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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33091/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (si lamenta l'assenza di accertamento tecnico specifico per provare l'illecita riproduzione dei supporti e la consapevolezza della provenienza delittuosa); 2) censura del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. finalizzata al riconoscimento del vincolo della continuazione fra due episodi (24/04/2012 e 29/08/2012), peraltro ritenuti solo temporaneamente discontinui dalla Corte d'appello; 3) doglianza sulla eccessiva severità della sanzione e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: primo motivo inammissibile per genericità e per aver riproposto doglianze già valutate in appello, che aveva dato adeguata motivazione descrivendo caratteristiche dei supporti (masterizzati, sovrascrivibili, assenza di serigrafia e di contrassegno SIAE, copertine fotocopia) ritenute idonee a provare la consapevolezza; secondo motivo inammissibile perché il ricorrente non ha indicato elementi concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso e la mera omogeneità tipologica/temporale è stata ritenuta insufficiente per la continuazione; terzo motivo inammissibile perché la Corte d'appello ha logicamente motivato la negazione delle circostanze generiche alla luce della reiterazione di condotte illecite. Esito pratico: confermata la condanna di merito (in primo grado/appeal: condanna per art. 648, comma 2: mesi 3 di reclusione ed euro 200 di multa per acquisto/ricezione di 56 CD e 850 DVD illecitamente duplicati privi di bollino SIAE) e il ricorrente è stato condannato in Cassazione al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p., comma 2

    Applicata per la condanna per acquisto o ricezione di supporti audiovisivi illecitamente duplicati privi di bollino SIAE; la Corte d'appello ha ritenuto provata la consapevolezza del ricorrente in base alle caratteristiche materiali dei supporti

  • art. 603 c.p.p.

    La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere sorretta da elementi concreti che consentano di ritenere l'identità del disegno criminoso; la mera coincidenza di tipologia di reato o la prossimità temporale non bastano per riconoscere la continuazione

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende; qui è stata disposta la somma di euro 3.000

Massime di principio

  • Per contestare l'elemento soggettivo in materia di beni riprodotti illecitamente è necessaria una critica precisa e motivata della valutazione probatoria; non basta contestare genericamente l'assenza di accertamenti tecnici quando esistono elementi materiali (es. masterizzazione, assenza di bollino, qualità della serigrafia) che consentono inferenze sulla provenienza.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. richiede l'indicazione di elementi nuovi e concreti che giustifichino accertamenti supplementari; il richiamo alla mera omogeneità tipologica o alla vicinanza temporale dei fatti non è sufficiente per ottenere il riconoscimento della continuazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate se sussistono condotte reiterate che dimostrano l'inidoneità delle condizioni soggettive prospettate dal ricorrente; il giudice deve motivare in modo coerente la prevalenza delle aggravanti o la mancata concessione delle attenuanti.
  • In cassazione i motivi che si limitano a riproporre le stesse doglianze già decise in grado d'appello, senza confutare specificamente la motivazione di quest'ultimo, sono a rischio di inammissibilità per genericità.
  • In casi di contestazione sulla originalità di supporti audiovisivi, è opportuno produrre fin dall'istruttoria prove tecniche o elementi fattuali nuovi che possano mettere in discussione le conclusioni sullo stato materiale degli oggetti (es. perizie, esami tecnici sulla masterizzazione o confronti con originali).

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