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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10786/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, laureati in medicina e chirurgia e poi specializzati tra il 1979 e il 1989, hanno agito contro la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo il ristoro del danno da tardiva e incompleta attuazione nell'ordinamento interno delle direttive europee in materia di compenso ai medici specializzandi, sostenendo di non aver percepito l'adeguata retribuzione/bororsa di studio spettante secondo il diritto dell'Unione. Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda ritenendo maturata la prescrizione; la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione e falsa applicazione di norme del Trattato CE, del TUE, della Carta dei diritti fondamentali UE, delle direttive CEE richiamate, della CEDU, delle preleggi e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., oltre che del d.lgs. n. 257 del 1991 e della l. n. 370 del 1999, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere da un momento anteriore alla percepibilità del danno, anche per l'incertezza normativa e giurisprudenziale su natura del diritto, legittimazione passiva e giurisdizione; si chiedeva inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui il diritto risarcitorio per tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999. Ha escluso che le incertezze giurisprudenziali sulla qualificazione dell'azione, sul soggetto passivamente legittimato e sul giudice munito di giurisdizione incidano sulla decorrenza della prescrizione, trattandosi di impedimenti di fatto e non giuridici ai sensi dell'art. 2935 c.c. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile quando la questione è già risolta da orientamenti consolidati della Corte.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte territoriale.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel motivo, in tema di prescrizione estintiva.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre solo quando il diritto può essere fatto valere; rilevano ostacoli giuridici, non mere incertezze giurisprudenziali o fattuali.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato nel motivo, in tema di rilevabilità della prescrizione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    base della condanna per responsabilità processuale aggravata.

  • art. 97, primo comma, c.p.c.

    richiamato congiuntamente all'art. 96, comma 3, per la condanna solidale alle spese aggravate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    norma di recepimento tardivo delle direttive sui medici specializzandi.

  • l. n. 370 del 1999, art. 11

    fa decorrere il termine prescrizionale decennale per l'azione risarcitoria dei medici specializzandi; riconosce la borsa di studio solo ad alcuni titolari di sentenze irrevocabili.

  • artt. 5 e 189 Trattato istitutivo della CE

    richiamati nel motivo come parametri UE asseritamente violati.

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel motivo come parametro costituzionale.

  • art. 19, comma 1, TUE

    richiamato nel motivo in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato nel motivo a sostegno dell'effettività del rimedio giurisdizionale.

  • direttiva CEE n. 82/76

    direttiva europea la cui tardiva attuazione è posta a fondamento della pretesa risarcitoria.

  • direttiva CEE n. 75/363

    direttiva europea rilevante per il compenso dei medici specializzandi, richiamata come non tempestivamente attuata.

  • direttiva CEE n. 93/16

    richiamata nel motivo come parte del quadro normativo europeo in materia di specializzazione medica.

  • 1, Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato nel motivo come parametro convenzionale.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999, che ha reso manifesto l'adempimento solo parziale dello Stato.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., impedisce la decorrenza della prescrizione soltanto un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto; non vi rilevano le incertezze interpretative o giurisprudenziali sulla qualificazione dell'azione, sulla legittimazione passiva o sul giudice competente.
  • La mera attesa di un chiarimento giurisprudenziale o di un consolidamento nomofilattico non sospende né differisce il decorso della prescrizione quando il diritto sia già azionabile in giudizio.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è infondata quando la questione interpretativa è già coperta da un orientamento interno consolidato e non sussistono dubbi rilevanti sulla tutela giurisdizionale effettiva.
  • La condanna alle spese può essere pronunciata in solido tra più soccombenti anche in assenza di solidarietà sostanziale, quando vi sia comunanza di interessi e identità delle questioni dedotte e difese.
  • In presenza di ricorso manifestamente infondato contro un orientamento di legittimità consolidato, può essere disposta anche la condanna per responsabilità processuale aggravata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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