Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33664/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La vicenda riguarda due società sottoposte a sequestro di prevenzione. Il giudice delegato aveva respinto l'istanza di liquidazione dei compensi per attività svolte da professionisti nell'interesse delle società; l'amministratore giudiziario aveva proposto opposizione, poi rigettata dal Tribunale di Palermo. Il tribunale aveva ritenuto che i crediti rientrassero nell'art. 54 del d.lgs. 159/2011, perché sorti nel corso del procedimento di prevenzione e riferiti alla gestione di attività imprenditoriali, non all'amministrazione/conservazione dei beni ex art. 42; aveva inoltre escluso un intervento dello Stato nel pagamento dei crediti, anche se prededucibili, quando il sequestro riguardi un'azienda. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 54 anziché dell'art. 42 del d.lgs. 159/2011 e motivazione illogica; 2) illegittimità del riesame, da parte del tribunale, di una questione già risolta dal giudice delegato che aveva autorizzato la nomina dei professionisti e l'anticipazione dei compensi a carico dell'Erario; 3) erronea valutazione della tardività delle istanze e della circostanza della revoca del sequestro; 4) omessa liquidazione dei compensi con conseguente preclusione per i professionisti di agire verso le società.

La decisione

La Corte ha preliminarmente chiarito che il provvedimento impugnato non riguardava la liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario o dei suoi ausiliari, ma il diniego di liquidazione di compensi spettanti a professionisti che avevano svolto attività direttamente nell'interesse delle società sequestrate. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 170 d.P.R. 115/2002 e ha rilevato che la materia, secondo il proprio orientamento, sarebbe stata di competenza delle Sezioni penali. Tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, perché l'odierno ricorrente agiva per la tutela di diritti sorti in capo ad altri soggetti, rispetto ai quali non era legittimato a proporre impugnazione. Conseguentemente ha assorbito ogni ulteriore questione sui rimedi impugnatori. Non ha statuito sulle spese per mancata notifica del ricorso, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, d.lgs. 159/2011

    norma ritenuta non applicabile al caso perché riguarda la liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario o dei suoi coadiutori, non i crediti dei professionisti che hanno operato nell'interesse delle società sequestrate

  • art. 54, d.lgs. 159/2011

    norma ricondotta dal giudice di merito ai crediti sorti nel corso del procedimento di prevenzione e relativi alla gestione di attività imprenditoriali, non all'amministrazione o conservazione dei beni

  • art. 170, d.P.R. 115/2002

    esclusa l'applicabilità perché l'oggetto del ricorso non era un provvedimento di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario o dei suoi ausiliari

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nella proposta di definizione preliminare e nella successiva trattazione camerale

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    base della trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo, rinviando alla verifica amministrativa della debenza concreta

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione quando il ricorrente agisce per la tutela di posizioni giuridiche appartenenti ad altri soggetti e non proprie.
  • Quando il provvedimento impugnato non concerne la liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario ma crediti di terzi professionisti verso beni o aziende sequestrate, non opera il rimedio previsto per la liquidazione del compenso dell'ausiliario dell'amministrazione giudiziaria.
  • La qualificazione data dal giudice di merito al provvedimento impugnato incide sull'individuazione del rimedio e sulla verifica della legittimazione ad agire.
  • Le questioni ulteriori sui rimedi impugnatori restano assorbite se manca la legittimazione attiva del ricorrente.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, demandando all'amministrazione la verifica della debenza concreta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.