Cassazione Penale, Sentenza n. 34458/2026 del 25/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (Amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del 3 febbraio 2026 del Tribunale di sorveglianza di Sassari, notificata il 17 marzo 2026, che aveva rigettato l’opposizione contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto o apparenza della motivazione, per non avere il Tribunale risposto alle censure dell’opposizione e per avere privilegiato massime di esperienza rispetto alla documentazione prodotta a sostegno dell’indigenza. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento di valore probatorio ai precedenti provvedimenti di ammissione al beneficio e alla remissione del debito, l’attribuzione di rilevanza al regime detentivo ex art. 41-bis ord. pen. in assenza di una specifica preclusione normativa, l’asserita applicazione eccessivamente rigorosa dell’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 nonostante la prova contraria offerta, e la mancata considerazione della posizione dell’Agenzia delle Entrate quale soggetto interessato. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse consentito soltanto per violazione di legge, comprensiva del difetto radicale di motivazione ma non della mera incongruità, e che le censure non si confrontassero con la motivazione effettivamente resa. Il Tribunale aveva rilevato l’assenza di concreti elementi, specifici, attuali e completi, idonei a dimostrare la non abbienza; autocertificazione, certificazione reddituale, assenza di beni intestati e precedenti ammissioni in altri procedimenti non erano sufficienti. La decisione era inoltre fondata sulla documentazione relativa al ruolo apicale del richiedente nel sodalizio e alla persistente operatività di questo. Il richiamo alla posizione dell’Agenzia delle Entrate non ha condotto a una distinta statuizione favorevole al ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il provvedimento impugnato non era affetto da difetto assoluto di motivazione e le censure, per parte loro aspecifiche o manifestamente infondate, non dimostravano una violazione di legge. Ha ribadito che la presunzione relativa di superamento della soglia reddituale prevista per i soggetti condannati per determinati reati può essere vinta solo con allegazioni concrete e rigorose della situazione economica effettiva; il giudice non è tenuto a svolgere accertamenti in assenza di tali allegazioni. I precedenti provvedimenti di ammissione al beneficio non vincolano il giudice in un diverso procedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in considerazione dei profili di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002
avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto o d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale rientra anche il difetto assoluto di motivazione ma non la sua mera incongruità ovvero vizi di essa
Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza resa sull’opposizione in materia di patrocinio è limitato alla violazione di legge; vi rientra la mancanza assoluta di motivazione, non la mera incongruità della motivazione.
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta.
La presunzione di superamento della soglia reddituale per i soggetti rientranti nella disposizione è relativa e può essere vinta mediante prova contraria rigorosa della condizione effettiva di non abbienza.
art. 98 c.p.p.
l'art. 98 cod. proc. pen. prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è diretta a garantire la difesa dei non abbienti, in relazione alle loro effettive condizioni economiche.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza dei presupposti indicati dalla Corte, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 53 Cost.
le Sezioni Unite, facendo riferimento al generale «principio antielusivo» che s'incardina sulla capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., e perciò sull'art. 3 Cost., correlandosi all'ulteriore corollario costituito dall'art. 24, comma terzo, Cost.
La disciplina del patrocinio è ricondotta alla capacità contributiva e alla necessità di valutare le effettive condizioni economiche del richiedente.
art. 3 Cost.
le Sezioni Unite, facendo riferimento al generale «principio antielusivo» che s'incardina sulla capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., e perciò sull'art. 3 Cost., correlandosi all'ulteriore corollario costituito dall'art. 24, comma terzo, Cost.
La valutazione delle condizioni economiche per l’accesso al beneficio si collega al principio di uguaglianza e al contrasto dell’elusione dei requisiti economici.
art. 24, comma 3, Cost.
le Sezioni Unite, facendo riferimento al generale «principio antielusivo» che s'incardina sulla capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., e perciò sull'art. 3 Cost., correlandosi all'ulteriore corollario costituito dall'art. 24, comma terzo, Cost.
Il patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato si collega alla garanzia costituzionale della difesa, subordinatamente alla verifica delle condizioni economiche richieste.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancata considerazione della posizione processuale dell'Agenzia delle Entrate, quale soggetto interessato, abbia inciso sulla correttezza del procedimento.
La Corte riferisce la disposizione soltanto nell’esposizione della censura difensiva e non ne fornisce una specifica interpretazione.
art. 125, comma 3, c.p.p.
si assume che il provvedimento impugnato fosse affetto da carenza assoluta di motivazione ovvero da motivazione meramente apparente
La norma è richiamata nell’esposizione della censura relativa alla motivazione; la Corte tratta il difetto assoluto di motivazione quale violazione di legge, distinguendolo dalla mera incongruità.
art. 111, comma 6, Cost.
si assume che il provvedimento impugnato fosse affetto da carenza assoluta di motivazione ovvero da motivazione meramente apparente
La norma è richiamata dalla difesa a sostegno della censura motivazionale; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione distinta dai principi sul limite del ricorso per cassazione.
art. 12 disp. prel. c.c.
La difesa deduce, con articolato motivo di impugnazione, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 76, comma 4-bis, e 99 d.P.R. n. 115 del 2002, nonché agli artt. 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
La disposizione è menzionata soltanto tra le norme invocate dalla difesa; la sentenza non ne ricava una specifica regola interpretativa.
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
anche l'accertamento del reddito imponibile, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere incidentalmente condotto dal giudice penale in piena autonomia, nel contraddittorio con l'imputato e con l'osservanza delle regole dettate dal codice di rito in materia di valutazione della prova, a nulla rilevando la contestuale pendenza di procedimenti amministrativi o tributari
Ai fini dell’accertamento del reato previsto dalla disposizione, il giudice penale determina autonomamente il reddito imponibile nel contraddittorio e secondo le regole processuali di valutazione della prova, senza essere vincolato dalla contemporanea pendenza di procedimenti amministrativi o tributari.
art. 41-bis ord. pen.
il giudice di merito è lungi dall'aver posto a fondamento della decisione una sorta di presunzione derivante dall'assoggettamento dell'instante al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.
L’assoggettamento al regime detentivo speciale non è stato assunto dal giudice di merito come presunzione autonoma di abbienza; la decisione è stata fondata anche su elementi documentali relativi al ruolo e all’operatività del sodalizio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sull’opposizione al diniego del patrocinio a spese dello Stato è deducibile la violazione di legge, compreso il difetto assoluto di motivazione; non è sufficiente lamentare la mera incongruità o insufficienza dell’apparato argomentativo.
- La presunzione di superamento della soglia reddituale prevista per determinate categorie di condannati dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 è relativa. Il richiedente deve superarla fornendo elementi concreti, specifici, attuali e completi, dai quali risulti in modo chiaro e univoco l’effettiva condizione di non abbienza.
- In mancanza di adeguate allegazioni fattuali sulla situazione economica, il giudice non è tenuto a svolgere d’ufficio accertamenti sull’indigenza del richiedente.
- L’autocertificazione, la mera certificazione reddituale, l’assenza di beni intestati e i precedenti provvedimenti di ammissione al patrocinio in altri procedimenti non sono, di per sé, elementi sufficienti a vincere la presunzione né hanno efficacia vincolante nel procedimento successivo.
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