Cassazione Civile, Ordinanza n. 17295/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di un intervento finanziato con fondi europei per le "Green Communities". L'ente ricorrente aveva affidato cinque incarichi mediante cottimo fiduciario e aveva chiesto il rimborso comunitario delle relative spese; il Ministero, a seguito di controlli e rideterminazione del contributo, aveva ritenuto non ammissibili tali spese e ne aveva chiesto la restituzione, perché non risultava documentata un'effettiva indagine di mercato idonea a giustificare la selezione dei cinque operatori da invitare. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda dell'ente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 16 Reg. CE n. 1828/2006 e dell'art. 125 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo: (i) che la sentenza impugnata avesse erroneamente individuato la norma violata; (ii) che l'indagine di mercato per il cottimo fiduciario non fosse obbligatoria in senso stretto, potendo essere anche informale; (iii) che, comunque, sarebbero stati rispettati i principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e non discriminazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che, nel cottimo fiduciario ex art. 125 d.lgs. n. 163/2006, pur trattandosi di procedura negoziata e deformalizzata, la stazione appaltante deve comunque documentare l'indagine di mercato posta a base della selezione dei cinque operatori da invitare, in modo da rendere verificabile ex post il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Nel caso concreto, la mera allegazione di un'indagine "informale" fondata su notizie interne, web ed esperienza diretta non era sufficiente, perché non consentiva di controllare la funzionalità delle modalità seguite alla tutela della concorrenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stata invocata come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 16 Regolamento CE n. 1828/2006
la ricorrente ne contestava l'applicazione; la Corte ha ricondotto la disciplina rilevante soprattutto all'art. 125 d.lgs. n. 163/2006, valorizzando comunque il profilo comunitario di trasparenza e concorrenza.
art. 125 d.lgs. n. 163/2006
comma 1, comma 4, comma 10, comma 11
disciplina il cottimo fiduciario come procedura negoziata in economia; richiede, per servizi o forniture sopra soglia minima e fino alle soglie previste, il rispetto di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e la previa consultazione di almeno cinque operatori idonei individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi predisposti dalla stazione appaltante; impone che l'indagine di mercato sia documentata.
art. 3, comma 40, d.lgs. n. 163/2006
definisce la procedura negoziata come quella in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
art. 97 Cost.
richiamato per affermare che i principi di proporzionalità e ragionevolezza guidano l'agire della pubblica amministrazione.
citato solo per evidenziare l'evoluzione normativa dell'istituto verso l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza pubblicazione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel cottimo fiduciario la selezione dei soggetti da invitare, pur avvenendo in una procedura negoziata e non in una gara a evidenza pubblica in senso pieno, resta soggetta ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, che devono essere concretamente rispettati e non solo affermati in astratto.
- L'indagine di mercato funzionale alla scelta dei cinque operatori non può rimanere meramente informale, oscura o non documentata: la stazione appaltante deve darne conto nella determina o comunque nella documentazione di procedura, così da consentire un controllo successivo sulla correttezza della selezione.
- La discrezionalità amministrativa nella formazione della platea degli invitati è ampia, ma non elimina l'esigenza di verificabilità ex post delle ragioni della scelta, specialmente quando il numero dei partecipanti è ristretto e il rischio di distorsione concorrenziale è più elevato.
- La mancata dimostrazione documentale del percorso seguito per individuare gli operatori economici rende non controllabile il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza e può comportare la non ammissibilità della spesa finanziata con fondi pubblici o comunitari.
- In sede di legittimità, la censura sulla corretta applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento in economia non può essere accolta se il ricorrente si limita ad allegare modalità generiche di consultazione del mercato prive di riscontro oggettivo e verificabile.
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