Cassazione Penale, Sentenza n. 34579/2026 del 26/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L’indagato era accusato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di reati in materia di stupefacenti e di introduzione o detenzione illecita di dispositivi di comunicazione in carcere. Il GIP aveva applicato la custodia in carcere; il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 26 febbraio 2026, aveva rigettato la richiesta di riesame. Il difensore ha proposto un unico motivo, formalmente riferito alla motivazione sulle esigenze cautelari, ma sostanzialmente diretto a contestare la gravità indiziaria della partecipazione associativa. Ha sostenuto che il rapporto con il compagno di cella sarebbe sorto casualmente, che il contributo allo spaccio era durato poco e che, dopo la scarcerazione, non vi erano stati ulteriori rapporti con la famiglia coinvolta; da ciò avrebbe dovuto desumersi un mero concorso nei singoli reati, anziché l’adesione a un’associazione, mancando un vincolo permanente, la consapevolezza di agire per gli interessi collettivi e la volontà di contribuire a una serie indeterminata di delitti. La difesa ha inoltre censurato la valutazione del rischio di reiterazione e l’adeguatezza della custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur essendo intestato alla contestazione delle esigenze cautelari, il motivo censurava in realtà la valutazione della gravità indiziaria. Ha ricordato che, nel giudizio cautelare, è sufficiente un quadro idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità e che in cassazione non è consentita una nuova valutazione degli elementi fattuali: il controllo riguarda l’adeguatezza e la logicità della motivazione, restando censurabili le illogicità manifeste. Nel caso concreto, il Tribunale aveva valorizzato le conversazioni intercettate, nelle quali l’indagato rendicontava i proventi dello spaccio e veniva incoraggiato a proseguire, anche per il futuro e con quantità non modeste; da tali elementi aveva logicamente inferito un vincolo stabile e un’adesione a un programma criminoso a tempo indeterminato. Quanto alle esigenze cautelari, la rilevanza del ruolo svolto nel traffico carcerario e la spregiudicatezza dimostrata consentivano di ritenere non superata la presunzione relativa richiamata dall’art. 275, comma 3, c.p.p. e non adeguata una misura meno afflittiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990
Ne desume, non illogicamente, l’esistenza di un vincolo durevole, stabilmente instaurato con Nunzio e Matteo Colonna «che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e delinea l’adesione […] al programma criminoso a tempo indeterminato».
La stabile adesione a un programma criminoso a tempo indeterminato, desunta anche dalla rendicontazione dei proventi e dall’incoraggiamento a proseguire l’attività, è compatibile con la partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e non con il solo concorso nelle singole operazioni.
art. 273, comma 1-bis, c.p.p.
Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.
Per l’applicazione di una misura cautelare personale è sufficiente un quadro indiziario che fondi una qualificata probabilità di responsabilità, senza che sia richiesta la dimostrazione propria del giudizio di merito.
art. 192, comma 2, c.p.p.
I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).
Il requisito cautelare dei gravi indizi non comporta l’applicazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 192, comma 2, c.p.p. per la valutazione indiziaria nel giudizio di merito.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Basta osservare allora che nessun profilo di contraddittorietà o illogicità può essere ravvisato nell’aver sostenuto che la spregiudicatezza così dimostrata non consenta di ritenere superata la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. né adeguata una misura meno afflittiva della custodia in carcere.
La motivazione che, in ragione della spregiudicatezza manifestata dall’indagato, ritenga non superata la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. e inadeguata una misura meno afflittiva non è illogica o contraddittoria.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte dispone che la cancelleria curi gli adempimenti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza cautelare, la verifica sulla motivazione relativa ai gravi indizi è limitata all’adeguatezza, completezza e logicità della valutazione espressa dal giudice di merito; non è consentito chiedere una nuova valutazione degli elementi indizianti o dei fatti.
- Ai fini cautelari, i gravi indizi sono sufficienti quando fondano una qualificata probabilità di responsabilità; non è richiesta la valutazione secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 192, comma 2, c.p.p. per il giudizio di merito.
- La stabilità del vincolo associativo e l’adesione a un programma criminoso a tempo indeterminato possono essere desunte, senza illogicità, dalla rendicontazione dei proventi e da interlocuzioni che sollecitano la prosecuzione futura dell’attività, anche in quantità non modeste.
- In presenza di una motivazione che valorizzi la spregiudicatezza manifestata e il ruolo svolto in un traffico di stupefacenti in ambito carcerario, non è illogico ritenere non superata la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. né adeguata una misura cautelare meno afflittiva.
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