Cassazione Penale, Sentenza n. 25349/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 02/10/2024 contestando: lacune e insufficienza delle indagini (mancati accertamenti bancari e acquisizione di assegni), contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione dell'attendibilità delle persone offese e dei testimoni, errata qualificazione e/o riqualificazione di fatti (tentato vs consumato), mancata prova di un accordo per il concorso morale, illegittima applicazione di aggravanti (in particolare la circostanza della privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis c.p.), vizi nelle statuizioni civili e nella costituzione di parte civile, nonché profili di trattamento sanzionatorio (determinazione della pena e bilanciamento delle attenuanti). Alcuni ricorrenti hanno anche dedotto inammissibilità o genericità dei motivi presentati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in larga parte per il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi, con pronunce parziali di annullamento con rinvio: per GIUFFRIDA GRAZIA annulla limitatamente al reato indicato nel capo C) e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio su quel capo; dichiara inammissibile nel resto il ricorso della Giuffrida e rende irrevocabile il giudizio di responsabilità sul capo B). Per FINOCCHIARO DAVIDE annulla limitatamente all'aggravante della privata dimora (art. 624-bis/relative aggravanti) e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio su quel punto; rigetta il resto del ricorso e dichiara irrevocabile il giudizio di responsabilità in relazione al capo C). Per CRISAFULLI ANGELA il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Per SCALOGNA FELICE il ricorso è rigettato e l'imputato è condannato al pagamento delle spese. Inoltre: condanna in solido di FINOCCHIARO, SCALOGNA e CRISAFULLI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (Allegra D., Proietto M.T. e Allegra M.C.); dichiarata inammissibile in cassazione la richiesta di risarcimento di Euro 50.000,00 (natura meramente di merito). In sintesi, la maggior parte delle impugnazioni è respinta salvo le due specifiche censure ritenute fondate e rinviate per nuovo giudizio (capo C per Giuffrida; aggravante privata dimora per Finocchiaro).
Norme richiamate
Richiamata in relazione alla contestata aggravante della commissione in luogo di privata dimora; la Corte ha ritenuto che la prova dell'aggravante non fosse adeguatamente dimostrata per taluni segmenti della vicenda e ha annullato con rinvio la statuizione su questo punto per Finocchiaro
art. 628 c.p., comma 3 n. 3-bis
Riferita alle aggravanti collegate all'usura e alla commissione del fatto in luoghi particolari; la Corte ha esaminato la specificità probatoria richiesta e ha ammesso censura sulla genericità della contestazione relativa alla privata dimora
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di estorsione e concorso di persone; la Cassazione ha valutato la congruità della motivazione del giudice di merito rispetto agli elementi di fatto e alla prova
Disciplina la correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ricordato che la riqualificazione di un fatto da tentato a consumato è ammissibile se prevedibile e parte del contraddittorio, e ha respinto la censura quando la diversa qualificazione era prevedibile e dibattuta
art. 192 c.p.p., comma 3 (e comma 2)
Riguarda il valore delle dichiarazioni e l'onere di valutazione del giudice; la Corte ha ribadito che le dichiarazioni delle persone offese possono fondare una condanna se valutate con adeguata motivazione e controllo critico, pur richiedendo un esame più penetrante
Riferito all'attività del pubblico ministero: la Corte ha richiamato che l'inattività del P.M. non comporta automaticamente nullità se il quadro probatorio è formato e il difensore ha potuto svolgere indagini difensive
art. 76, 78, 100, 122 disp. att. c.p.p.
Richiamati in tema di enunciazione dei motivi in cassazione e dei limiti della esposizione degli stessi; la Corte ha applicato limiti di ammissibilità e la necessità di motivi non generici
art. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e liquidazione delle spese di rappresentanza: la Corte ha disposto la rifusione delle spese di difesa delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio e rimesso la liquidazione alla Corte territoriale
art. 111 Cost.
Richiamato dalle difese in ordine al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha valutato che il contraddittorio e l'obbligo di motivazione sono stati rispettati laddove la riqualificazione dei fatti era prevedibile e dibattuta
art. 644 c.p., 517, 522, 604 c.p.p., 605 c.p.p., 611 c.p.
Norme penalistiche e processuali richiamate nei vari motivi (usura, estorsione, mezzi di prova, ecc.); la Corte ha esaminato la sussistenza della prova e la correttezza motivazionale dei giudici di merito rispetto a questi articoli, confermando o annullando parzialmente le statuizioni ove necessario
Massime di principio
- La mera inattività del pubblico ministero nelle indagini non invalida automaticamente il processo: se la prova è costituita da dichiarazioni ritenute affidabili e il contraddittorio si è svolto, il giudice può fondare la condanna su prova dichiarativa purché la motivazione sia articolata e rigorosa
- Due sentenze conformi di primo e secondo grado ('doppia conforme') possono essere lette congiuntamente formando un unico corpo argomentativo; in cassazione la sindacabilità della valutazione probatoria è però limitata e richiede vizi logici manifesti per essere accolta
- La riqualificazione di fatto (es. da tentato a consumato) non viola il principio di legalità o il contraddittorio se la diversa qualificazione era prevedibile dalle risultanze istruttorie e le parti hanno potuto difendersi in merito
- Per l'applicazione di aggravanti (es. commesso in luogo di privata dimora) occorre prova specifica e non un richiamo generico nell'imputazione: la contestazione deve essere chiara e adeguatamente motivata dai giudici di merito
- In cassazione non sono ammesse censure meramente generiche o basate su rivalutazioni di merito: i ricorsi devono indicare in modo puntuale i vizi di diritto o i chiari errori logici della motivazione
- La costituzione di parte civile è valida quando il collegamento tra il fatto contestato e la pretesa risarcitoria emerge con immediatezza dal capo di imputazione; la procura speciale può essere ritenuta valida se la volontà del costituente è evincibile dagli atti
- Quando un reato è dichiarato prescritto in appello, in cassazione i profili sostanziali relativi alla responsabilità penale sono meno sindacabili a meno che non siano dedotte nullità o vizi di diritto rilevanti; le censure sui soli effetti civili spesso risultano inammissibili in questo grado
- Le dichiarazioni de relato hanno valore indiziario e la loro utilizzazione richiede supporto da altri elementi o una motivazione che spieghi perché tali dichiarazioni risultano credibili e probanti
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