Cassazione Civile, Ordinanza n. 22815/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, rigettata dal Giudice di pace, avverso un decreto di espulsione emesso nei confronti di uno straniero. Il giudice di merito ha ritenuto legittima l'espulsione sulla base di precedenti penali e di polizia, desumendo da essi la pericolosità sociale dell'interessato e richiamando la disciplina delle categorie di pericolosità previste dal d.lgs. 159/2011. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, 1 d.lgs. 159/2011 e 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il Giudice di pace avesse erroneamente attribuito al Prefetto una valutazione di pericolosità insindacabile e avesse, inoltre, tratto tale giudizio in modo automatico dai precedenti senza considerare la documentazione prodotta su stabile presenza in Italia, lavoro regolare e disponibilità di alloggio. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata valutazione dei contratti di lavoro e di locazione, incompatibili con la ritenuta pericolosità sociale. I resistenti non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non rispettasse l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché era privo di un'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa: mancavano le indicazioni sulla vicenda sostanziale, sulle ragioni dell'espulsione e sulle difese svolte nei gradi di merito, essendovi solo un richiamo laconico ai provvedimenti amministrativi impugnati. La Corte ha precisato che non è sufficiente supplire a tali carenze mediante il contenuto dei motivi, i quali servono a illustrare le censure ma non a ricostruire i fatti di causa. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati e la causa è stata dichiarata esente dal contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte la completa cognizione della controversia senza dover attingere ad altre fonti processuali; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità
i motivi devono essere articolati entro le tipologie di vizio previste dalla norma, dopo aver selezionato i profili di fatto e di diritto rilevanti
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
norma invocata dal ricorrente per contestare il presupposto dell'espulsione e il riparto del potere di accertamento della pericolosità
richiamato nel provvedimento di merito come base per ritenere la pericolosità sociale in relazione a soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
norma invocata nel ricorso tra quelle asseritamente violate in tema di limiti all'espulsione
Cass. n. 24432/2020
i motivi di ricorso non possono sostituire l'indicazione dei fatti di causa, perché sono deputati a esporre gli argomenti difensivi e non a ricostruire in modo completo la vicenda processuale
Cass., S.U., n. 37552/2021
la violazione dei requisiti di chiarezza e sinteticità, quando renda oscura o lacunosa l'esposizione dei fatti e pregiudichi l'intelligibilità delle censure, comporta inammissibilità del ricorso
Cass. n. 4300/2023
conferma il principio per cui la carenza di un'esposizione chiara e completa dei fatti e delle doglianze integra un vizio di contenuto-forma del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione dei fatti di causa chiara, completa ed autosufficiente quanto alla ricostruzione minima della vicenda sostanziale e processuale.
- La mera illustrazione dei motivi di censura non può supplire alla mancanza dell'esposizione dei fatti di causa, poiché i motivi servono a criticare la decisione impugnata e non a ricostruire il thema decidendum.
- La violazione del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. ricorre quando il ricorso sia oscuro o lacunoso al punto da impedire alla Corte di legittimità di comprendere compiutamente l'oggetto della controversia e le ragioni delle censure.
- L'inammissibilità può essere dichiarata anche quando il ricorso richiami soltanto in modo generico o parziale gli atti amministrativi o processuali, senza fornire una reale sintesi dei fatti rilevanti e delle difese svolte nei gradi di merito.
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