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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9688/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso un’opposizione all’esecuzione immobiliare, sostenendo che il compendio pignorato fosse impignorabile perché costituito in fondo patrimoniale. Nella fase sommaria il Tribunale aveva respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione. Nel successivo giudizio di merito, il Tribunale aveva respinto la domanda, interpretandola come diretta a ottenere la riforma dell’ordinanza di diniego della sospensione, da impugnare con reclamo; aveva inoltre rilevato, in via ulteriore, che il fondo era inopponibile ai creditori, poiché annotato a margine dell’atto di matrimonio dopo l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e la trascrizione del pignoramento. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 309/2016, depositata il 23 giugno 2016, aveva rigettato l’appello, confermando che la domanda di merito era volta a ottenere la riforma del diniego di sospensione. In Cassazione i ricorrenti hanno formulato tre motivi: (1) violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la citazione, letta nel suo complesso, avrebbe dovuto essere interpretata come deduzione dell’impignorabilità dei beni per la costituzione del fondo patrimoniale; (2) violazione degli artt. 115, 624 e 616 c.p.c., contestando che l’ordinanza di rigetto della sospensione dovesse essere impugnata con reclamo, poiché il giudice aveva assegnato un termine per introdurre il giudizio di merito; (3) violazione dell’art. 170 c.p.c., sostenendo che i crediti azionati fossero estranei ai bisogni della famiglia e che i creditori non potessero quindi procedere esecutivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, esaminati congiuntamente, e assorbito il terzo. Il primo motivo era inammissibile perché fondato sull’art. 1362 c.c.: le norme sull’interpretazione del contratto non sono applicabili all’interpretazione delle domande giudiziali, la cui individuazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La censura, inoltre, non denunciava l’omessa pronuncia, ma contestava l’interpretazione della domanda con un parametro inidoneo. Il secondo motivo era inammissibile perché la Corte d’appello aveva motivatamente ricostruito la domanda come volta a ottenere la riforma del diniego di sospensione; la censura non si confrontava adeguatamente con tale statuizione e presentava anche un profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non riproducendo in modo pertinente gli elementi necessari. La Corte ha precisato che la decisione del Tribunale sull’inopponibilità del fondo, pronunciata dopo aver rilevato un’inammissibilità in rito, era stata resa in difetto di potestas iudicandi; ha inoltre osservato che i ricorrenti non avevano specificamente censurato quella ratio. Il terzo motivo, relativo all’art. 170 c.p.c. e all’estraneità dei debiti ai bisogni familiari, è rimasto assorbito. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese dei controricorrenti, liquidate per ciascuno in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    al contrario, ai fini dell’interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili le norme sull’interpretazione del contratto, in quanto, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione d’individuazione della comune intenzione delle parti, e la stessa soggettiva intenzione della parte rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire alla controparte di cogliere l’effettivo contenuto dell’atto e di poter svolgere un’adeguata difesa

    L’interpretazione delle domande giudiziali non è regolata dai canoni degli artt. 1362 ss. c.c., perché l’atto processuale non esprime una comune intenzione negoziale. Rileva l’intenzione soggettiva della parte soltanto se sia stata manifestata in modo da rendere percepibile alla controparte il contenuto effettivo della domanda e consentire un’adeguata difesa.

  • art. 112 c.p.c.

    nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale questa Corte ha il potere e dovere di procedere all’esame diretto degli atti in modo da acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta, ferma la valutazione dell’ammissibilità del gravame di legittimità secondo i canonici parametri

    La denuncia di omessa pronuncia è una censura processuale: la Cassazione può esaminare direttamente gli atti per verificare se il giudice abbia omesso di decidere sulla domanda, restando ferma la necessità che il ricorso rispetti i requisiti di ammissibilità.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    al contempo, la seconda censura evidenzia come motivatamente i giudici di merito hanno interpretato la domanda svolta nel giudizio di pieno merito, pronunciando sulla stessa per come ricostruita, nei termini di una riforma della statuizione negatoria della sospensione, al fine di ottenerla come da conclusioni riportate nei controricorsi a differenza di quanto riscontrabile nel ricorso, con ulteriore profilo d’inammissibilità di quest’ultimo ex art. 366 c.p.c., n. 6

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo adeguato gli elementi processuali rilevanti per verificare la censura e il confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto e nella misura dovuta.

Massime di principio

  • L’interpretazione della domanda giudiziale e l’individuazione del suo contenuto sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in Cassazione non possono essere contestati invocando i canoni legali di interpretazione del contratto.
  • Nell’interpretazione di una domanda giudiziale non si ricerca una comune intenzione negoziale: l’intenzione soggettiva dell’attore rileva soltanto se risulta manifestata in modo da consentire alla controparte di comprendere il contenuto effettivo della domanda e di difendersi adeguatamente.
  • Va distinta la denuncia di omessa pronuncia dalla contestazione dell’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda: la prima attiene alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e consente alla Cassazione l’esame diretto degli atti; la seconda investe un accertamento di fatto e può essere sottoposta al controllo di legittimità solo nei limiti della censura ammissibile sulla motivazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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