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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34577/2026 del 26/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato è stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza dell’11 giugno 2025, per detenzione ai fini di spaccio di circa 79 kg di marijuana, reato previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. La sostanza, in parte suddivisa in pacchetti termosaldati, era stata rinvenuta il 28 febbraio 2025 in un garage; le analisi avevano rilevato un quantitativo complessivo di principio attivo di circa 2.824 grammi, con campioni oltre il 5% e uno pari a circa il 17,98%. L’imputato aveva sostenuto che la sostanza provenisse da una coltivazione lecita di canapa, richiamando l’acquisto di semi della varietà Kompoliti e la propria attività agricola. Il G.u.p. aveva riconosciuto le attenuanti generiche e, applicata la diminuente del rito, inflitto due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 27 gennaio 2026, aveva confermato la responsabilità, rideterminato la pena in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 2.667 di multa e concesso la sospensione condizionale. In cassazione l’imputato ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 4 legge n. 242/2016, sostenendo che quest’ultima disciplina riguardi l’intera filiera della canapa e protegga l’agricoltore anche quando il raccolto superi le soglie di THC, purché siano rispettate le prescrizioni; (2) vizio di motivazione sull’inapplicabilità della legge n. 242/2016 e sul dolo, contestando che l’attività agricola lecita fosse una copertura per una produzione illecita e deducendo spiegazioni alternative per i diversi livelli di THC e le modalità di confezionamento, nonché la propria buona fede e collaborazione; (3) violazione dell’art. 133 c.p. e vizio di motivazione, perché la pena base sarebbe stata fissata significativamente sopra il minimo; (4) violazione dell’art. 62, n. 6, c.p. e vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento dell’attenuante del ravvedimento operoso, in ragione dell’indicazione ai militari del garage in cui si trovava la sostanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi. Ha escluso l’applicabilità della legge n. 242/2016: la disciplina consente la coltivazione delle varietà ammesse per gli usi previsti e non rende lecita la detenzione ai fini di spaccio di marijuana, tanto più in presenza di un ingente quantitativo in parte confezionato per la vendita; il superamento o meno delle soglie di THC previste dalla legge non esclude il reato per i derivati non compresi tra i prodotti commercializzabili, salvo che siano concretamente privi di efficacia drogante o psicotropa, ipotesi non ravvisata. Ha ritenuto infondata anche la censura sul dolo, desumibile dalla detenzione ai fini di spaccio di circa 79 kg di marijuana e dal confezionamento di parte della sostanza in pacchetti termosaldati. Quanto alla pena, ha considerato adeguata la motivazione della Corte d’appello, che aveva ridotto il trattamento sanzionatorio e giustificato una pena base superiore al minimo in ragione del significativo quantitativo sequestrato; la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede, in assenza di una pena di gran lunga superiore alla media edittale, una motivazione analitica. Ha infine confermato il diniego dell’attenuante dell’art. 62, n. 6, c.p., poiché non risultava una condotta riparativa né una collaborazione processuale apprezzabile, essendo stata resa una versione dei fatti ritenuta inverosimile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    La inapplicabilità, sotto tutti i profili, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, rende evidente il dolo del contestato reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inteso come coscienza e volontà di detenere, ai fini di spaccio, la sostanza stupefacente caduta in sequestro.

    La detenzione ai fini di spaccio di marijuana integra il reato contestato; nel caso concreto, la consapevolezza e volontà della detenzione finalizzata allo spaccio sono state ritenute evidenti anche in ragione del quantitativo e del confezionamento della sostanza.

  • art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016

    non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere la illiceità della condotta, il mancato superamento delle percentuali di THC di cui all'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, atteso che tali valori riguardano esclusivamente il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione - e non nei derivati - nell'ambito della specifica attività di coltivazione agroindustriale della canapa, per gli usi consentiti

    Le soglie di THC disciplinate dall’art. 4 riguardano la coltivazione agroindustriale nei limiti e per gli usi consentiti; non rendono lecita la commercializzazione o la detenzione ai fini di spaccio dei derivati della cannabis non compresi tra i prodotti consentiti.

  • art. 2, comma 2, legge n. 242/2016

    La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati

    La legge n. 242/2016 consente la coltivazione delle varietà ammesse e la commercializzazione dei soli derivati tassativamente previsti; la marijuana e gli altri derivati non inclusi nell’elenco non sono resi leciti dalla disciplina.

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi a dar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale

    La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la motivazione può essere sintetica e riferirsi ai criteri dell’art. 133 c.p., salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    La Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha osservato che la difesa non ha allegato alcun elemento che possa giustificare il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto, per un verso, non vi era stata alcuna condotta riparativa del danno ovvero delle conseguenze del reato e, per altro verso, non risultava apprezzabile la collaborazione processuale dell'imputato, avendo egli reso una versione dei fatti del tutto inverosimile.

    Il riconoscimento dell’attenuante richiede elementi concreti che giustifichino la riparazione del danno o delle conseguenze del reato, ovvero una collaborazione processuale apprezzabile; non è sufficiente una condotta indicata come collaborativa se la versione dei fatti è ritenuta inverosimile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto la Corte ha inoltre applicato la somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La disciplina della legge n. 242/2016 riguarda la coltivazione agroindustriale delle varietà di canapa ammesse e i prodotti tassativamente indicati dalla legge; non estende la liceità alla commercializzazione o alla detenzione ai fini di spaccio di foglie, infiorescenze e altri derivati non compresi tra i prodotti consentiti.
  • Le soglie di THC previste dall’art. 4 della legge n. 242/2016 attengono al contenuto della coltivazione nei limiti degli usi consentiti e non escludono, di per sé, la rilevanza penale della commercializzazione o della detenzione ai fini di spaccio dei derivati della cannabis; resta ferma l’eccezione per i prodotti concretamente privi di ogni efficacia drogante o psicotropa.
  • La detenzione ai fini di spaccio di un rilevante quantitativo di marijuana, anche in parte suddivisa in confezioni pronte per la vendita, può fondare l’inferenza della coscienza e volontà della detenzione finalizzata allo spaccio.
  • La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; la motivazione può richiamare sinteticamente i criteri dell’art. 133 c.p. e la gravità del reato, mentre è richiesta una spiegazione più dettagliata quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
  • Il riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, c.p. richiede elementi concreti di riparazione del danno o delle conseguenze del reato, oppure una collaborazione processuale effettivamente apprezzabile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPena e commisurazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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