Cassazione Civile, Ordinanza n. 12232/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto da un soggetto che agiva quale procuratrice-mandataria di una società cessionaria del credito, nei confronti di una società già in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese. Il tribunale dichiarava il fallimento; il socio unico della società fallita proponeva reclamo, ma la corte d'appello lo rigettava. In cassazione il socio unico deduceva quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio per non aver potuto replicare compiutamente alla costituzione della controparte e per il mancato differimento dell'udienza; 2) difetto di legittimazione attiva del creditore istante e carenza di prova della cessione del credito, con contestazione della validità e determinatezza delle procure; 3) violazione della disciplina sui presupposti dimensionali del fallimento, sostenendo che la società non superasse i parametri di legge nei tre anni precedenti; 4) violazione della disciplina sull'insolvenza, sostenendo che il credito azionato fosse in tutto o in parte insussistente o comunque assorbito da indennizzi assicurativi e dal valore residuo dell'immobile oggetto di leasing. La Corte d'appello aveva ritenuto, tra l'altro, che la cessione del credito fosse stata provata e che il precedente giudicato su un'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. rendesse inutile ogni ulteriore approfondimento sull'entità del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché il ricorrente non ha spiegato quale concreta attività difensiva gli sarebbe stata preclusa; il secondo inammissibile perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla titolarità del credito e sulla prova della cessione, non riesaminabile in sede di legittimità; il terzo inammissibile per difetto di specificità, essendosi limitato a una contestazione apodittica dei parametri fallimentari; il quarto inammissibile perché non censurava la ratio decidendi fondata sul giudicato formatosi sull'ordinanza che aveva già condannato la società al pagamento del credito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione alla controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È il fondamento del ricorso per la dichiarazione di fallimento promosso dal creditore istante.
I requisiti dimensionali per la fallibilità devono essere specificamente e puntualmente contestati; una censura generica è inammissibile.
L'insolvenza non può essere contestata in modo astratto o meramente assertivo; la censura deve colpire la motivazione decisiva del giudice di merito.
Richiamato nella doglianza sulla validità delle procure e della titolarità del credito, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è generica/inammissibile.
Richiamato nella doglianza sulla determinatezza dell'oggetto degli atti/procure; la censura è stata ritenuta generica.
Richiamato nella doglianza sulla validità degli atti negoziali; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato in relazione alla procura e alla rappresentanza processuale del creditore istante.
Richiamato per sostenere l'asserito difetto di prova della cessione del credito; la Corte ribadisce che non può riesaminare la valutazione di merito delle prove.
È il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso, ma le censure sono state giudicate inammissibili.
È stato invocato per vizi motivazionali, ma la Corte ha escluso che le doglianze colpissero in modo specifico la motivazione decisiva.
L'ordinanza resa ai sensi di tale norma, non impugnata, è stata considerata coperta da giudicato, rendendo inutile ulteriore approfondimento sul credito.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorre l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio processuale è inammissibile se non si indica in concreto quale pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito sia derivato dalla violazione lamentata.
- La contestazione della titolarità attiva del credito posto a base dell'istanza di fallimento, quando richiede la verifica della documentazione e della cessione, attiene al merito e non può essere trasformata in un riesame del fatto in sede di legittimità.
- Le censure sui presupposti soggettivi o dimensionali del fallimento devono essere specifiche: occorre indicare quali parametri di legge non sarebbero stati superati e perché la valutazione del giudice di merito sarebbe erronea.
- Il ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la motivazione decisiva si fonda su un giudicato non censurato, il motivo è inammissibile.
- Le memorie depositate in cassazione non possono introdurre censure nuove o diverse rispetto ai motivi del ricorso.
- L'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla prova della cessione del credito e sulla sussistenza dell'insolvenza non è riesaminabile in cassazione, salvo che nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
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