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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36451/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

Due coniugi, committenti dei lavori nella propria abitazione, avevano convenuto in giudizio la società venditrice delle piastrelle e il pavimentista professionale chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da vizi e difetti del materiale e della posa in opera. In particolare, nel pavimento erano comparse efflorescenze superficiali e rigonfiamenti, poi riscontrati anche in sede di accertamento tecnico preventivo, con conseguente necessità di sostituzione. In primo grado le domande erano state respinte per difetto di prova, e in appello era stato confermato il rigetto nel merito, con riforma solo sul capo spese. Nel ricorso per cassazione i committenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso e recepito in modo incompleto le conclusioni del c.t.u., senza svolgere il necessario ragionamento sulle obbligazioni del venditore e del posatore e sui doveri informativi; 2) violazione di norme sostanziali e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la consulenza avesse invece evidenziato l'inadempimento colpevole dei convenuti, o quantomeno il loro concorso causale, perché il materiale era igroscopico e la lucidatura in opera con acqua aveva reso prevedibile il difetto, sicché i ricorrenti, se informati, avrebbero scelto altro materiale; 3) violazione dei criteri di liquidazione delle spese, per avere il giudice di merito applicato parametri tariffari non corretti e mantenuto il rimborso forfetario per spese generali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto effettiva e non apparente la motivazione della sentenza impugnata; ha osservato che i motivi di merito miravano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e delle risultanze della c.t.u., non consentita in sede di legittimità, e che la dedotta violazione degli obblighi informativi non risultava specificamente e tempestivamente allegata nei gradi di merito. Ha inoltre respinto il motivo sulle spese, aderendo all'orientamento secondo cui il rimborso forfetario delle spese generali costituisce componente automatica delle spese giudiziali, e rilevando in ogni caso la genericità della censura. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le parti controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è ritenuta effettiva e non apparente quando esprime un percorso argomentativo comprensibile, anche se sintetico e fondato su alcuni elementi di prova ritenuti decisivi.

  • artt. 1218, 1175, 1176, 1655, 1663 e 2222 c.c.

    Le censure relative all'inadempimento e alla responsabilità del venditore e del posatore non possono tradursi in una rivalutazione del fatto e delle conclusioni probatorie compiute dal giudice di merito.

  • art. 348-ter, co. 5, c.p.c.

    La denuncia di omesso esame del fatto decisivo incontra la possibile preclusione derivante dalla doppia conforme, salvo che sia dedotta e superata l'eventuale diversità di motivazione tra le decisioni di merito.

  • art. 1, co. 2, d.m. 140/2012

    Il motivo sulle spese è stato ritenuto non decisivo o comunque generico, poiché non dimostrava quale concreto vantaggio i ricorrenti avrebbero tratto dall'applicazione del nuovo parametro.

  • art. 11 d.m. 140/2012

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di liquidazione delle spese, ma la censura è stata respinta.

  • art. 41 d.m. 140/2012

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di liquidazione delle spese, ma la censura è stata respinta.

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali del rigetto del ricorso, viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza di merito sia priva di un percorso argomentativo intellegibile; non è sufficiente che la parte ritenga incompleta o non condivisibile la valutazione delle prove.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sugli elementi probatori che ritiene più persuasivi, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione o ogni singolo elemento contrario, purché la motivazione sia coerente e non irriducibilmente contraddittoria.
  • Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatto decisivo, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione della consulenza tecnica o delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • La deduzione di violazione di doveri informativi o di altri profili di responsabilità contrattuale deve risultare specificamente allegata e trattata nei precedenti gradi di merito; in cassazione non è possibile introdurre o rivalutare questioni non ritualmente devolute.
  • Il rimborso forfetario delle spese generali costituisce una componente automatica delle spese giudiziali ed è spettante secondo il regime normativo vigente, salvo che la censura indichi in modo specifico un concreto pregiudizio derivante dall'applicazione del criterio adottato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaAppaltoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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