Cassazione Penale, Sentenza n. 33093/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano per due motivi principali: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità per presunta mancata confutazione degli elementi difensivi circa l'assenza della lottizzazione abusiva, nonché mancato confronto con il Piano Regolatore Generale e atti comunali e sovracomunali sopravvenuti; 2) violazione del principio di proporzionalità della confisca, sostenendo che sarebbe stata praticabile una misura meno invasiva (demolizione parziale e ripristino mediante accordo comunale), anche alla luce di demolizioni già intervenute e della possibilità di completare gli interventi entro i termini degli accordi e delle SCIA depositate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendo corretta e congrua la determinazione dei giudici di merito sulla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva (nuove costruzioni per 6.000 mc in zona F8 di inedificabilità assoluta; il nulla osta igienico-sanitario non equivale ad autorizzazione edilizia). Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente al profilo della confisca: la motivazione della Corte d'appello è risultata insufficiente in relazione al principio di proporzionalità e alla valutazione di misure alternative (demolizioni parziali, tutela di manufatti preesistenti agricoli e strumenti urbanistici storici). Pertanto la Cassazione ha annullato la parte di sentenza relativa alla confisca e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio limitato a tale profilo.
Norme richiamate
Piano Regolatore Generale (1977)
Il PRG del 1977 era richiamato dalla difesa per dimostrare che in origine erano previste ampie facoltà edificatorie e che alcune costruzioni potevano considerarsi preesistenti o funzionali ad attività agricole; i giudici d'appello dovevano valutare questa informazione nella ponderazione della misura della confisca.
PUT area sorrentino-amalfitana (1987)
Il Piano Urbanistico Territoriale del 1987 ha introdotto vincoli successivi; la difesa assumeva che, nonostante soppressioni successive, determinati diritti di utilizzare preesistenze agricole dovevano essere considerati per evitare misure afflittive eccessive.
Giurisprudenza di legittimità (richiamo a Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019)
"La verifica circa la corretta estensione delle confisca richiede un accertamento in fatto che deve necessariamente effettuato, sulla base dei dati materiali oggettivi, dal giudice del merito e da questi supportato con adeguata e specifica motivazione, sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio"
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la confisca, data la sua gravità, richiede un'istruttoria fattuale precisa e una motivazione specifica che escluda alternative meno invasive; la mancanza di tale motivazione comporta l'annullamento della misura.
Nozione giuridica del reato di lottizzazione abusiva (normativa urbanistica/penale vigente)
I giudici hanno ritenuto integrati gli elementi della lottizzazione abusiva: realizzazione di nuove costruzioni (6.000 mc) in zona soggetta ad inedificabilità assoluta, destinazione ricettivo-turistica e assenza di autorizzazioni edilizie valide; il nulla osta igienico-sanitario per attività agrituristica non equivale ad autorizzazione edilizia.
Massime di principio
- La confisca come misura patrimoniale sanzionatoria deve rispettare il principio di proporzionalità: il giudice di merito è tenuto a valutare e motivare l'impossibilità di misure alternative meno invasive (es. demolizioni parziali, piani di ripristino concordati con l'ente locale) prima di disporre la confisca.
- Quando la difesa produce documentazione urbanistica (PRG, PUT, provvedimenti comunali) che può incidere sulla qualificazione dei fabbricati come preesistenti o sulla compatibilità d'uso, il giudice deve confrontarsi esplicitamente con tali elementi e spiegare perché non incidono sulla misura della confisca.
- La qualificazione del fatto come lottizzazione abusiva richiede accertamento puntuale di elementi fattuali (volumi aggiunti, vincoli di zona, destinazione d'uso e mancanza di autorizzazioni): documenti amministrativi che attestino solo requisiti igienico-sanitari non sostituiscono il titolo edilizio.
- In sede di impugnazione, l'annullamento parziale per vizi motivazionali è possibile e la causa viene spesso rimessa al giudice di merito perché compia l'accertamento fattuale specifico richiesto dalla Cassazione.
- Difesa tecnica: presentare in primo grado e in appello analisi storiche e comparate degli strumenti urbanistici e provvedimenti comunali, nonché piani concreti di ripristino (scadenze, demolizioni già effettuate, accordi con il Comune), è essenziale per riuscire a ottenere una valutazione favorevole sulle misure alternative alla confisca.
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