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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25149/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione. Il ricorrente contestava la valutazione della responsabilità per lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.), deducendo incertezza sul punto d'urto e pluralità di consulenze senza perizia, nonché l'erronea valorizzazione da parte della Corte territoriale della violazione dell'art. 143 del codice della strada (marcia in prossimità della linea di mezzeria) come causa determinante dell'incidente, senza tener conto della natura elastica della norma e senza individuare una concreta condotta alternativa lecita, nonché di essersi basata su una valutazione ex post.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata e per l'inammissibile richiamo a un presunto travisamento del fatto e delle norme. È stata confermata la ricostruzione dei giudici di merito che avevano ritenuto provata la colpa dell'imputato sia per violazione dell'art. 143 cod. strada (marcia in prossimità della linea di mezzeria invece che in prossimità del margine destro) sia per eccesso di velocità oltre il limite di 50 km/h, individuando altresì la condotta alternativa lecita (marcia vicino al margine destro) che, se adottata, avrebbe evitato l'impatto. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (liquidate in euro 3.000), con esclusione della solidarietà della responsabile civile non intervenuta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma applicata per configurare il reato di lesioni personali stradali: il ricorrente è stato ritenuto colpevole di lesioni cagionate alla guida di un veicolo per colpa.

  • art. 143 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    Norma sulla tenuta della destra e posizione di marcia. La Corte territoriale l'ha ritenuta violata dall'imputato (marcia in prossimità della linea di mezzeria) e, pur riconoscendone la natura 'elastica', ha effettuato una valutazione concreta delle circostanze individuando la regola cautelare che il conducente avrebbe dovuto osservare e la condotta alternativa lecita.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che limita la formulazione del motivo di ricorso: il ricorso deve enunciare il motivo nei termini strettamente necessari, requisito richiamato nella decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati o inammissibili; applicata per la condanna di euro 3.000.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamato il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile rispetto alle statuizioni restitutive e risarcitorie; la sentenza precisa i limiti della solidarietà della responsabile civile non intervenuta in cassazione.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi generici o richiami a un presunto travisamento del fatto senza aderire alla motivazione rendono il ricorso inammissibile.
  • Nel contestare valutazioni di merito è necessario indicare con precisione dove la motivazione sarebbe insufficiente o illogica; non basta ripetere alternative ricostruzioni dei fatti senza riferirsi esplicitamente ai passaggi argomentativi decisivi.
  • Le norme c.d. 'elastiche' del codice della strada (es. art. 143) richiedono un accertamento concreto delle circostanze e l'individuazione di una condotta alternativa lecita: la mera constatazione dell'urto non è sufficiente, ma il giudice può ritenere colpa se dimostra che, nelle specifiche condizioni, l'adozione della condotta alternativa avrebbe evitato l'evento.
  • Più perizie o consulenze non escludono la possibilità di una decisione motivata quando la motivazione delle Corti di merito ricostruisce il punto d'urto e le circostanze concrete; tuttavia il difensore deve sollecitare e puntualizzare l'eventuale necessità di perizia tecnica nei termini processuali appropriati.
  • Ricorsi infondati o non adeguatamente motivati possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne per spese processuali, ammende e rifusione delle spese in favore della parte civile; la responsabilità della resistente civile può essere esclusa se non ha impugnato.

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