Cassazione Penale, Sentenza n. 25147/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna a sei mesi di reclusione per omicidio colposo (art. 589, commi 2 e 3 c.p.) in relazione a un sinistro stradale con decesso della passeggera Svanidze Ketevan. I principali motivi di ricorso erano: 1) insufficienza e vizio di motivazione sulla prova della velocità (contestato il valore probatorio della perizia del CT del P.M. e invocata la responsabilità di avvallamenti/sconnessioni stradali); 2) illegittimo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 (per presunto superamento del limite di velocità); 3) mancata nomina di un perito d'ufficio per accertare le condizioni stradali (prova decisiva omessa); 4) decorso della prescrizione in assenza della aggravante e quindi impossibilità del raddoppio dei termini; 5) esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 6) eccessività della pena irrogata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducessero in sostanza i medesimi motivi già svolti in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte territoriale. Ha confermato la correttezza della valutazione probatoria (perizia del C.T. del P.M. che stimò la velocità in circa 70 km/h, con calcoli e considerazione degli avvallamenti), l'applicabilità dell'aggravante ex art. 589, comma 2 c.p., la regolarità del diniego di nomina di ulteriore consulente, l'insussistenza dei presupposti per la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la proporzionalità della pena. Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna è confermata e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto contestato è l'omicidio colposo con aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale; la Corte ha ritenuto che il superamento del limite di velocità integra l'aggravante e giustifica la condanna.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché atta solo a ottenere una rivalutazione in fatto delle prove, senza dimostrare un vizio logico macroscopico.
Applicato per spiegare il raddoppio dei termini di prescrizione in presenza dell'aggravante; la Corte ha ritenuto che, riconosciuta l'aggravante, la prescrizione non fosse decorso.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte territoriale in ragione della gravità della condotta e dell'entità del danno; la Cassazione ha dichiarato la motivazione adeguata e non sindacabile.
Richiamato implicitamente in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio adottato dal giudice di merito.
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in riferimento alla mancata esclusione della condanna alle spese e del versamento alla Cassa delle ammende; ha motivato il rigetto delle ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non è luogo per una rivalutazione in fatto della dinamica dell'incidente: le ricostruzioni dei giudici di merito basate su perizie adeguatamente motivate sono insindacabili salvo macroscopici vizî logici.
- La semplice proposizione di ricostruzioni alternative in cassazione non basta: il ricorrente deve dimostrare un errore di diritto o un palese vizio logico nella motivazione del giudice di merito.
- La valutazione tecnica della velocità da perizie tecniche, se illustrata con calcoli e considerazioni su fattori esogeni (es. avvallamenti), può legittimare il riconoscimento dell'aggravante per violazione delle norme sulla circolazione stradale.
- Per ottenere ulteriori accertamenti (nuova consulenza) in sede d'appello o cassazione occorre dimostrare che le risultanze probatorie acquisite siano incomplete o non idonee a formare convincimento; la mera richiesta non è sufficiente.
- L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva e significativa della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno: casi di morte o di rilevante danno sono difficilmente compatibili con tale causa di non punibilità.
- Il riconoscimento dell'aggravante connessa a violazioni della circolazione comporta anche effetti processuali (es. raddoppio dei termini di prescrizione) che incidono sulle relative eccezioni di decadenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25143/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25144/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25145/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25148/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25149/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25150/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →