Cassazione Penale, Sentenza n. 33096/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lagonegro che aveva condannato l'imputato per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.) per rumori e schiamazzi, reiterati anche oltre l'orario di chiusura, dal 9/08/2015 al 21/08/2018. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 659 c.p. perché il rumore avrebbe dovuto risultare idoneo a disturbare un numero indeterminato di persone e non solo la parte civile; (ii) violazione dell'art. 521 c.p.p. perché la condanna avrebbe riguardato un fatto diverso da quello contestato (organizzazione di eventi musicali); (iii) erronea applicazione di art. 40 e 659 c.p. per aver imputato al titolare un obbligo di vigilanza sugli spazi esterni; (iv) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulle circostanze di fatto (assenza di prova di eventi musicali, numero di episodi, morfologia dei luoghi, ecc.); (v) violazione dell'art. 530 c.p.p. per insufficiente prova oltre ogni ragionevole dubbio; (vi) omessa motivazione sull'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna del Tribunale di Lagonegro: ammenda di Euro 250,00 per violazione degli artt. 81 e 659 c.p., condanna al pagamento delle spese processuali e rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: non sussiste violazione dell'art. 521 c.p.p. poiché l'imputato ha conosciuto la contestazione nel corso del processo e il fatto accertato è omogeneo rispetto a quello contestato; la motivazione del Tribunale sull'elemento oggettivo è adeguata (valutazione insindacabile in cassazione delle testimonianze e dell'idoneità astratta del rumore a disturbare un numero indeterminato di persone); è legittima l'attribuzione di responsabilità al titolare per il mancato impedimento agli schiamazzi degli avventori anche all'esterno del locale, in linea con la giurisprudenza consolidata; sull'eventuale particolare tenuità del fatto la Corte ha ritenuto che l'esclusione è desumibile implicitamente dalla motivazione, dato che il giudice ha inflitto una pena non nel minimo edittale, e inoltre l'imputato non aveva formulato una specifica richiesta motivata in tal senso in sede di merito.
Norme richiamate
Il reato riguarda le immissioni rumorose idonee a disturbare il riposo; la Corte ritiene sufficiente l'astratta idoneità del rumore a recare disturbo a un numero indeterminato di persone e valuta tale idoneità sul complesso delle prove acquisite.
Richiamato nella sentenza in relazione alla concorrente applicazione di norme; non costituisce motivo decisivo del ricorso e non è stata ravvisata violazione nella sua applicazione.
La Corte precisa che la difformità tra l'epigrafe dell'imputazione e il contenuto della motivazione non configura automaticamente vizio quando l'imputato ha avuto piena conoscenza della contestazione nel corso del processo e il fatto accertato è omogeneo rispetto a quello contestato, senza pregiudizio del diritto di difesa.
L'elemento omissivo può integrare responsabilità del titolare dell'esercizio per non aver impedito schiamazzi; la giurisprudenza attribuisce al gestore l'obbligo di controllare la frequenza del locale e di usare strumenti (ius excludendi, richiesta di intervento all'autorità) per evitare condotte contrarie all'ordine e alla tranquillità pubblica.
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa anche implicitamente dalla motivazione quando il giudice irroga una pena non nel minimo edittale; inoltre la valutazione è influenzata dal fatto che l'imputato non abbia formulato una richiesta specifica e motivata in merito al suo riconoscimento.
Il vizio denunciato con riferimento alla insufficienza probatoria è stato escluso: la Corte ritiene che la valutazione delle testimonianze e degli elementi di fatto è di competenza del giudice di merito e non è censurabile in cassazione in assenza di manifesta illogicità o contraddizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata nella sentenza)
L'accertamento nel corso del processo di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile
La Corte applica questo principio per ritenere non violato il diritto di difesa nonostante differenze formali nella descrizione del fatto fra capo di imputazione ed accertamento, purché la sostanza sia nota all'imputato e difendibile.
Massime di principio
- Per il reato di disturbo del riposo (art. 659 c.p.) non è sempre necessario dimostrare che un numero concreto di persone sia stato materialmente disturbato: è sufficiente dimostrare l'astratta idoneità del rumore a recare disturbo a un numero indeterminato di persone, valutata sul complesso delle prove.
- La responsabilità del titolare di un esercizio pubblico può estendersi agli schiamazzi degli avventori anche all'esterno del locale se il titolare non adotta misure idonee ad impedirli (ius excludendi, richiamo agli avventori, richiesta di intervento alle forze dell'ordine), per cui non è necessario che il rumore sia prodotto esclusivamente all'interno del locale.
- Una discrepanza formale tra l'epigrafe dell'imputazione e il contenuto della sentenza non costituisce automaticamente motivo di annullamento se l'imputato ha conosciuto la contestazione nel corso del processo e il fatto accertato è omogeneo rispetto a quello contestato (nessun pregiudizio al diritto di difesa).
- In sede di cassazione la valutazione sulla credibilità delle testimonianze e sulla sussistenza dell'elemento oggettivo è riservata al giudice di merito: la Suprema Corte interviene solo se emergono contraddizioni manifeste, illogicità o carenze motivazionali evidenti.
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede un esame motivato; la sua esclusione può risultare anche implicitamente dalla decisione se il giudice irroga una pena non nei limiti del minimo edittale, tuttavia è prudente formulare in sede di merito una specifica richiesta e una motivazione puntuale sul punto.
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