Cassazione Penale, Sentenza n. 34581/2026 del 26/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 10 gennaio 2023 per guida senza patente, dopo il ritiro del titolo, reiterata nel biennio. Con sei motivi ha dedotto: 1) violazione dell’art. 599-bis c.p.p., sostenendo che la Corte d’appello non avesse valutato un accordo con il Procuratore generale per applicare una pena pecuniaria sostitutiva e che il consenso non fosse stato espressamente revocato; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione della risalenza e della dedotta mancata reiterazione dell’episodio; 3) mancata esclusione della recidiva, invocando la necessità di valutare la concreta significatività della reiterazione rispetto alla capacità a delinquere; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena oltre il minimo; 5) diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, censurando anche il riferimento alla capacità economica; 6) diniego della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. Sono stati presentati motivi nuovi a sostegno del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo alcuni motivi manifestamente infondati e gli altri infondati. Sul primo motivo ha rilevato che non vi era stato alcun accordo: il Procuratore generale non aveva prestato il consenso alla pena pecuniaria sostitutiva e aveva chiesto la conferma della sentenza. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., poiché la guida senza patente è penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, proprio nell’ipotesi di reiterazione nel biennio, incompatibile con il requisito della non abitualità. Ha chiarito che tale reiterazione è elemento costitutivo della fattispecie autonoma di reato e non recidiva circostanziale ex art. 99 c.p.; la responsabilità discendeva dalla definitività del verbale per una precedente identica violazione del 5 agosto 2019, non oblato né impugnato. Ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena: la pena base di tre mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda era inferiore alla media edittale, e la Corte territoriale aveva richiamato il precedente per violazione della normativa sugli stupefacenti e la prossimità temporale della precedente violazione. Quanto alle attenuanti generiche, era sufficiente il richiamo all’assenza di elementi positivi giustificativi. La Cassazione ha censurato il riferimento della Corte d’appello alla necessità di dimostrare una capacità economica adeguata per ottenere la pena pecuniaria sostitutiva, poiché le condizioni economiche non sono un criterio ostativo per tale sostituzione. Ha tuttavia ritenuto non illogico il diniego complessivo delle pene sostitutive, fondato anche sulla precedente condanna per delitto, sul carattere abituale della condotta, sulla genericità della richiesta e sulle incongruenze della documentazione prodotta: contratto di lavoro con date non coerenti e dichiarazione di disponibilità al lavoro di pubblica utilità riferita a una richiesta di messa alla prova. Nessun rinvio. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Non sussiste infatti alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancata valutazione del c.d. concordato in appello avente ad oggetto l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva dal momento che non era stato raggiunto alcun accordo sul quale la Corte territoriale dovesse pronunciarsi.
La Corte d’appello non è tenuta a pronunciarsi su un concordato in appello che non si è perfezionato per mancanza del consenso del Procuratore generale.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.
La particolare tenuità del fatto non si applica alla fattispecie di guida senza patente penalmente rilevante per reiterazione nel biennio, poiché la reiterazione esclude il requisito della non abitualità.
art. 116, comma 15, cod. strada
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.
La guida senza patente costituisce reato, nella fattispecie considerata, quando la violazione è reiterata nel biennio; tale reiterazione integra un elemento della fattispecie.
Si trascura, tuttavia, di considerare che il reato ascritto ha natura contravvenzionale e che la previsione della “recidiva nel biennio” non integra la recidiva quale circostanza aggravante ai sensi dell’art. 99 cod. pen., ma costituisce elemento della specifica fattispecie incriminatrice, rimasta penalmente rilevante, a seguito della depenalizzazione operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, proprio nell’ipotesi di reiterazione della violazione nel biennio.
La recidiva nel biennio prevista per la guida senza patente non è la circostanza aggravante disciplinata dall’art. 99 c.p.; costituisce invece elemento della specifica fattispecie incriminatrice, sicché non richiede una valutazione autonoma della maggiore capacità a delinquere.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; di regola è sufficiente che la motivazione dia conto dei criteri dell’art. 133 c.p. o richiami gravità del reato e capacità a delinquere. Una motivazione analitica è necessaria quando la pena supera di molto la media edittale.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.
Nel valutare la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, il giudice considera i criteri dell’art. 133 c.p., comprese le condizioni di vita individuale, familiare e sociale, ma non può fondare il diniego sulle sole condizioni economiche dell’imputato.
I motivi quinto e sesto, relativi alla invocata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità (di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall’art. 545-bis cod. proc. pen.), sono infondati.
La disciplina processuale della sostituzione della pena detentiva breve è richiamata per le richieste di applicazione della pena pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto legittimo sulla base della motivazione complessiva.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Si deve ricordare allora che, ai sensi dell’art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689 come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice deve comunque tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva.
I precedenti penali devono essere considerati nella scelta e nell’applicazione della pena sostitutiva come elementi per valutarne l’efficacia e l’idoneità rieducativa rispetto alla pena detentiva, non come autonomi criteri di meritevolezza del beneficio.
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Se è vero, dunque, che il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006); è anche vero che, per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, il giudice può trarre argomenti dalla natura dei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti.
I precedenti penali non costituiscono di per sé condizioni ostative ai sensi dell’art. 59, ma possono essere considerati, insieme alla loro natura e alla data degli illeciti, nel formulare la prognosi sull’adempimento delle prescrizioni.
art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, riferendosi la prognosi di inadempimento ostativa alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.
Le condizioni economiche disagiate non giustificano il rigetto della sostituzione con pena pecuniaria; la prognosi di inadempimento ostativa è riferita alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.
art. 71 legge 24 novembre 1981, n. 689
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, riferendosi la prognosi di inadempimento ostativa alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.
La disciplina della revoca e conversione della pena pecuniaria in fase esecutiva, richiamata dalla Corte, conferma che le difficoltà economiche rilevano nell’esecuzione e non costituiscono ragione per negare in origine la sostituzione pecuniaria.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la non abitualità del comportamento; essa non è applicabile alla fattispecie di guida senza patente che assume rilevanza penale proprio in caso di reiterazione nel biennio.
- Quando una disposizione incriminatrice attribuisce rilevanza penale alla reiterazione nel biennio, tale reiterazione può costituire elemento della fattispecie autonoma e non recidiva circostanziale ex art. 99 c.p.; in tal caso non è richiesta la distinta valutazione della maggiore capacità a delinquere propria della recidiva comune.
- La motivazione sulla determinazione della pena può essere sintetica se richiama i criteri dell’art. 133 c.p., la gravità del reato o la capacità a delinquere; è necessaria una giustificazione più analitica quando la pena è di gran lunga superiore alla media edittale.
- Nel valutare la sostituzione di una pena detentiva breve con una pena pecuniaria, il giudice non può negarla per le sole condizioni economiche disagiate dell’imputato. I precedenti possono tuttavia essere considerati per valutare l’efficacia della pena sostitutiva e la sua idoneità rieducativa, e la natura e l’epoca degli illeciti possono concorrere alla prognosi sull’adempimento delle prescrizioni.
- La valutazione complessiva della richiesta di pene sostitutive può considerare, oltre ai precedenti e alla prognosi rieducativa, la specificità della richiesta e l’attendibilità o coerenza della documentazione prodotta.
- Un concordato in appello che richiede il consenso delle parti non impone una decisione sul merito della proposta se il consenso del Procuratore generale non è stato prestato.
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