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Parere

Parere n. 259/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso dalla signora Veronica Sciarrotta (Avv. Margherita Bruccoleri) contro l’Assessorato regionale delle attività produttive, IRFIS – Fin-Sicilia s.p.a. e nei confronti della ditta Burzotta Cofees s.r.l.s. per l’annullamento previa sospensione, del decreto del direttore generale n. 1194/3. S del 21 aprile 2026, notificato a mezzo pec, in data 5 maggio 2026, nella parte in cui l’Assessore regionale delle attività produttive - dipartimento delle attività produttive ha dichiarato irricevibili o inammissibili alla fase valutativa le domande di agevolazione, inclusa la domanda presentata dalla signora Veronica Sciarrotta prot. n. 804 dell’elenco regionale (codice istanza IRF-02----_01302498) a valere sull’Avviso pubblico FAInSicilia. Istanza di sospensione.

Giustizia amministrativa202600150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il decreto del direttore generale n. 1194/3.S del 21 aprile 2026, nella parte in cui ha dichiarato irricevibile o inammissibile alla fase valutativa la domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente nell’ambito dell’Avviso pubblico FAInSicilia.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dalla fase valutativa della domanda di agevolazione e gli atti presupposti, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi del 4 luglio 2025 e i verbali della Commissione interna IRFIS del 14 maggio e del 18 settembre 2025. In sede cautelare ha dedotto che la Commissione non avrebbe valutato le osservazioni presentate il 14 luglio 2025, nelle quali aveva rappresentato che le opere edilizie ricadevano entro 150 metri dalla linea di costa, in area soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976. Il Collegio ha inoltre ravvisato elementi idonei a integrare il periculum in mora. Per l’esame di merito è stata rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ammessi alla fase valutativa.

Il parere

Il Consiglio ha accolto l’istanza cautelare, disponendo l’ammissione con riserva della domanda della ricorrente alla successiva fase del procedimento di agevolazione. La decisione è limitata alla delibazione sommaria propria della fase cautelare: il ricorso non appare manifestamente infondato quanto alla dedotta mancata valutazione delle osservazioni, e risultano elementi a sostegno del periculum in mora; ogni decisione sul merito è riservata. È stata inoltre disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri aventi diritto le cui domande sono state ammesse alla fase valutativa, autorizzando la notifica per pubblici proclami e demandando all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana i relativi incombenti, con onere della ricorrente di provvedere agli adempimenti necessari.

Osservazioni

Istanza cautelare

Accolta ai fini dell’ammissione con riserva della domanda della ricorrente alla successiva fase procedimentale, senza anticipare la decisione di merito.

Integrazione del contraddittorio

Disposta nei confronti degli altri aventi diritto le cui domande sono state ammesse alla fase valutativa; è autorizzata la notifica per pubblici proclami. L’Ufficio legislativo e legale cura gli incombenti e la ricorrente è onerata degli adempimenti necessari.

Norme richiamate

  • art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976

    le opere edilizie ricadrebbero entro la fascia di 150 m. dalla linea di costa e in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15, lett. a), della l.r. n. 78/1976 (disposizione che esclude la possibilità di qualsiasi nuovo intervento edificatorio, ad eccezione di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare e della ristrutturazione di edifici preesistenti, senza alterazione dei volumi già realizzati)

    La disposizione è richiamata per descrivere il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia costiera, che preclude nuovi interventi edificatori salvo le eccezioni indicate. Nella fase cautelare, la deduzione relativa alla localizzazione delle opere in tale area e alla mancata valutazione delle osservazioni non è stata ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare del ricorso straordinario, l’ammissione con riserva a una successiva fase procedimentale può essere disposta quando, a una delibazione sommaria, la censura non appaia manifestamente infondata e risultino elementi idonei a integrare il periculum in mora, restando impregiudicata la decisione di merito.
  • Quando il provvedimento impugnato incide su una procedura comparativa e vi sono altri soggetti ammessi alla fase valutativa potenzialmente interessati all’esito, il contraddittorio deve essere integrato anche nei loro confronti prima dell’esame di merito.

Ammissione cautelare a una procedura di agevolazione FAInSicilia

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha esaminato, in sede consultiva su ricorso straordinario al Presidente della Regione, l’istanza cautelare proposta da un’imprenditrice esclusa dalla fase valutativa di una domanda di agevolazione prevista dall’Avviso pubblico FAInSicilia.

Atti impugnati e vicenda procedimentale

La ricorrente ha impugnato il decreto del direttore generale n. 1194/3.S del 21 aprile 2026, notificato il 5 maggio 2026, nella parte relativa alla propria domanda, oltre alla comunicazione IRFIS dei motivi ostativi del 4 luglio 2025, ai verbali della Commissione interna IRFIS del 14 maggio e del 18 settembre 2025, all’elenco delle imprese ammesse e agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il ricorso straordinario è stato notificato il 13 luglio 2026 e depositato il giorno successivo.

Censura cautelare e presupposti

La ricorrente ha lamentato che la Commissione non avrebbe valutato le osservazioni presentate il 14 luglio 2025. In esse aveva evidenziato che le opere edilizie ricadevano entro 150 metri dalla linea di costa, in un’area sottoposta al vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976. Il parere descrive tale disposizione come ostativa a nuovi interventi edificatori, salvo le opere e gli impianti destinati alla diretta fruizione del mare e la ristrutturazione di edifici preesistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.

In sede di delibazione sommaria, il Collegio ha ritenuto che la censura sulla mancata valutazione delle osservazioni non apparisse manifestamente infondata e ha ravvisato elementi idonei a sostenere il periculum in mora. Il parere non decide il merito del ricorso, che resta riservato.

Esito cautelare e contraddittorio

L’istanza cautelare è stata accolta nei limiti indicati in motivazione, con ammissione con riserva della domanda della ricorrente alla successiva fase procedimentale. In vista della decisione di merito, il Consiglio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri aventi diritto ammessi alla fase valutativa, autorizzando la notifica per pubblici proclami. Gli incombenti sono demandati all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, con onere della ricorrente di provvedere agli adempimenti necessari.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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