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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33101/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE o, in subordine, interpretazione conforme della L. 2/12/2016, n. 242, per presunto contrasto con i Regolamenti UE n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e con gli artt. 34 e 36 TFUE; il ricorrente sosteneva che foglie, infiorescenze, olio e resine derivati da varietà iscritte nel catalogo comune e con tenore di THC entro i limiti (0,2%/0,6%) dovrebbero essere liberamente commercializzabili, anche alla luce della sentenza C-663/18 della Corte di Giustizia. 2) censura per vizio di applicazione della norma penale (art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): il ricorrente deduceva che le sostanze sequestrate (parte con THC sotto 0,2% o sotto 0,6%) rientrassero nella L. n. 242/2016 e non integrassero il reato di detenzione a fini di spaccio, documentando certificazioni sementi e conducendo l'attività come florovivaismo/commercializzazione lecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le doglianze. Ha confermato il ricostruito di fatto dei giudici di merito: accertata cessione documentata (presa dai carabinieri, identificazione dell'acquirente ABDELATY), perquisizione personale, veicolare e domiciliare con rinvenimento di hashish e di consistente quantitativo di marijuana suddiviso in confezioni, telefoni usati per contatti, bilancino e strumenti per confezionamento; analisi tossicologiche che hanno evidenziato percentuali di THC varie ma complessiva idoneità a ricavare numerose dosi con effetto drogante. La Corte ha ritenuto non pertinente il rinvio pregiudiziale perché la questione di diritto dell'Unione invocata non incideva sulla fattispecie concreta e la giurisprudenza europea (C-663/18) non ostava all'applicazione della disciplina penale nazionale tesa a tutelare la salute pubblica. Richiamando le Sezioni Unite (sent. Castignani, n. 30475/2019), la Corte ha confermato che la commercializzazione di derivati della cannabis non ricompresi tassativamente nella L. 242/2016 integra reato ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 anche se il THC è sotto le soglie previste, salvo prova che il prodotto sia concretamente privo di efficacia drogante; nel caso concreto tale prova non è risultata fornita. Conseguentemente la condanna è stata mantenuta e il ricorso cassatorio è stato respinto/inammissibile.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte interpreta la norma nel senso che la cessione/commercializzazione dei derivati della cannabis integra il reato di cui all'art. 73 anche se il THC è inferiore alle soglie previste dalla L. 242/2016, salvo che il prodotto sia in concreto privo di efficacia drogante.

  • Legge 2 dicembre 2016, n. 242 (art. 2 comma 2; art. 4 commi 5 e 7)

    art. 2, comma 2; art.4, commi 5 e 7, L. 2/12/2016, n. 242

    La legge consente la coltivazione di varietà iscritte al catalogo e disciplina tassativamente i prodotti leciti ricavabili (elenco limitativo). Le soglie di THC tutelano l'agricoltore ma non autorizzano automaticamente la commercializzazione al dettaglio di infiorescenze, foglie, oli e resine al di fuori delle finalità espressamente previste.

  • Regolamento (UE) n. 1307/2013

    Reg. (UE) n. 1307/2013 (pagamenti diretti; requisito THC <= 0,2% per varietà ammissibili)

    Il Regolamento attiene a misure agricole e ammissibilità dei terreni/varietà, stabilendo limiti di THC per il regime di pagamenti; non impedisce norme nazionali che vietino la commercializzazione per tutelare la salute pubblica.

  • Regolamento (UE) n. 1308/2013

    Reg. (UE) n. 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, include 'lino e canapa')

    Disciplinazioni di mercato agricolo non prevalgono sulla possibilità per uno Stato membro di mantenere divieti o sanzioni penali finalizzati alla tutela della salute pubblica.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 34 e 36

    La Corte ha ritenuto che gli artt. 34 e 36 (libera circolazione e deroga per motivi di pubblica salute) non impediscono a uno Stato di vietare la commercializzazione di prodotti derivati dalla cannabis se la norma nazionale è idonea e proporzionata a tutelare la salute pubblica; la pronuncia C‑663/18 non abroga tale possibilità.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-663/18 (19 novembre 2020)

    Causa C-663/18, sentenza 19/11/2020 (questione CBD)

    La sentenza riguarda il CBD e il principio secondo cui il CBD non è stupefacente; essa stabilisce che il diritto UE non vieta automaticamente restrizioni nazionali se giustificate dalla tutela della salute pubblica; perciò non ostacola l'applicazione della normativa penale nazionale contro la commercializzazione di derivati con effetto drogante.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 30475/2019 (Castignani)

    Sez. U., n. 30475 del 30/05/2019 (Castignani)

    Principio di diritto: la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina di cannabis integra reato anche con THC inferiore alle soglie di L. 242/2016, salvo prova di assenza di efficacia drogante; l'elenco della L. 242/2016 è tassativo e le finalità consentite sono limitate.

Massime di principio

  • La presenza di un tenore di THC sotto i limiti indicati dalla L. 242/2016 non legittima automaticamente la commercializzazione o la detenzione a fini di cessione di derivati della cannabis (infiorescenze, foglie, olio, resine); rileva la destinazione d'uso e la concreta offensività della sostanza.
  • La L. 242/2016 autorizza coltivazione di determinate varietà e contempla un elenco tassativo di prodotti leciti; la commercializzazione fuori da quelle finalità può integrare reato penale.
  • La prova della liceità spetta a chi la allega: certificazioni sementi e limiti di THC sono utili ma non sufficienti per escludere la penale rilevanza se dagli elementi processuali emerge finalità di vendita al consumo.
  • Elementi indiziari come quantità, confezionamento in più dosi, etichettatura, strumenti per pesare/confezionare, luogo e modalità degli scambi e ammissioni dell'imputato sono decisivi per qualificare la destinazione a spaccio.
  • La giurisprudenza europea (es. C-663/18) sul CBD non impedisce agli Stati membri di mantenere restrizioni o sanzioni penali mirate a tutelare la salute pubblica; un rinvio pregiudiziale non è obbligatorio se la questione comunitaria non è rilevante per la decisione o è già pacificamente interpretata.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è opportuno produrre prove tecniche e scientifiche robuste sull'assenza di effetto drogante (non solo valore percentuale di THC), documentazione della filiera commerciale lecita, contratti/bolle e dimostrazioni concrete della destinazione florovivaistica o industriale secondo le categorie tassative della L. 242/2016.

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