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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37181/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento emessa per IVA, sanzioni e interessi relativi all'anno d'imposta 2003. In primo grado la contribuente aveva dedotto, tra l'altro, la tardiva notificazione della cartella e la conseguente decadenza dal potere di esigere le somme iscritte a ruolo; la CTP aveva accolto il ricorso. In appello aveva impugnato solo l'Agenzia delle Entrate; la CTR, integrato il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, aveva respinto l'eccezione di improcedibilità dell'appello e riformato la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 324 e 2909 c.c. e del giudicato interno, sostenendo che, poiché il vizio accertato in primo grado riguardava non l'attività impositiva ma la tardiva notifica della cartella, l'impugnazione avrebbe potuto essere proposta solo dall'agente della riscossione e non dall'ente impositore, carente di legittimazione/interesse ad appellare.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato, richiamando un orientamento consolidato, che la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio della cartella tale da attribuire legittimazione passiva esclusiva al concessionario/agente della riscossione; la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario. Ne consegue che l'ente impositore è legittimato a impugnare la sentenza di primo grado che abbia accolto l'opposizione del contribuente anche quando la censura attenga alla notifica della cartella. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, mentre non è stata pronunciata condanna alle spese nel rapporto con l'agente della riscossione per mancanza di prova del buon esito della notificazione del controricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di impugnazione della cartella di pagamento, la tardiva notificazione della cartella non è un vizio proprio del solo agente della riscossione, sicché non attribuisce a quest'ultimo una legittimazione passiva esclusiva nel giudizio promosso dal contribuente.
  • La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario; pertanto, se la controversia investe la cartella e la relativa notificazione, l'ente impositore può validamente proporre impugnazione contro la decisione sfavorevole di primo grado.
  • Quando il concessionario/agente della riscossione sia evocato in giudizio, grava su di lui l'onere di chiamare in causa l'ente creditore se intende non rispondere dell'esito della lite; non sussiste, per tale materia, un litisconsorzio necessario che imponga al giudice l'integrazione officiosa del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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