Cassazione Civile, Ordinanza n. 13032/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una causa in cui una società aveva chiesto l’accertamento della nullità di clausole contenute in diversi rapporti bancari intercorsi con la banca convenuta. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la società aveva proposto appello, ma la Corte d’appello lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo. In cassazione la società ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 327 e 155 c.p.c. in tema di computo del termine lungo di impugnazione, sostenendo che la sospensione straordinaria dei termini per l’emergenza Covid-19 avrebbe inciso sul decorso del termine già dal mese precedente l’inizio formale della sospensione, con conseguente tempestività dell’appello; in subordine ha sostenuto un diverso calcolo del termine che, a suo dire, avrebbe comunque reso tempestiva l’impugnazione; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c. sulla richiesta subordinata di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., proposta in appello per asseriti dubbi interpretativi sulla normativa emergenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha confermato il principio per cui la sospensione straordinaria dei termini processuali dovuta all’emergenza Covid-19 opera come la sospensione feriale: il decorso del termine si arresta dal giorno di inizio della sospensione e riprende alla fine del periodo sospensivo, senza retroagire al mese precedente. Applicando tale criterio, ha ritenuto corretto il calcolo della Corte d’appello, che aveva individuato la scadenza del termine lungo al 25 giugno 2020 e dunque la tardività dell’appello notificato il 29 giugno 2020. Quanto al secondo motivo, ha escluso che possa configurarsi omessa pronuncia con riguardo a una questione o istanza processuale come la rimessione in termini; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva comunque disatteso implicitamente la richiesta, e che non risultavano seri dubbi interpretativi sulla normativa invocata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., oltre agli oneri di contributo unificato.
Norme richiamate
termine per proporre l'appello è di trenta giorni
il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza
in difetto di notificazione della sentenza, il termine breve non opera
non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
il termine lungo di impugnazione si computa a mesi ed è soggetto alle sospensioni processuali rilevanti
richiamato dalla ricorrente per il computo dei termini a mese
sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili
la sospensione emergenziale dei termini processuali civili opera dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e riprende dal 12 maggio 2020
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
ha prorogato la sospensione emergenziale fino all’11 maggio 2020
art. 1 d.l. n. 11 del 2020
sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1
la sospensione opera a decorrere dal 9 marzo 2020, con differimento dell’inizio del decorso se esso cade nel periodo sospeso
Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione
la sospensione emergenziale è assimilata al meccanismo della sospensione feriale
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la doglianza di difetto assoluto di motivazione è stata esclusa perché la sentenza aveva comunque dato conto del rigetto della tesi difensiva
l’omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni o istanze puramente processuali
la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile; la soggettiva incomprensione della norma non basta
la proposizione di un ricorso manifestamente infondato ha giustificato la condanna alla sanzione per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza sanitaria si computa, salvo diversa previsione legislativa, come la sospensione feriale: il termine si arresta all’inizio del periodo sospensivo e riprende a decorrere alla sua cessazione, senza retroazione al periodo anteriore.
- Nel calcolo del termine lungo per impugnare, la sospensione emergenziale va sommata al residuo di termine ancora da decorrere alla data di inizio della sospensione; non è corretto far decorrere gli effetti sospensivi da una data anteriore all’inizio legale del periodo di sospensione.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile rispetto a questioni o istanze meramente processuali, come la rimessione in termini.
- La rimessione in termini richiede la prova di una causa non imputabile; la mera incertezza soggettiva o la non corretta comprensione di una norma chiara non integra il presupposto per il rimedio.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e non vi era alcun margine serio di dubbio sulla decisione impugnata, può trovare applicazione la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12855/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12856/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12858/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12859/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12860/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12861/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →