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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22414/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione territoriale del lavoro di Vicenza, con cui a un datore di lavoro è stata irrogata una sanzione amministrativa di euro 66.900,00 per avere impiegato irregolarmente due lavoratrici in un arco temporale compreso tra il 2004 e il 2006. Il Tribunale di Vicenza prima e la Corte d’appello di Venezia poi hanno respinto l’opposizione proposta dal destinatario della sanzione, ritenendo: a) che la competenza ad adottare il provvedimento sanzionatorio spettasse alla Direzione territoriale del lavoro, non all’Agenzia delle entrate, poiché ai fini dell’individuazione dell’autorità competente rilevava il momento della constatazione della violazione e non quello dell’irrogazione; b) che non fosse applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 20 d.lgs. 472/1997, ma quello di 90 giorni previsto dall’art. 14 l. 689/1981, questione che però non era stata dedotta nei motivi di opposizione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 36-bis, comma 7-bis, d.l. 223/2006, come modificato nel tempo, sostenendo che per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della novella la competenza a irrogare la sanzione restava dell’Agenzia delle entrate; con il secondo ha dedotto violazione del medesimo art. 36-bis e dell’art. 20 d.lgs. 472/1997, lamentando che il giudice di merito avesse escluso l’applicazione del termine quinquennale di decadenza previsto da tale disposizione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo afferma che, nel complesso quadro normativo succedutosi nel tempo, per stabilire l’autorità competente ad irrogare la sanzione occorre avere riguardo al momento della constatazione della violazione; poiché nel caso concreto gli accertamenti si erano conclusi il 30 luglio 2009, la fattispecie era già cristallizzata e non era incisa dalle successive modifiche normative. Sul secondo motivo rileva che la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva applicato non l’art. 20 d.lgs. 472/1997 ma l’art. 14 l. 689/1981, ritenendo quindi il motivo un mero "non motivo" e dunque inammissibile. La Corte non provvede sulle spese perché il Ministero è rimasto intimato e dà atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis, comma 7-bis, d.l. 223/2006

    "L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ... relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate"

    La disposizione va letta, nel testo originario, con riferimento alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore della novella; ai fini dell’individuazione della competenza rileva il momento della constatazione della violazione, non quello dell’irrogazione della sanzione.

  • art. 4, comma 3, L. 183/2010

    "la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse»"

    La modifica lessicale incide sulla disciplina della competenza sanzionatoria, ma non opera retroattivamente rispetto a fattispecie già perfezionate al momento della constatazione.

  • art. 20 d.lgs. 472/1997

    "l'atto di irrogazione della sanzione deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione"

    La Corte d'appello ha escluso che tale termine si applicasse al procedimento in esame, ritenendo invece operante la disciplina speciale dell’art. 14 L. 689/1981; la Cassazione censura non la soluzione, ma il mancato confronto del ricorso con essa.

  • art. 14 L. 689/1981

    "termine di novanta giorni dalla conclusione degli accertamenti"

    Per la Corte di merito, richiamata e non efficacemente censurata in cassazione, regola l'intero procedimento sanzionatorio amministrativo nel caso concreto, imponendo la notifica del verbale unico di accertamento entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative per impiego irregolare di lavoratori, la competenza dell’autorità irrogante va individuata avendo riguardo al momento della constatazione della violazione, quando la disciplina transitoria collega espressamente a tale momento la cristallizzazione del potere sanzionatorio.
  • Una modifica normativa che sostituisca il riferimento alle violazioni "constatate" con quello alle violazioni "commesse" non consente, di per sé, di rimettere in discussione la competenza già cristallizzata su fattispecie definitivamente accertate prima del mutamento normativo.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione di una tesi diversa o generica, senza criticare la motivazione effettiva della decisione, integra un "non motivo" e determina inammissibilità.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una disciplina decadenziale diversa da quella invocata dal ricorrente, il motivo è inammissibile se non spiega perché quella disciplina sia errata o inapplicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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