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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34459/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con ordinanza del 28 febbraio 2026, il Tribunale del riesame di Pordenone ha confermato il decreto di sequestro preventivo impeditivo, non finalizzato alla confisca, emesso il 1° dicembre 2025 e integrato il 7 dicembre 2025 nel procedimento a carico di terze persone. Il vincolo riguarda crediti d’imposta ritenuti fittizi, connessi a lavori edili mai eseguiti o eseguiti solo parzialmente nell’ambito del Superbonus e del Bonus Facciate, ancora presenti nel cassetto fiscale, fino a 284.898 euro. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi ripresi in memoria. Con il primo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il Tribunale non avesse esaminato la censura relativa all’assenza del periculum in mora, confondendola con una doglianza sull’insufficienza della motivazione. Con il secondo ha lamentato motivazione mancante o apparente sul pericolo individuato nel possibile utilizzo dei crediti in compensazione, che avrebbe ridotto il gettito tributario dello Stato. Ha sostenuto che il cessionario in buona fede dovrebbe essere tutelato dal sequestro, salvo concorso nel reato con il cedente; che, essendosi il reato consumato con la creazione e cessione del credito, non sarebbe possibile neutralizzare il diritto del terzo; e che il sequestro non impedirebbe né l’aggravamento né la protrazione delle conseguenze del reato, né la commissione di altri reati. Ha inoltre dedotto che la misura ritarderebbe soltanto l’utilizzo dei crediti, che sarebbe comunque possibile dopo la cessazione del vincolo, e che il sequestro disposto anche nei confronti delle società cedenti determinerebbe duplicazione e ricadute pregiudizievoli sul cessionario in buona fede. Nella memoria ha riproposto anche la non pertinenza dei crediti sequestrati rispetto ai reati ipotizzati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha trattato congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sul periculum in mora. La censura di vizio motivazionale è stata ritenuta inammissibile, perché il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito per violazione di legge e la motivazione del Tribunale era presente e non apparente: il giudice aveva collegato il pericolo all’utilizzo dei crediti fittizi in compensazione e aveva risposto alle deduzioni difensive richiamando l’art. 28-ter del d.l. n. 4/2022. La Corte ha comunque osservato che la doglianza era infondata, in quanto mirava a contestare la condivisibilità giuridica della motivazione. È stata respinta anche la censura di violazione di legge: il sequestro impeditivo può riguardare cose pertinenti al reato, anche di proprietà di un terzo estraneo e in buona fede, quando la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare ulteriori reati. I crediti fittizi presentavano un collegamento non meramente occasionale con il reato. L’art. 28-ter del d.l. n. 4/2022, prevedendo la possibilità di utilizzare i crediti dopo la cessazione degli effetti del sequestro e per un periodo corrispondente alla sua durata, non esclude la sequestrabilità, ma presuppone che il sequestro possa essere disposto secondo le regole generali. La consumazione del reato al momento della creazione del credito è questione distinta dal periculum; sono state ritenute irrilevanti anche la buona fede del cessionario, la duplicazione dei sequestri e la prospettata locupletazione dello Stato, poiché la misura non era finalizzata alla confisca, ma a impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato o la commissione di altri reati.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice

    Il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo è limitato alla violazione di legge, comprensiva dei vizi motivazionali soltanto quando siano radicali al punto da rendere la motivazione mancante o inidonea a far comprendere il percorso logico del giudice.

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.

    Il sequestro preventivo impeditivo richiede il collegamento tra la cosa e il reato e può colpire anche beni di un terzo estraneo e in buona fede quando la loro libera disponibilità comporti il pericolo indicato dall’art. 321, comma 1, c.p.p.

  • art. 28-ter d.l. n. 4/2022

    proprio la possibilità, per il cessionario che non concorra nel reato col cedente, di un utilizzo dei crediti de quibus (in virtù dei meccanismi di cui agli artt. 121 e 122 stesso testo normativo) postergato rispetto alla cessazione degli effetti del sequestro, legittima il sequestro di che trattasi (altrimenti ragionando, mai possibile).

    La previsione che consente al cessionario non concorrente nel reato di utilizzare i crediti dopo la cessazione degli effetti del sequestro non rende i crediti insensibili alla misura: presuppone, al contrario, che il sequestro possa essere disposto secondo le regole generali.

  • art. 616 c.p.p.

    Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per kricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi della disposizione, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 640-bis c.p.

    La sequestrabilità dei crediti di imposta a fini impeditivi, postula, in generale, il collegamento non meramente occasionale tra l'oggetto del sequestro ed il reato, nella specie inequivocamente esistente in ragione della natura del credito, fittizio.

    La Corte considera il credito d’imposta fittizio collegato in modo non meramente occasionale al reato ipotizzato e, perciò, suscettibile di sequestro impeditivo; la questione del momento di consumazione del reato resta distinta dalla valutazione del periculum.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza di sequestro preventivo, la violazione di legge comprende i vizi motivazionali solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi necessari a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice. Non è sufficiente contestare la correttezza o condivisibilità giuridica di una motivazione effettivamente resa.
  • Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca richiede un collegamento non meramente occasionale tra la cosa e il reato, non tra la cosa e l’autore. Può quindi riguardare anche beni di proprietà di un terzo estraneo e in buona fede, se la loro libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.
  • La possibilità, prevista per determinati crediti d’imposta, di utilizzarli dopo la cessazione degli effetti del sequestro non esclude la sequestrabilità preventiva: la previsione presuppone che il vincolo possa essere adottato secondo le regole generali.
  • La consumazione del reato al momento della creazione del credito e la sequestrabilità impeditiva del credito sono questioni distinte: la prima non esclude il pericolo derivante dalla persistente disponibilità del bene rispetto al gettito fiscale e alle conseguenze del reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivoDichiarazione fraudolenta
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati tributari

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