Cassazione Penale, Sentenza n. 25148/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 10/06/2024 che li aveva condannati per reati previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/1990 (detenzione e cessione di stupefacenti). Le doglianze riguardano, a titolo esemplificativo: vizi di motivazione e travisamento probatorio circa la loro responsabilità, richiesta di riqualificazione dei reati nelle ipotesi meno gravi previste dai commi 4 e 5 dell'art. 73 (lieve entità), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o del lucro di speciale tenuità, contestazione dell'applicazione della recidiva e della recidiva reiterata infraquinquennale, e richieste di rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da MOLLICA PASQUALE, SURACI UMBERTO, SURACI ANTONIO GIULIANO, PAPALE MAURIZIO e MENOTI CARMELO, confermando per essi la sentenza di merito. Ha invece accolto, in parte, il motivo di SULAS DANIELE relativo alla applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale per carenza di motivazione: la sentenza è stata annullata limitatamente a quel punto e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio su tale profilo. Per tutti i ricorrenti dichiarati inammissibili sono state confermate le spese processuali e comminate sanzioni di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma quadro sugli illeciti in materia di stupefacenti; il comma 1 riguarda la fattispecie ordinaria di detenzione e cessione, il comma 4 e il comma 5 prevedono ipotesi più favorevoli in presenza di circostanze di minor offensività o lieve entità. La Corte sottolinea che il riconoscimento della lieve entità richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, quantità e qualità della sostanza, e può essere escluso anche se uno solo degli elementi indica una significativa offensività
art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Dispositivo che elenca i motivi di ricorso per cassazione; i ricorsi sono stati formulati ai sensi di tale norma per censurare la sentenza di appello
comma 4 (e richiamo alla recidiva reiterata e infraquinquennale)
Disciplina della recidiva e dell'aumento di pena per la recidiva; la Corte osserva che l'applicazione della recidiva richiede motivazione concreta circa la maggiore capacità a delinquere e non può basarsi su generiche affermazioni di precedenti
Attenuante del 'lucro di speciale tenuità': la Corte ricorda che per riconoscerla è necessario che il pregiudizio economico sia lievissimo e di valore praticamente irrisorio; non basta l'assenza di prove sul quantitativo di droga
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte rileva che, se il giudice ne nega il riconoscimento, non è obbligato a fornire una motivazione analitica come quando la concede, ma deve rendere conto di aver valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena; la motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta congrua in quanto implicitamente conforme ai parametri di tale articolo, salvo la necessità di maggior dettaglio solo se la pena è prossima al massimo o superiore alla media
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione della decisione; evocata nella censura di Papale in relazione all'asserita deduzione della responsabilità dalla sola esistenza di un credito. La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e non meramente assertiva
Richiamato nella critica alla motivazione della Corte territoriale per relationem; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e priva di rilievo perché la motivazione di appello, seppur sintetica, ha affrontato i riscontri probatori
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle valutazioni probatorie e sulle intercettazioni è molto limitato: le questioni di merito e l'interpretazione delle conversazioni captate possono essere riesaminate in sede di legittimità solo se emerge una manifesta illogicità o un travisamento della prova decisivo e incontestabile.
- La qualificazione ai fini della lieve entità (art. 73 comma 5 DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza; l'assenza di dati quantitativi non comporta automaticamente la derubricazione se altri elementi indicano finalità di spaccio o modalità professionali.
- L'applicazione della recidiva come aumento di pena impone una motivazione concreta e specifica: il giudice deve valutare in termini concreti la correlazione tra precedenti e nuova condotta e dimostrare che la nuova fattispecie riveli una maggiore capacità a delinquere.
- La concessione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità richiede prova di un danno economico pressoché irrisorio; l'assenza di accertamento puntuale del quantitativo di droga non è di per sé sufficiente a riconoscere tale attenuante.
- In tema di attenuanti generiche (art. 62-bis), il giudice che le concede deve motivare positivamente la scelta; se le esclude, è sufficiente che risulti che sono stati valutati i criteri di legge in maniera non illogica.
- La motivazione della pena deve richiamare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; tuttavia, un livello di dettaglio maggiore è richiesto soprattutto quando la pena è prossima al massimo edittale o superiore alla media.
- Ricorsi che si limitano a chiedere una rivalutazione dei fatti e delle prove senza individuare specifici profili di illogicità della motivazione di merito sono spesso dichiarati inammissibili.
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