Cassazione Civile, Ordinanza n. 16307/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile destinato a stazione di pompaggio irriguo annessa a una centrale idroelettrica, gestita in concessione dalla Co-utenza Canali Cavour per conto della Regione Piemonte. I giudici di merito avevano confermato la categoria E/9 attribuita con DOCFA, ritenendo che l’impianto, privo di autonomia funzionale e reddituale, servisse esclusivamente al sollevamento dell’acqua per l’irrigazione e non avesse una utilizzazione commerciale autonoma. L’Agenzia delle Entrate, con unico motivo, ha denunciato violazione delle norme catastali (R.D.L. n. 652/1939, d.P.R. n. 1142/1949 e art. 2, commi 40 e 41, d.l. n. 262/2006), sostenendo che una centrale di pompaggio complessa, che ospita un’attività produttiva strumentale anche ad attività agricole, dovesse essere iscritta in categoria D e non in categoria E. I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per pretesa applicabilità dell’art. 348-ter c.p.c.; il Comune di Mazzè ha proposto ricorso incidentale adesivo al ricorso dell’Agenzia.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione di inammissibilità. Ha poi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto corretta in astratto la censura sulla necessità di verificare se l’impianto, pur svolgendo un servizio pubblico di irrigazione, presenti o meno una potenzialità di utilizzo e sfruttamento commerciale tale da escludere la categoria E. Ha affermato che non bastano il servizio pubblico e il rimborso dei soli costi di gestione: occorre accertare in modo oggettivo se il bene sia estraneo a ogni logica commerciale e produttiva oppure se sia invece suscettibile di uso commerciale, nel qual caso va esclusa la collocazione in categoria E. Il giudice di rinvio dovrà quindi compiere tale verifica fattuale.
Norme richiamate
La Corte ha escluso la sua applicabilità quale causa di inammissibilità del ricorso, ritenendo invece esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge anche in presenza di doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le doglianze dell’Agenzia sono state interpretate come denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quindi ammissibili in cassazione.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
È stato richiamato per affermare che, in caso di violazione di legge, il ricorso è proponibile anche in presenza di doppia conforme di merito.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato come base normativa del classamento catastale e della distinzione tra categorie E e D.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato come normativa catastale rilevante per la classificazione dell’immobile.
art. 2, commi 40 e 41, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262
La Corte ha ritenuto non decisivo il comma 41 ai fini della definizione della categoria catastale E e ha valorizzato invece il criterio sostanziale dell’autonomia funzionale e reddituale.
Richiamato incidentalmente nel passo giurisprudenziale sulla legittimazione dell’interventore adesivo dipendente a impugnare, solo in presenza di inerzia del debitore assistito.
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale, la categoria E richiede non solo la mancanza di autonomia funzionale e reddituale dell’immobile, ma anche la sua sostanziale estraneità a ogni logica commerciale e produttiva.
- La sola destinazione dell’immobile a servizio pubblico non è di per sé sufficiente a giustificare l’inquadramento in categoria E, potendo un servizio pubblico essere svolto anche con modalità economicamente autonome e imprenditoriali.
- Per distinguere tra categorie catastali E e D occorre un accertamento oggettivo sulla concreta e soprattutto potenziale utilizzabilità del bene per attività commerciali o industriali; non è decisivo il solo assetto attuale del rapporto economico (ad esempio il mero rimborso dei costi di gestione).
- In sede di legittimità è ammissibile il ricorso per violazione di legge anche in presenza di doppia conforme, quando la censura investe la sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa.
- L’interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione a impugnare se la parte adiuvata non propone impugnazione o presta acquiescenza, salvo limitate eccezioni relative a questioni specificamente a suo carico.
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