Cassazione Penale, Sentenza n. 33091/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (si lamenta l'assenza di accertamento tecnico specifico per provare l'illecita riproduzione dei supporti e la consapevolezza della provenienza delittuosa); 2) censura del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. finalizzata al riconoscimento del vincolo della continuazione fra due episodi (24/04/2012 e 29/08/2012), peraltro ritenuti solo temporaneamente discontinui dalla Corte d'appello; 3) doglianza sulla eccessiva severità della sanzione e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: primo motivo inammissibile per genericità e per aver riproposto doglianze già valutate in appello, che aveva dato adeguata motivazione descrivendo caratteristiche dei supporti (masterizzati, sovrascrivibili, assenza di serigrafia e di contrassegno SIAE, copertine fotocopia) ritenute idonee a provare la consapevolezza; secondo motivo inammissibile perché il ricorrente non ha indicato elementi concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso e la mera omogeneità tipologica/temporale è stata ritenuta insufficiente per la continuazione; terzo motivo inammissibile perché la Corte d'appello ha logicamente motivato la negazione delle circostanze generiche alla luce della reiterazione di condotte illecite. Esito pratico: confermata la condanna di merito (in primo grado/appeal: condanna per art. 648, comma 2: mesi 3 di reclusione ed euro 200 di multa per acquisto/ricezione di 56 CD e 850 DVD illecitamente duplicati privi di bollino SIAE) e il ricorrente è stato condannato in Cassazione al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p., comma 2
Applicata per la condanna per acquisto o ricezione di supporti audiovisivi illecitamente duplicati privi di bollino SIAE; la Corte d'appello ha ritenuto provata la consapevolezza del ricorrente in base alle caratteristiche materiali dei supporti
art. 603 c.p.p.
La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere sorretta da elementi concreti che consentano di ritenere l'identità del disegno criminoso; la mera coincidenza di tipologia di reato o la prossimità temporale non bastano per riconoscere la continuazione
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende; qui è stata disposta la somma di euro 3.000
Massime di principio
- Per contestare l'elemento soggettivo in materia di beni riprodotti illecitamente è necessaria una critica precisa e motivata della valutazione probatoria; non basta contestare genericamente l'assenza di accertamenti tecnici quando esistono elementi materiali (es. masterizzazione, assenza di bollino, qualità della serigrafia) che consentono inferenze sulla provenienza.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. richiede l'indicazione di elementi nuovi e concreti che giustifichino accertamenti supplementari; il richiamo alla mera omogeneità tipologica o alla vicinanza temporale dei fatti non è sufficiente per ottenere il riconoscimento della continuazione.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate se sussistono condotte reiterate che dimostrano l'inidoneità delle condizioni soggettive prospettate dal ricorrente; il giudice deve motivare in modo coerente la prevalenza delle aggravanti o la mancata concessione delle attenuanti.
- In cassazione i motivi che si limitano a riproporre le stesse doglianze già decise in grado d'appello, senza confutare specificamente la motivazione di quest'ultimo, sono a rischio di inammissibilità per genericità.
- In casi di contestazione sulla originalità di supporti audiovisivi, è opportuno produrre fin dall'istruttoria prove tecniche o elementi fattuali nuovi che possano mettere in discussione le conclusioni sullo stato materiale degli oggetti (es. perizie, esami tecnici sulla masterizzazione o confronti con originali).
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