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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12953/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ripetizione di indebito promosso da una società correntista, poi assoggettata a concordato preventivo, nei confronti della banca per ottenere la restituzione di somme addebitate nel rapporto di conto corrente a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, commissione di massimo scoperto e altre poste ritenute non dovute. In appello la domanda è stata accolta e la banca è stata condannata al pagamento di euro 516.712,07, con condanna anche della cessionaria del credito originato dal rapporto, intervenuta nel giudizio. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che, in azione di ripetizione, gravava sull'attrice la prova dei pagamenti e della mancanza di causa debendi, sicché era errato porre a carico della banca la prova dell'esistenza del contratto; 2) nullità e violazione delle norme sulla consulenza tecnica e sulle produzioni documentali, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto tempestiva e utilizzabile la produzione degli estratti conto e le risultanze della CTU nonostante asserite lacune probatorie; 3) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione sebbene essa fosse stata proposta in primo grado; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese, dipendente dall'asserito accoglimento del ricorso. La cessionaria intervenuta ha proposto ricorso incidentale solo sulla regolazione delle spese, contestando la condanna solidale. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che, quando il correntista alleghi di non avere ricevuto il contratto o di non poterne procurare copia, e la banca contesti l'assunto sostenendo la valida conclusione del contratto scritto, non può gravare sul cliente la prova negativa dell'esistenza della documentazione contrattuale, ma spetta alla banca dimostrare il titolo invocato per giustificare gli addebiti. Ha inoltre dichiarato inammissibile o comunque infondata la censura sulla CTU, osservando che la produzione documentale risultava attestata dalla cancelleria e che i limiti dell'attività del consulente non erano stati superati. Sul terzo motivo ha rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso, poiché l'eccezione di prescrizione non era stata riprodotta in modo sufficiente nel ricorso. Il motivo sulle spese è stato ritenuto assorbito dal rigetto del ricorso principale. Anche il ricorso incidentale è stato respinto perché la condanna solidale alle spese può fondarsi sulla comunanza di interessi tra le parti soccombenti e sulla convergenza delle rispettive difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale della banca e il ricorso incidentale della cessionaria. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla società correntista e aveva condannato la banca al pagamento delle somme ritenute indebitamente addebitate nel conto corrente. Quanto alle spese, ha confermato la condanna solidale dei soccombenti in favore della parte controricorrente, ritenendo corretta la valutazione di una comune posizione difensiva e di un interesse convergente tra banca e cessionaria. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova nella ripetizione di indebito; in via ordinaria il correntista deve provare i pagamenti e la mancanza di causa debendi, ma, se non può procurarsi il contratto per fatto della banca e questa contesta l'allegazione di mancato perfezionamento scritto, la prova positiva della stipulazione può gravare sulla banca.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la censura è stata respinta perché la decisione di merito non ha malgovernato il materiale istruttorio.

  • art. 62 c.p.c.

    citato nel motivo sulla consulenza tecnica, ma la doglianza è stata respinta per mancato confronto con la motivazione della sentenza.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per contestare la tempestività delle produzioni documentali; la Corte ha ritenuto decisiva l'attestazione di cancelleria e l'assenza di specifiche contestazioni.

  • art. 194 c.p.c.

    citato nel motivo sulla CTU; la censura è stata respinta perché il consulente non ha esorbitato dai limiti dell'incarico.

  • art. 198 c.p.c.

    citato nel motivo sulla consulenza tecnica; non ritenuto violato.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla CTU nel secondo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sia per le spese di lite sia per la condanna solidale; la Corte ha confermato la regolazione delle spese in ragione della soccombenza e della comunanza di interessi tra i soccombenti.

  • art. 92 disp. att. c.p.c.

    citato nel motivo sulla consulenza; la censura è stata respinta.

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla condanna solidale alle spese; la Corte ha ritenuto legittima la condanna in solido per comunanza di interessi.

  • art. 112 c.p.c.

    citato nel motivo sulla prescrizione; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione all'eccezione di prescrizione; il motivo è stato reputato non autosufficiente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per asserita carenza motivazionale sulla condanna solidale alle spese; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione implicita.

  • art. 119 TUB

    citato quale rimedio per ottenere copia del contratto quando il correntista non ne disponga; la Corte lo considera rilevante per l'impossibilità di assolvere l'onere probatorio ordinario.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato come strumento di esibizione documentale alternativo alla disponibilità diretta del contratto.

  • art. 58 TUB

    menzionato per qualificare la cessione del credito originato dal rapporto bancario alla società intervenuta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1367 c.c.

    evocato, insieme all'art. 159 c.p.c., per interpretare la procura in senso conservativo e idoneo a produrre effetti.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato per l'interpretazione conservativa della procura conferita per il giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione di indebito relativa a un conto corrente bancario, il correntista deve provare i pagamenti eseguiti e l'assenza di una valida causa debendi; tuttavia, se egli deduce di non avere ricevuto il contratto o di non poterne ottenere copia, e la banca contesta l'allegazione affermando la valida stipulazione in forma scritta, la prova dell'esistenza del contratto può gravare sulla banca che intende avvalersene per giustificare gli addebiti.
  • La produzione di estratti conto e la loro utilizzazione in consulenza tecnica sono legittime se risulta documentalmente che i documenti sono stati tempestivamente prodotti o comunque messi a disposizione nel contraddittorio; la mera deduzione di smarrimento o di lacune non basta a inficiare le risultanze peritali in assenza di specifiche contestazioni.
  • In cassazione, la censura che investe un'eccezione o un fatto processuale deve rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo in modo essenziale l'allegazione rilevante e indicando con precisione dove sia stata proposta nel giudizio di merito.
  • La condanna solidale alle spese processuali può essere pronunciata anche in assenza di un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, quando tra i soccombenti esista una concreta comunanza di interessi desumibile dall'identità delle questioni trattate o dalla convergenza delle difese.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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