioni sanitarie remunerate alle case di cura accreditate.
Massime di principio
- Il travisamento della prova, nel processo civile, è configurabile solo quando la sentenza attribuisca a un atto o documento un contenuto oggettivamente inesistente o diverso da quello reale; non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per recuperare in cassazione un vizio della sentenza di primo grado che non sia stato specificamente dedotto in appello.
- La preclusione derivante dalla doppia conforme opera quando appello e primo grado convergono sulla medesima ricostruzione fattuale; una diversa o aggiuntiva argomentazione non basta, da sola, a escluderla se il nucleo fattuale resta identico.
- Un atto amministrativo generale, una volta definitivamente annullato o interpretato in sede giurisdizionale, deve essere considerato nella sua portata complessiva e non può essere frazionato in modo da negarne gli effetti favorevoli a soggetti in posizione sostanzialmente omogenea.
- Quando un successivo provvedimento commissariale, adottato in esecuzione di un giudicato amministrativo, richiama il rapporto di convenzione e accreditamento e stabilisce tariffe nazionali per il periodo controverso, il giudice civile deve interpretarlo coerentemente con la sua funzione ripristinatoria e antidiscriminatoria.
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