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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19447/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione proposta da un consorzio artigiano contro un'intimazione di pagamento relativa a crediti contributivi. In primo grado l'opposizione era stata accolta per intervenuta prescrizione dei contributi; in appello la decisione era stata ribaltata, qualificando l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e dichiarandola inammissibile perché tardiva. In cassazione il consorzio ha articolato quattro motivi: (1) violazione delle norme sul termine e sulla procedura di appello, sostenendo l'improcedibilità dell'impugnazione per asserita violazione dell'art. 435 c.p.c.; (2) violazione delle norme sull'ammissibilità e specificità dell'appello, contestando la qualificazione dell'azione come opposizione ex art. 617 c.p.c.; (3) violazione delle norme sulle spese e sul giudicato, lamentando la condanna alle spese in favore dell'INPS e la ritenuta necessità del litisconsorzio con l'ente previdenziale; (4) violazione delle norme sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che l'azione mirasse a far dichiarare prescritto il credito contributivo e non a censurare solo la notifica degli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondate le censure sulla procedura di appello e sulla dedotta improcedibilità/inammissibilità. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il terzo e il quarto motivo, applicando il principio secondo cui, nelle opposizioni tardive recuperatorie in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione passiva compete al solo ente impositore e non sussiste litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione. Da ciò ha tratto la conseguenza che la prosecuzione del giudizio nei confronti del solo concessionario non era ammissibile e che non poteva essergli posta a carico la condanna alle spese. Poiché il difetto di legitimatio ad causam era rilevabile d'ufficio e precludeva la prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c. Le spese dell'intero processo sono state compensate in considerazione dell'intervento nomofilattico sopravvenuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 330 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 435 c.p.c.

    Il rispetto del termine a comparire è stato ritenuto sufficiente; la censura di improcedibilità dell'appello è stata ritenuta infondata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura sul contraddittorio e sull'impugnazione, ma senza rilievo decisivo favorevole al ricorrente su questo punto.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla specificità dell'appello; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla specificità dell'appello; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nei motivi secondo e terzo; non ha condotto all'accoglimento delle censure sul giudicato.

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    In tema di riscossione di crediti previdenziali, l'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella, anche per prescrizione, va proposta nei confronti del solo ente impositore.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato per distinguere l'opposizione all'esecuzione dall'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del tema della legittimazione passiva secondo il principio di Cass. SS.UU. n. 7514/2022.

  • art. 617 c.p.c.

    La Corte ha affermato che, nella fattispecie, l'azione era stata correttamente ricondotta dal giudice di merito all'opposizione agli atti esecutivi, ma ha poi applicato il principio sulla legittimazione passiva dell'ente impositore nelle opposizioni tardive recuperatorie in materia previdenziale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di spese, censura accolta nei limiti del difetto di legittimazione passiva del concessionario.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di spese, senza autonoma decisività.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al giudicato, senza esito favorevole al ricorrente sul punto specifico.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; senza autonoma decisività.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; senza autonoma decisività.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare la qualificazione della domanda; la Corte ha deciso sulla base della corretta qualificazione della legittimazione passiva.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    L'accertamento del difetto di legitimatio ad causam comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • art. 1188 c.c.

    Il concessionario della riscossione è qualificato come mero destinatario del pagamento, non titolare della situazione sostanziale dedotta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato, con atto della insussistenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni tardive recuperatorie avverso l'iscrizione a ruolo in materia di crediti previdenziali, quando si contesti l'inesistenza del credito per omessa notificazione della cartella e/o per prescrizione, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
  • In tale tipo di controversia non opera un litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione: se l'azione è proposta nei confronti del solo concessionario, il giudizio non può proseguire per difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo.
  • Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e, quando esclude in radice la possibilità di prosecuzione del giudizio, impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • La mera qualità di destinatario del pagamento non attribuisce al concessionario della riscossione la titolarità sostanziale del credito, né la legittimazione a resistere quando l'opposizione investa l'esistenza del credito previdenziale e non soltanto gli atti della riscossione.
  • Le censure processuali sull'ammissibilità dell'appello o sulla specificità dei motivi sono inammissibili se non si confrontano in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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