Cassazione Penale, Sentenza n. 25144/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e contestava: 1) carenza/insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa (generica e specifica), sul nesso di causalità e sulla valutazione ex ante delle cautele adottate (violazioni art. 43 c.p., artt. 140 e 154 C.d.S., artt. 40 e 41 c.p.); 2) che la manovra di inversione fosse legittima e regolarmente segnalata e che i giudici avessero dedotto la colpa solo ex post; 3) mancata individuazione di condotta alternativa lecita e non considerazione della repentinità e abnormità della condotta del motociclista (affidamento e causa interruttiva); 4) profili processuali: mancanza di contestazione delle lesioni personali a Leo nel decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) e difetto della querela/condizione di procedibilità per le lesioni personali, con conseguente illegittimità della condanna e del calcolo della pena (art. 120 c.p., artt. 129, 336, 529, 533 c.p.p.); 5) eccessiva durata della sospensione della patente (art. 222 C.d.S.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (censure sulla valutazione della colpa e della causalità), ritenendoli in sostanza critiche di merito inammissibili in sede di legittimità dato il congruo e coerente percorso motivazionale dei giudici di merito. Ha invece accolto i secondi e terzi motivi relativi al profilo processuale: ha constatato che in sede di udienza preliminare era stata eliminata la contestazione delle lesioni a Leo e pertanto tale fattispecie non poteva concorrere al calcolo della pena; ha annullato la sentenza limitatamente alla rideterminazione della pena (per l'illegittimo computo di un mese riferito alle lesioni non contestate) e ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione (da cinque mesi originari). Ha dichiarato inammissibile il motivo sul periodo di sospensione della patente, ritenendo la motivazione di merito adeguata e il periodo nella media edittale. Quindi: annullamento parziale con rinvio/ridefinizione solo per il calcolo della pena; conferma della responsabilità principale e delle altre statuizioni.
Norme richiamate
Norma centrale applicata per l'omicidio colposo e la fattispecie plurilesiva; la Corte ha ritenuto legittima la qualificazione del fatto come omicidio colposo ma ha escluso la possibilità di utilizzare l'ultimo comma (concorrente per lesioni non contestate) nel incremento di pena quando tale contestazione era stata eliminata in sede di udienza preliminare.
Rinvio al profilo soggettivo della colpa: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito adeguata motivazione circa la colpa (generica e specifica) e sul diverso apporto causale dei conducenti.
Richiamata come principio di prudenza generale; i giudici di merito hanno ritenuto che la manovra di inversione di Massa abbia violato l'obbligo di non costituire pericolo o intralcio.
Norma sulle manovre di inversione: la Corte ha ritenuto correttamente valutato che, pur essendo stata segnalata la manovra, questa doveva essere svolta con maggiore cautela e lentezza, dato il pericolo intrinseco.
Norma sulla sanzione accessoria della sospensione della patente; la Corte ha ritenuto proporzionata la durata (tre mesi) e sufficiente la motivazione di merito.
Richiamati sul tema del nesso di causalità e della causalità interruttiva: la Corte ha ritenuto che la condotta del motociclista non interrompeva il nesso causale fra la manovra di Massa e l'evento mortale.
Riguarda il decreto che dispone il giudizio: la Corte ha accertato che nel decreto di udienza preliminare era stata espunta la contestazione delle lesioni a Leo, perciò quella fattispecie non poteva concorrere alla determinazione della pena.
Richiamato in ordine alla condizione di procedibilità per le lesioni: la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della conferma della condanna per omicidio colposo, ma decisivo rispetto al computo della pena quando la lesione non era procedibile.
Richiamato in ordine ai vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto infondati i rilievi di motivazione che si risolvevano in una rivalutazione di merito; il vizio deve essere di macroscopica evidenza per giustificare annullamento.
Richiamato in relazione alla nullità della sentenza per omessa motivazione: la Corte ha ritenuto che la mancata trattazione di questioni non decisive non determini nullità purché il percorso motivazionale globale sia coerente.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è ammessa la rivalutazione del merito probatorio: le censure dirette a proporre una diversa valutazione dei fatti sono normalmente inammissibili salvo vizio motivazionale macroscopico.
- Non è corretto desumere la colpa 'ex post' solo dal verificarsi dell'incidente: per dichiarare colpa va dato conto, ex ante, delle cautele omesse e della prevedibilità/evitabilità dell'evento; tuttavia, se i giudici di merito spiegano coerentemente perché la manovra è stata imprudente e ha inciso causalmente, tale valutazione è rispettata in Cassazione.
- Il principio di affidamento è rilevante ma va valutato concretamente: non può sempre esonerare chi esegue una manovra per il semplice fatto che l'altro conducente abbia agito imprudentemente; occorre valutare prevedibilità e tempi di reazione.
- Se in udienza preliminare viene eliminata una contestazione (es. lesioni per mancata querela), quella fattispecie non può essere utilizzata successivamente per aumentare la pena o come elemento del reato complesso: il computo della pena deve tenere conto delle contestazioni effettive.
- I vizi di motivazione dedotti in Cassazione devono essere riportabili a evidenti contraddizioni o omissioni nell'iter logico-giuridico; critiche 'a frammenti' della motivazione senza considerare il complesso argomentativo non sono sufficienti.
- La sanzione accessoria (es. sospensione patente) deve essere motivata ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito se proporzionata alla gravità del fatto e nei limiti edittali.
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