Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17295/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di un intervento finanziato con fondi europei per le "Green Communities". L'ente ricorrente aveva affidato cinque incarichi mediante cottimo fiduciario e aveva chiesto il rimborso comunitario delle relative spese; il Ministero, a seguito di controlli e rideterminazione del contributo, aveva ritenuto non ammissibili tali spese e ne aveva chiesto la restituzione, perché non risultava documentata un'effettiva indagine di mercato idonea a giustificare la selezione dei cinque operatori da invitare. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda dell'ente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 16 Reg. CE n. 1828/2006 e dell'art. 125 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo: (i) che la sentenza impugnata avesse erroneamente individuato la norma violata; (ii) che l'indagine di mercato per il cottimo fiduciario non fosse obbligatoria in senso stretto, potendo essere anche informale; (iii) che, comunque, sarebbero stati rispettati i principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e non discriminazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che, nel cottimo fiduciario ex art. 125 d.lgs. n. 163/2006, pur trattandosi di procedura negoziata e deformalizzata, la stazione appaltante deve comunque documentare l'indagine di mercato posta a base della selezione dei cinque operatori da invitare, in modo da rendere verificabile ex post il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Nel caso concreto, la mera allegazione di un'indagine "informale" fondata su notizie interne, web ed esperienza diretta non era sufficiente, perché non consentiva di controllare la funzionalità delle modalità seguite alla tutela della concorrenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stata invocata come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 16 Regolamento CE n. 1828/2006

    la ricorrente ne contestava l'applicazione; la Corte ha ricondotto la disciplina rilevante soprattutto all'art. 125 d.lgs. n. 163/2006, valorizzando comunque il profilo comunitario di trasparenza e concorrenza.

  • art. 125 d.lgs. n. 163/2006

    comma 1, comma 4, comma 10, comma 11

    disciplina il cottimo fiduciario come procedura negoziata in economia; richiede, per servizi o forniture sopra soglia minima e fino alle soglie previste, il rispetto di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e la previa consultazione di almeno cinque operatori idonei individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi predisposti dalla stazione appaltante; impone che l'indagine di mercato sia documentata.

  • art. 3, comma 40, d.lgs. n. 163/2006

    definisce la procedura negoziata come quella in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

  • art. 97 Cost.

    richiamato per affermare che i principi di proporzionalità e ragionevolezza guidano l'agire della pubblica amministrazione.

  • d.lgs. n. 36/2023

    citato solo per evidenziare l'evoluzione normativa dell'istituto verso l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza pubblicazione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel cottimo fiduciario la selezione dei soggetti da invitare, pur avvenendo in una procedura negoziata e non in una gara a evidenza pubblica in senso pieno, resta soggetta ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, che devono essere concretamente rispettati e non solo affermati in astratto.
  • L'indagine di mercato funzionale alla scelta dei cinque operatori non può rimanere meramente informale, oscura o non documentata: la stazione appaltante deve darne conto nella determina o comunque nella documentazione di procedura, così da consentire un controllo successivo sulla correttezza della selezione.
  • La discrezionalità amministrativa nella formazione della platea degli invitati è ampia, ma non elimina l'esigenza di verificabilità ex post delle ragioni della scelta, specialmente quando il numero dei partecipanti è ristretto e il rischio di distorsione concorrenziale è più elevato.
  • La mancata dimostrazione documentale del percorso seguito per individuare gli operatori economici rende non controllabile il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza e può comportare la non ammissibilità della spesa finanziata con fondi pubblici o comunitari.
  • In sede di legittimità, la censura sulla corretta applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento in economia non può essere accolta se il ricorrente si limita ad allegare modalità generiche di consultazione del mercato prive di riscontro oggettivo e verificabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.