Cassazione Civile, Ordinanza n. 00022/2024 del 02/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di condanna al pagamento di una somma, pari a lire 15 milioni poi quantificata in euro 7.746,85, che la creditrice assumeva dovuta dalla de cuius a titolo di restituzione di un prestito. Il Tribunale aveva ritenuto provata la pretesa sulla base di una dichiarazione della debitrice non disconosciuta dai convenuti e aveva condannato gli eredi al pagamento, oltre a porre le spese a carico di tutti i convenuti. In appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva considerato idonea al disconoscimento la dichiarazione resa dagli eredi nella comparsa di risposta, in cui essi affermavano di non ricordare di avere mai visto o sentito parlare della scrittura invocata e di non rammentare che la madre avesse mai parlato del presunto accordo; aveva inoltre escluso la condanna alle spese per uno dei convenuti che aveva ottenuto il rigetto della domanda nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva. Nel ricorso per cassazione la creditrice deduceva, con i primi tre motivi, violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il disconoscimento della scrittura privata richiede specificità e consapevolezza della produzione del documento e che, nel caso concreto, gli eredi avevano solo formulato una riserva di disconoscimento perché erroneamente convinti che il documento non fosse ancora stato prodotto; con il quarto motivo denunciava violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’appello trattato come totalmente vittorioso il convenuto che aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, non distinguendo la sua posizione da quella degli altri eredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, ai fini dell'art. 214, comma 2, c.p.c., la dichiarazione degli eredi di non conoscere la scrittura privata o la sottoscrizione del loro autore era sufficiente a integrare il disconoscimento, anche se nel medesimo atto essi avevano erroneamente ritenuto che il documento non fosse stato ancora prodotto in causa. Ha quindi escluso che tale errore fosse decisivo. Quanto al motivo sulle spese, ha rilevato che il convenuto aveva ottenuto in primo grado il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva e che, in ogni caso, la condanna alle spese dei due gradi era stata posta a carico della ricorrente in favore di tutti i resistenti; pertanto la censura era infondata e comunque priva di interesse. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per gli eredi il disconoscimento della scrittura privata può avvenire mediante dichiarazione di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del suo autore; nel caso esaminato la formula usata nella comparsa di risposta è stata ritenuta sufficiente e inequivoca.
È richiamato per sostenere la disciplina del disconoscimento della scrittura privata; la Corte non ha accolto la tesi secondo cui occorresse una maggiore specificità nella specie.
È il parametro di ricorso invocato per denunciare la violazione di norme processuali sostanziali in tema di disconoscimento della scrittura e di spese di lite.
È il parametro di ricorso invocato per lamentare l'omesso esame di fatti asseritamente decisivi; la Corte ha escluso la decisività dei fatti dedotti.
La regolazione delle spese segue la soccombenza; la Corte d'appello, e la Cassazione nel confermare, hanno ritenuto corretta la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese.
È richiamato, in combinato con l'art. 159 c.p.c., come criterio di conservazione dell'atto: nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che le consenta di produrre effetti.
È richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per affermare il principio di conservazione della procura alle liti.
La Corte richiama la disciplina della procura alle liti dopo la riforma del 1997, rilevando che la collocazione topografica della procura può integrare il requisito di specialità per il ricorso per cassazione.
È la norma che richiede la procura speciale per il ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che il requisito è soddisfatto anche senza espresso riferimento al provvedimento impugnato, se la procura è materialmente congiunta all'atto e non risulta la sua non riferibilità al giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il disconoscimento della scrittura privata da parte degli eredi ex art. 214 c.p.c. è validamente integrato anche da una dichiarazione con cui essi affermino di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del de cuius, senza che sia necessaria una formula sacramentale o un riferimento analitico al documento.
- Ai fini dell'efficacia del disconoscimento non è decisivo che la parte abbia erroneamente ritenuto non prodotta la scrittura: ciò che rileva è l'inequivoca manifestazione di non conoscenza del documento o della sottoscrizione.
- In cassazione il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inidoneo se il fatto asseritamente omesso non è decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sulla regolazione delle spese è inammissibile o comunque infondata se la parte contro cui le spese sono poste risulta soccombente nel merito o se la decisione sulle spese è comunque sorretta da un autonomo titolo di soccombenza.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere interpretata secondo il principio di conservazione: la mancanza di riferimenti espressi alla sentenza impugnata non ne determina invalidità quando la procura sia materialmente congiunta al ricorso e non emerga con evidenza la sua destinazione ad altro giudizio.
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