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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33145/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: Rappoccio impugnava la qualificazione dei fatti come reati elettorali (art. 87 d.P.R. 570/1960) e la configurazione dell'associazione di tipo criminoso (art. 416 c.p.), deducendo: erronea qualificazione (avrebbe dovuto applicarsi art. 86 o nessun reato), assorbimento del reato di truffa nell'ipotesi elettorale, carenza della prova del vincolo associativo e della struttura organizzativa stabile, utilizzazione di sentenze non passate in giudicato, vizio di motivazione sull'attribuzione del ruolo di promotore/organizzatore e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso articolava sei motivi e due difensori hanno presentato atti separati, uno dei quali è stato depositato tardivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (anche perché uno degli atti difensivi è stato tardivo) e ha respinto le censure nel merito ritenendole generiche o infondate. Ha confermato la correttezza della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 87 d.P.R. 570/1960 (anche quando la condotta è stata realizzata con artifici e raggiri, senza violenza o minaccia), ha ritenuto che il reato di truffa non sia assorbito dall'art. 87 quando sussiste anche un danno economico (es.: contributo di 20 euro ai partecipanti), e ha ritenuto ampiamente provata l'esistenza di una pluralità di delitti elettorali e la rilevanza della partecipazione associativa. È stata altresì respinta la doglianza sull'utilizzo di una sentenza non definitiva per i motivi processuali esaminati (e per mancata allegazione dell'incidenza della sua esclusione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili secondo le liquidazioni disposte.

Norme richiamate

  • art. 87 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570

    "con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature"

    La Corte ha confermato che il delitto elettorale si realizza anche tramite artifici e raggiri che possono indurre errore nell'elettore: il termine "costringere" non richiede una costrizione equiparabile all'estorsione, ma comprende pressioni fraudolente idonee a viziarne la libertà di voto.

  • art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570

    Richiamato dalla difesa come alternativa; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione per art. 87, rigettando la tesi che i fatti costituissero solo una fattispecie piú lieve o diversa ai sensi di art. 86.

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente il reato associativo: la pluralità di delitti elettorali e la ripetizione delle condotte dimostrano un vincolo associativo finalizzato a un numero indeterminato di reati, con ruolo apicale riconosciuto a Rappoccio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in ordine alle cause di esclusione della responsabilità; la Corte ha ritenuto infondate le censure basate su questa norma perché mancava la specificità necessaria nel ricorso.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto dei motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili vari motivi per genericità o per mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, in applicazione del principio di specificità delle censure.

  • art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata per la decorrenza del termine di impugnazione dal deposito della sentenza; la Corte ha rilevato il deposito tardivo e la conseguente decorrenza dei termini di impugnazione dalla notificazione dell'avviso, con esclusione del ricorso di uno dei difensori per tardività.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha escluso l'utilizzabilità come prova decisiva di sentenze non passate in giudicato ove la difesa non dimostri l'incidenza della loro esclusione sulla "prova di resistenza"; la mancata allegazione di tale incidenza rende la censura inammissibile.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha confermato che la valutazione delle attenuanti è sindacabile limitatamente e che il giudice del merito ha adeguatamente motivato il diniego per la gravità del reato e il ruolo dell'imputato.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento ai criteri per le attenuanti generiche: la Corte ha richiamato che il giudice del merito deve indicare gli elementi preponderanti usati per la valutazione e che la sua valutazione è per lo più insindacabile in cassazione.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in favore delle parti civili; la Corte ha disposto la rifusione delle spese di difesa delle parti civili soccombenti.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile: la Corte ha fissato la somma equa di euro 3.000,00.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Richiamati per la liquidazione delle spese a favore di parti civili ammesse al gratuito patrocinio: la Corte ha disposto che la Corte di appello esegua la liquidazione con separato decreto.

Massime di principio

  • Il delitto elettorale previsto dall'art. 87 d.P.R. 570/1960 si realizza anche mediante artifici e raggiri; non è necessario che la condotta comporti violenza o minaccia fisica: è sufficiente che sia idonea a porre in errore l'elettore e a limitare la sua libertà di scelta.
  • La truffa è autonoma rispetto al delitto elettorale quando, oltre all'induzione al voto, vi sia un concreto esborso economico o danno patrimoniale: non opera automaticamente un'assorbimento tra le due fattispecie.
  • La sussistenza del reato associativo (art. 416 c.p.) richiede prova di un vincolo stabile e di un programma criminoso, che può emergere dalla ripetizione di delitti della stessa natura e dall'organizzazione delle attività illecite; la preminenza politica o il ruolo apicale può costituire elemento probatorio se adeguatamente motivato.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata: censure generiche o prive di puntuale relazione sono inammissibili.
  • L'utilizzo nelle prove di sentenze non passate in giudicato è limitato: la difesa che ne contesta l'utilizzabilità deve allegare e dimostrare l'incidenza dell'esclusione di tale elemento sulla "prova di resistenza"; in mancanza la censura è inammissibile.
  • I termini processuali per proporre ricorso e depositare atti sono rigorosi: la notificazione dell'avviso di deposito può far decorrere i termini e rendere tardivo un atto presentato oltre il termine utile.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della contraddittorietà o dell'illogicità della motivazione; non è obbligatorio prendere in esame ogni singolo elemento favorevole invocato dalla difesa.

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