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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34456/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagata ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2026, resa in accoglimento dell’appello del pubblico ministero contro il rigetto, disposto dal GIP il 16 agosto 2025, della richiesta di custodia cautelare in carcere. Le erano contestati la partecipazione, quale partecipe, a un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo 50) e i reati fine indicati ai capi 37, 43, 44 e 47. Con il primo motivo ha denunciato illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria: l’identificazione sarebbe stata ricavata da una sola conversazione relativa al recupero di denaro, le dichiarazioni degli acquirenti sarebbero generiche, le intercettazioni non basterebbero per una vicenda di “droga parlata” e non sarebbe stata sequestrata sostanza stupefacente; ha inoltre richiamato il rapporto di coniugio e convivenza con un coindagato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per l’erronea qualificazione dei fatti, sostenendo che le cessioni contestate ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 fossero occasionali e di lieve entità, e ha contestato l’attualità delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere, anche in ragione del tempo trascorso dai fatti. Con il terzo motivo ha lamentato carenza di motivazione e violazione dell’art. 275, comma 4, c.p.p., sostenendo di essere madre di prole di età inferiore a sei anni e che mancasse la motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza necessarie a giustificare la custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché prospetta una mera illogicità, non sindacabile in cassazione, e sollecita una diversa valutazione della gravità indiziaria e dei fatti; inoltre non si confronta con la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato l’identificazione dell’indagata tramite l’utenza telefonica, la residenza, le intercettazioni, la comparazione vocale e i riconoscimenti degli acquirenti, nonché un compendio indiziario comprendente conversazioni, sequestri, video, arresti e controlli degli acquirenti. Il secondo motivo è manifestamente infondato: il Tribunale ha escluso la qualificazione delle condotte come piccolo spaccio considerando l’organizzazione articolata e l’elevato volume d’affari, e ha ritenuto non risalenti i fatti, contestati fino al settembre 2024. La Corte ha inoltre ricordato che, nel riformare il rigetto della richiesta cautelare, il giudice d’appello deve confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione riformata e motivare autonomamente sui presupposti della misura, senza che sia necessaria una motivazione rafforzata. Il terzo motivo è manifestamente infondato: per il capo associativo il Tribunale ha richiamato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. e ha escluso elementi idonei a superare l’attualità delle esigenze cautelari, rilevando la persistente interessenza dell’indagata nelle dinamiche illecite. La dedotta maternità di prole minore di sei anni non era stata prospettata nel giudizio di appello, né all’udienza né con memoria, e non poteva quindi essere introdotta per la prima volta in cassazione. L’indagata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, c.p.p.

    nell'ipotesi di accoglimento di appello proposto avverso un'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione della misura, l'ordinanza medesima è tenuta a motivare, in conformità al disposto dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., in ordine a tutti i suoi presupposti - gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta del vincolo

    L’ordinanza che accoglie l’appello contro il rigetto della richiesta cautelare deve motivare su tutti i presupposti della misura: gravità indiziaria, esigenze cautelari e criteri di scelta.

  • art. 74, comma 5, d.P.R. 309/1990

    il Tribunale ha messo in luce, con argomentazioni immuni da vizi logici, che nella specie non si può trattare di piccolo spaccio, alla luce della minuziosa organizzazione e del volume di affari elevato

    La qualificazione attenuata richiamata dalla ricorrente è stata esclusa in ragione della minuziosa organizzazione e dell’elevato volume d’affari risultanti nel caso concreto.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    con riguardo alla invocata riqualificazione dei fatti nella ipotesi attenuata di cui all'art. 74 comma 5 d.p.r. 309 del 1990, il Tribunale ha messo in luce, con argomentazioni immuni da vizi logici, che nella specie non si può trattare di piccolo spaccio, alla luce della minuziosa organizzazione e del volume di affari elevato

    La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione delle cessioni contestate ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, confermando la valutazione del Tribunale sull’incompatibilità del quadro complessivo con il piccolo spaccio. La citazione dell’art. 73 nel testo riguarda la prospettazione difensiva; la motivazione della Corte sulla qualificazione si concentra sull’ipotesi attenuata richiamata e sui dati organizzativi ed economici.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    il Tribunale in relazione al capo 50) ha correttamente valorizzato la presunzione di adeguatezza della misura cautelare operante ai sensi dell'art. 275 c. 3 c.p.p., e ha escluso la presenza di elementi idonei ad incidere sull'attualità delle esigenze cautelari

    In relazione al capo associativo, il Tribunale ha applicato la presunzione di adeguatezza della misura cautelare e ha ritenuto che non vi fossero elementi idonei a incidere sull’attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 4, c.p.p.

    Con riguardo alla circostanza che la stessa sarebbe madre di prole non superiore a sei anni, che avrebbe richiesto al Tribunale la valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per giustificare la misura cautelare di massimo rigore, si tratta di questione che non è stata introdotta nel giudizio di appello e come tale non può essere dedotta la prima volta in sede di legittimità.

    La questione relativa alla condizione di madre di prole minore di sei anni, e alla conseguente necessità di verificare esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata introdotta nel giudizio d’appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla gravità indiziaria non consente una nuova interpretazione dei fatti storici rispetto a quella del giudice di merito; il sindacato resta circoscritto alla mancanza o alla manifesta illogicità della motivazione.
  • La doglianza sulla motivazione è inammissibile quando si limiti a prospettare una generica o meramente asserita illogicità, anziché uno dei vizi motivazionali scrutinabili in cassazione, e non si confronti con le ragioni concrete della decisione impugnata.
  • Quando accoglie l’appello contro il rigetto di una richiesta cautelare, il giudice deve motivare autonomamente su gravità indiziaria, esigenze cautelari e criteri di scelta della misura; se riforma la decisione del primo giudice, deve inoltre confrontarsi criticamente con le ragioni del rigetto, pur senza essere tenuto a una motivazione rafforzata.
  • La qualificazione delle condotte come piccolo spaccio può essere esclusa valorizzando, in concreto, la minuziosa organizzazione dell’attività e l’elevato volume d’affari.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione della condizione di madre di prole minore di sei anni, quando non sia stata prospettata nel giudizio d’appello, non consente di censurare l’omessa valutazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale

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