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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34582/2026 del 26/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca, l’appello relativo a due reati connessi a distinte istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell’art. 591, comma 2, c.p.p., sostenendo che il provvedimento di inammissibilità dovesse essergli notificato personalmente, e l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. In particolare, ha richiamato la contestazione difensiva del computo di redditi asseritamente non tassabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata notificazione personale: la Corte d’appello aveva pronunciato una sentenza, non un’ordinanza, dopo avere fissato un’udienza camerale, e la sentenza è soggetta al proprio regime di conoscenza legale e decorrenza dei termini d’impugnazione. Ha giudicato manifestamente infondata e generica anche la censura sull’inammissibilità dell’appello: la Corte territoriale aveva rilevato che l’atto non contestava specificamente il computo dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, non si confrontava con l’omessa indicazione dei componenti del nucleo familiare e opponeva, alle argomentazioni del primo giudice, una doglianza laconica e indimostrata sulla buona fede. Il ricorso si è limitato a riproporre le doglianze originarie senza confrontarsi con tali ragioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 2, c.p.p.

    Il provvedimento impugnato, invero, non è un’ordinanza ma una sentenza, soggetta al regime proprio delle sentenze quanto alla conoscenza legale che le parti ne hanno e alla decorrenza dei termini per l’impugnazione.

    La disciplina invocata per la notificazione dell’ordinanza dichiarativa d’inammissibilità non si applica quando la Corte d’appello, all’esito dell’udienza camerale, pronuncia una sentenza d’inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte territoriale, invero, ha rilevato, con motivazione puntuale, il difetto di specificità dell’atto di appello, sottolineando: in primo luogo, che, come affermato dal Giudice di primo grado e ritenuto da un orientamento giurisprudenziale consolidato, la determinazione del reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato deve tenere conto anche dei redditi «esenti dall’ imposta per le persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva»; in secondo luogo, che, come evidenziato dal Giudice di primo grado con argomentazione non contestata nell’atto di appello, l’imputato aveva omesso di indicare i componenti del nucleo familiare; infine, che, a fronte delle precise argomentazioni del Tribunale, l’imputato aveva proposto «una censura tanto laconica quanto indimostrata, eccependo la buona fede…»

    È legittima la declaratoria d’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità quando i motivi non si confrontano puntualmente con le ragioni della decisione impugnata e si limitano a riproporre contestazioni generiche e non dimostrate.

Massime di principio

  • La sentenza che dichiara inammissibile l’appello dopo la fissazione e lo svolgimento dell’udienza camerale è soggetta al regime di conoscenza legale e di decorrenza dei termini proprio delle sentenze; non è quindi applicabile, sulla base della sola qualificazione come provvedimento d’inammissibilità, il regime di notificazione previsto per un’ordinanza.
  • È inammissibile per difetto di specificità l’impugnazione che non confuta le argomentazioni puntuali della decisione impugnata e si limita a riproporre doglianze originarie in forma laconica e indimostrata.
  • Nel valutare la specificità dei motivi d’appello relativi alla determinazione del reddito per il patrocinio a spese dello Stato, rileva che il reddito considerato comprende anche le entrate esenti dall’imposta personale o assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva; è inoltre generica una censura che non contesti l’omessa indicazione dei componenti del nucleo familiare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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