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Sentenza

Sentenza n. 796/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante l’accredito di € 1.500,00 riferito agli anni scolastici di effettivo servizio. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione il 15 novembre 2024, ma non era stata spontaneamente eseguita. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché ulteriori pretese risarcitorie ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione all’Amministrazione e l’inadempimento del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di € 1.500,00 previsto dal titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una verifica concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ostativi alla sua applicazione. Sono state altresì respinte, allo stato, le ulteriori domande risarcitorie, per difetto di prova sia dell’an, con riguardo alla prospettata impossibilità di adempimento in forma specifica, sia del quantum. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’azione di ottemperanza della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo”

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione è subordinata alla verifica concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative, con ampio potere discrezionale del giudice nella concessione e nella graduazione della sanzione.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Le ulteriori domande risarcitorie collegate all’ottemperanza sono state respinte per difetto di prova dell’an e del quantum.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata ordinata dal giudice ordinario.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per attribuire rilievo, quali fatti notori, alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico ai fini della valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all’amministrazione obbligata e l’inadempimento di quest’ultima, il giudice deve ordinare l’esecuzione del comando giudiziale entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli i poteri necessari all’esecuzione e prevedendo un ulteriore termine per l’adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma non opera automaticamente: il giudice deve valutare in concreto le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e il rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva.
  • La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire, se valutate come fatti notori, ragioni ostative alla concessione dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
  • Le domande risarcitorie proposte nel giudizio di ottemperanza richiedono la prova sia dell’esistenza del danno e del nesso causale sia della sua quantificazione; non sono sufficienti la mera inerzia amministrativa o la prospettazione dell’impossibilità di ottenere l’adempimento in forma specifica.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente all’amministrazione debitrice, le funzioni commissariali possono essere svolte senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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