Cassazione Penale, Sentenza n. 5639/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della misura cautelare sostenendo violazione di legge e vizio motivazionale: contestava la consistenza della gravità indiziaria rispetto al reato di associazione per delinquere e denunciava l'insufficienza probatoria dell'identificazione tramite l'utenza telefonica ritenuta in suo possesso. In particolare eccepiva che il mero possesso della SIM non dimostra l'uso esclusivo, che le intercettazioni erano di breve durata e che la sua posizione era marginale e priva di consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato ai vizi di legge o alla manifesta illogicità della motivazione e non possa rinnovare la valutazione degli elementi indizianti. Ha giudicato la motivazione del Tribunale del riesame congrua e logica: gli elementi probatori (intercettazioni telefoniche e ambientali, possesso della utenza telefonica, localizzazioni GPS in coincidenza con episodi furtivi, intercettazione che ricondurrebbe il soprannome "Bughi" all'imputato, precedenti segnalazioni internazionali e pericolo di fuga) erano idonei a fondare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. Perciò il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 416 commi 1,2,3 e 5
La fattispecie dell'associazione per delinquere è stata qualificata come reato contestato al ricorrente; la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti fossero compatibili con i requisiti di partecipazione all'associazione.
Il reato è stato considerato con rilievo transnazionale; la presenza di collegamenti internazionali della compagine aggravava il quadro cautelare e la valutazione del pericolo di fuga.
Testo Unico immigrazione, art. 13 comma 13
Riferimento alla vicenda di arresto e alla pena sostituita con espulsione: elemento fattuale usato dal giudice del riesame per collegare il ricorrente all'utenza e alla attività del sodalizio.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione
Corte Cost. sent. n.186 del 13.6.2000; Cass. S.U. 27/09/1995 (Serafino); Cass. sez.2 n.1083/1998 (Martorana); Cass. sez.5 n.46124/2008 (Pagliaro); Cass. sez.6 n.11194/2012 (Lupo); Cass. sez.U n.8825/2016 (Galtelli)
Principi richiamati: nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari il sindacato è limitato a vizi di legge o a manifesta illogicità motivazionale; non è consentito riesaminare i fatti o rinnovare la valutazione del materiale probatorio; il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari 'de libertate' la Corte di Cassazione valuta solo vizi di legge o la manifesta illogicità della motivazione: non si può chiedere alla Cassazione di riconsiderare i fatti o rivedere la valutazione delle prove fatta dal giudice del merito.
- La mera brevità delle intercettazioni o il possesso di una utenza non escludono la possibilità di identificazione se tali elementi sono corroborati da altri indizi (localizzazioni GPS, coincidenze temporali con i fatti, intercettazioni ambientali contestuali, precedenti emersi da cooperazione internazionale).
- Per provare l'appartenenza a un'associazione per delinquere non è richiesto un ruolo apicale: elementi ripetuti di partecipazione, coordinamento, uso di codici comuni e ruoli complementari possono fondare la gravità indiziaria.
- Il pericolo di fuga può essere desunto da assenza di radicamento nel territorio, collegamenti internazionali e precedenti penali/penali all'estero, e rafforza la legittimità della misura cautelare quando è ben motivato.
- In cassazione è indispensabile che il ricorso contenga censure specifiche e un confronto puntuale con la motivazione impugnata; censure generiche o di mera rivalutazione dei fatti sono inammissibili e conducono al rigetto e alle condanne per spese e sanzioni.
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